Sentenza n. 392/2026 - Latina, Sezione 1
per l'annullamento dell’ordinanza del Comune di Latina n. 159591/6168 del 14 febbraio 2018, recante l’ingiunzione ai ricorrenti di demolizione di opere edilizie abusive eseguite sul loro fondo.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive realizzate in assenza di titolo edilizio
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza con cui il Comune di Latina aveva ingiunto la demolizione di opere consistenti nella demolizione e ricostruzione traslata di parte delle tamponature, con aumento di superficie e volumetria, nella realizzazione di un locale cucina e nell'ampliamento della zona living, nonché nella realizzazione di una veranda con copertura a tetto in laterizio. Hanno dedotto, anzitutto, l'imminente presentazione di una SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Hanno poi lamentato il difetto di motivazione, il travisamento dei fatti, l'erroneità dei presupposti e l'istruttoria carente, sostenendo che l'ordinanza non avrebbe indicato adeguatamente i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione. È stata inoltre dedotta la violazione degli artt. 10, 31 e 44 del d.P.R. n. 380/2001, assumendo che il dispositivo non individuasse con sufficiente precisione le opere abusive e che la veranda o tettoia avesse natura pertinenziale; i ricorrenti hanno infine lamentato la mancata comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 della l. n. 241/1990.
La decisione
Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Il riferimento alla futura presentazione di una SCIA in sanatoria è stato ritenuto irrilevante, poiché i ricorrenti non hanno dimostrato di avere effettivamente presentato alcuna istanza. In ogni caso, le opere, per caratteristiche strutturali e funzionali e per gli aumenti di superficie e volumetria prodotti, sono state qualificate come interventi di nuova costruzione o comunque opere soggette a previo permesso di costruire; esse non potevano quindi essere sanate ex post mediante SCIA in sanatoria ai sensi dell'art. 37 del d.P.R. n. 380/2001. Il giudice ha osservato che, per incidere sull'efficacia dell'ordinanza, sarebbe stata necessaria la presentazione di una formale istanza di condono o di accertamento di conformità ex art. 36 del d.P.R. n. 380/2001, della quale non vi era prova. Sono state respinte anche le censure relative alla motivazione e all'individuazione degli abusi: l'ordinanza descriveva analiticamente le opere, quantificava la volumetria aggiuntiva, dava atto dell'assenza del permesso di costruire e indicava la disciplina sanzionatoria applicata. Trattandosi di attività vincolata e dovuta, l'ordine di demolizione non richiedeva una motivazione ulteriore in ordine all'interesse pubblico concreto o alla comparazione con gli interessi privati. La veranda o tettoia non è stata considerata pertinenza urbanistica, poiché, per dimensioni, materiali, funzione e capacità di creare nuova volumetria, presentava autonomia e incidenza sul territorio e richiedeva il previo titolo edilizio. È stata respinta anche la censura sulla mancata comunicazione di avvio: l'ordinanza attestava l'avvenuta comunicazione, senza che i ricorrenti avessero fornito elementi contrari; comunque, secondo il giudice, l'attività repressiva degli abusi edilizi è vincolata e non richiede garanzie partecipative, e l'omissione sarebbe stata comunque non invalidante ai sensi dell'art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990, non essendo stato indicato alcun elemento idoneo a determinare un diverso esito. Le spese sono state poste solidalmente a carico dei ricorrenti e liquidate in euro 1.500 oltre accessori.
Norme richiamate
art. 37 d.P.R. n. 380/2001
La SCIA in sanatoria è utilizzabile per interventi edilizi minori diversi da quelli che, per caratteristiche strutturali e funzionali, richiedono il previo permesso di costruire; la sua mera intenzione di presentazione non incide sulla validità o efficacia dell'ordine di demolizione.
art. 36 d.P.R. n. 380/2001
Per incidere sull'efficacia dell'ordinanza di demolizione relativa a opere abusive soggette a permesso di costruire occorre, ove ne ricorrano i presupposti, una formale istanza di accertamento di conformità.
art. 33 d.P.R. n. 380/2001
Prevede la sanzione demolitoria per interventi e opere di ristrutturazione edilizia eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità; l'ordinanza ha applicato tale disciplina sulla base della descrizione delle opere e dell'assenza del titolo.
art. 31 d.P.R. n. 380/2001
L'ordine di demolizione per abuso edilizio costituisce espressione di attività vincolata e repressiva, non subordinata a una specifica valutazione dell'interesse pubblico concreto e attuale.
art. 3 l. n. 241/1990
La motivazione dell'ordinanza di demolizione è adeguata quando descrive compiutamente le opere abusive, accerta l'assenza del titolo edilizio e individua la norma sanzionatoria applicata.
art. 7 l. n. 241/1990
La comunicazione di avvio non è necessaria nel procedimento di repressione dell'abuso edilizio, trattandosi di attività vincolata; nel caso concreto, inoltre, l'ordinanza attestava l'avvenuta comunicazione.
art. 21-octies, comma 2, l. n. 241/1990
L'omissione delle garanzie partecipative non determina l'annullabilità quando l'amministrazione non avrebbe potuto adottare un provvedimento diverso e il ricorrente non indica elementi idonei a dimostrare un possibile diverso esito.
Massime di principio
- La mera intenzione di presentare una SCIA in sanatoria, non accompagnata dalla prova dell'effettiva presentazione, non incide sulla validità o sull'efficacia dell'ordine di demolizione; per gli abusi soggetti a permesso di costruire occorre, ove possibile, una formale istanza di accertamento di conformità o di condono.
- Le opere che determinano nuovi volumi o rilevanti aumenti di superficie e incidono sull'assetto urbanistico sono soggette a previo permesso di costruire e non possono essere regolarizzate mediante SCIA in sanatoria prevista per interventi minori.
- L'ordine di demolizione, quale atto vincolato e dovuto, è adeguatamente motivato mediante la descrizione delle opere abusive, l'accertamento dell'assenza del titolo edilizio e l'indicazione della norma sanzionatoria applicata; non è necessaria una specifica ponderazione dell'interesse pubblico né una comparazione con gli interessi privati.
- Una tettoia o veranda non ha natura di pertinenza urbanistica quando, per dimensioni, struttura, funzione o capacità di creare nuova volumetria, presenta autonomia rispetto all'edificio principale e incide sull'assetto del territorio; in tal caso richiede un previo titolo edilizio.
- Nel procedimento di repressione degli abusi edilizi, la natura vincolata dell'attività esclude, di regola, la necessità della comunicazione di avvio e delle ulteriori garanzie partecipative; comunque, l'omissione non invalida il provvedimento se il ricorrente non dimostra che la partecipazione avrebbe potuto condurre a un esito diverso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 751/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 753/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 838/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 839/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 840/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 8 apr 2026Sentenza n. 841/2026 - Torino, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →