Cassazione Penale, Sentenza n. 39487/2022 del 19/10/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le parti civili hanno impugnato l'assoluzione pronunciata dalla Corte d'appello di Roma (conferma del Tribunale) per il reato di omicidio colposo commesso il 26 luglio 2014. Primo motivo: vizio di motivazione relativo alla segnaletica e al limite di velocità vigente nel tratto (sostengono che una fotografia dimostrerebbe la presenza del cartello che imponeva 70 km/h applicabile a tutte le corsie e che la Corte ha travisato o ignorato tale prova). Secondo motivo: inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 589 c.p. unitamente agli artt. 140, 141, 142 e 143 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (codice della strada): si sostiene che l'imputato viaggiasse circa a 100 km/h in un tratto a 70 km/h, non abbia mantenuto il controllo del mezzo, non abbia rispettato distanza di sicurezza laterale e frontale, non abbia tentato di frenare e abbia eseguito manovre non idonee ad evitare l'urto, concorrendo causalmente nel verificarsi dell'incidente mortale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso delle parti civili. Ha confermato la valutazione dei giudici di merito (doppia conforme) ritenendo che la fotografia non fosse stata acquisita a ragion veduta e che la sua provenienza e datazione non fossero certe; ha dato prevalenza alle risultanze tecnico-specialistiche della Polizia Stradale intervenuta sul luogo; ha ritenuto che non sia stata provata, oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione dei limiti di velocità o di altre norme cautelari da parte dell'imputato e che l'evento fosse inevitabile. Ha quindi dichiarato i ricorsi infondati, rigettandoli, e ha condannato i ricorrenti alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 589 cod. pen.
La Corte ha ritenuto che per affermare l'elemento colposo in relazione alla morte occorra prova certa della violazione di regole di condotta e del nesso causale; nel caso concreto tale prova non è stata fornita oltre ogni ragionevole dubbio.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 140
obbligo di comportarsi in modo da non costituire intralcio alla circolazione
I giudici di merito hanno valutato che non sia emersa prova sufficiente di una condotta dell'imputato contraria a tale obbligo.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 141
dovere di conservare il controllo del mezzo e comportamento prudente
La Corte ha ritenuto che dall'istruttoria non risulti provato che l'imputato abbia perso il controllo del mezzo in violazione di tale norma.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 142
rispetto dei limiti di velocità
La decisione di merito, condivisa in Cassazione, ritiene non provato il superamento dei limiti di velocità da parte dell'imputato nel tratto contestato.
d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 - art. 143
regole relative a corsie, sorpassi e segnali
La Corte non ha ravvisato elementi probatori che dimostrassero la violazione delle norme sulla corretta occupazione della carreggiata e manovre pericolose imputabili all'imputato.
art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.
vizio per travisamento della prova
La Cassazione ha richiamato il principio secondo cui, nel caso di decisioni conformi, il vizio per travisamento della prova può essere dedotto in cassazione solo se il ricorrente dimostra che il dato probatorio lamentato è stato per la prima volta introdotto nella motivazione del secondo grado; qui tale condizione non ricorreva.
art. 616 cod. proc. pen.
condanna alle spese a carico dei ricorrenti
Applicata per responsabilità delle parti ricorrenti in caso di rigetto del ricorso alla Corte di Cassazione.
Massime di principio
- La fotografia o qualsiasi prova documentale deve essere acquisita formalmente e con chiara provenienza e datazione per poter valere in sede giudiziale; prove prive di adeguata catena di custodia possono essere disattese.
- Le risultanze tecniche e i rilievi della Polizia Stradale, quale organo tecnico-specializzato intervenuto sul luogo, hanno grande peso probatorio se coerenti e ben documentati.
- In presenza di decisioni conformi di primo e secondo grado (doppia conforme), la Corte di Cassazione ha limiti nel sindacare il merito: il travisamento della prova è sindacabile in cassazione solo se sussistono i presupposti stabiliti dalla giurisprudenza e dalla norma processuale.
- Per affermare la responsabilità penale per omicidio colposo in materia stradale è necessario dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la violazione di specifici doveri di diligenza (limiti di velocità, controllo del mezzo, distanza di sicurezza, manovre) e il nesso causale con l'evento mortale; mere ipotesi alternative non sono sufficienti.
- Le valutazioni sulle manovre di emergenza sono affidate ai giudici di merito e richiedono elementi concreti che dimostrino l'effettiva possibilità di evitare l'evento con una diversa condotta; argomentazioni speculative o teoriche hanno scarso rilievo.
- Chi impugna una decisione in Cassazione deve indicare in modo specifico e circostanziato gli errori di fatto e di diritto, soprattutto quando la decisione di merito poggia su accertamenti tecnici e testimoniali dettagliati.
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