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Sentenza

Sentenza del 21/03/2018 n. 417 - Comm. Trib. Prov. Caltanissetta

Processo - Ricorso introduttivo presentato anteriormente al 15 giugno 2017 - notifica del ricorso a mezzo PEC - non conformità al modello vigente - inesistenza.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato i ruoli, la cartella di pagamento e la relativa pretesa tributaria, per complessivi 272.540,37 euro oltre accessori, riferita agli anni d'imposta 2011 e 2012 e derivante da omessi o insufficienti versamenti IVA e sanzioni. Ha dedotto, tra l'altro, la mancata o irregolare notificazione della cartella, l'illegittimità degli atti presupposti, l'inesistenza degli atti e la decadenza della pretesa tributaria. Il ricorso introduttivo era stato notificato alla resistente tramite PEC l'11 novembre 2016. L'agente della riscossione ha eccepito l'inammissibilità del ricorso perché, all'epoca, il processo tributario telematico non era ancora operativo in Sicilia.

La decisione

La Commissione tributaria ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, in Sicilia, la notificazione telematica degli atti del processo tributario fosse divenuta operativa solo dal 15 giugno 2017, in forza del D.M. 15 dicembre 2016. Poiché il ricorso era stato notificato via PEC nel novembre 2016, la notificazione è stata qualificata come inesistente, in quanto non conforme al modello legale vigente. Secondo la Commissione, al momento della proposizione del ricorso erano ammesse soltanto la notificazione tramite ufficiale giudiziario, la spedizione postale con raccomandata con avviso di ricevimento o la consegna diretta all'amministrazione. La costituzione della resistente non ha sanato il vizio, poiché l'art. 22, comma 2, del D.Lgs. n. 546/1992 impone di rilevare l'inammissibilità d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. L'istanza cautelare era già stata rigettata. Le spese sono state compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156, art. 12

    La riforma del processo tributario entra in vigore "a decorrere dal 1° gennaio 2016".

    La norma generale di entrata in vigore della riforma non comportava, da sola, l'immediata operatività delle notificazioni telematiche, subordinata alle modalità e alle decorrenze stabilite dai decreti attuativi.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16

    Le notificazioni sono fatte secondo le norme degli articoli 137 e seguenti del c.p.c.; possono inoltre essere effettuate direttamente a mezzo del servizio postale o mediante consegna all'ufficio.

    Prima dell'attivazione del processo tributario telematico nel relativo ambito territoriale, il ricorso doveva essere notificato con le modalità tradizionali previste dalla norma.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 20

    Il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16.

    La validità della proposizione del ricorso dipendeva dal rispetto delle modalità di notificazione ammesse dall'art. 16.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22

    Il ricorrente entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso a pena di inammissibilità deposita nella segreteria della commissione tributaria il ricorso notificato; l'inammissibilità è rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio anche se la parte resistente si costituisce.

    La violazione delle regole essenziali di proposizione e deposito del ricorso determina l'inammissibilità, rilevabile d'ufficio anche in presenza della costituzione della parte resistente.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 16-bis

    Le notificazioni tra le parti possono avvenire in via telematica secondo le disposizioni contenute nel D.M. n. 163 del 2013 e nei successivi decreti di attuazione.

    La disposizione riconosce la notificazione telematica, ma ne subordina l'effettiva applicazione alle regole tecniche e alle decorrenze territoriali stabilite dai decreti attuativi.

  • D.M. 4 agosto 2015

    Ha avviato il processo tributario telematico in via sperimentale e limitatamente a determinate Commissioni tributarie, senza estenderlo automaticamente a tutto il territorio nazionale.

  • D.M. 21 giugno 2016

    Ha progressivamente esteso il processo tributario telematico ad ulteriori regioni, secondo specifiche decorrenze territoriali.

  • D.M. 15 dicembre 2016

    Ha previsto l'avvio del processo tributario telematico presso le Commissioni tributarie di Calabria, Sardegna e Sicilia dal 15 giugno 2017; prima di tale data la PEC non era considerata modalità valida per notificare il ricorso introduttivo in Sicilia.

  • Art. 156 c.p.c.

    La nullità della notificazione non può essere pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato.

    La Commissione ha escluso l'applicazione della sanatoria per raggiungimento dello scopo, qualificando il vizio come inesistenza e ritenendo prevalente la disciplina speciale dell'art. 22 del D.Lgs. n. 546/1992.

  • Art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 546/1992

    Le norme del codice di procedura civile si applicano al processo tributario solo per quanto non disciplinato dal D.Lgs. n. 546/1992; pertanto la disciplina speciale tributaria prevale su quella generale.

Massime di principio

  • Nel processo tributario telematico occorre verificare non solo la data dell'atto, ma anche la data di effettiva attivazione del servizio nella specifica regione e presso lo specifico organo giudiziario.
  • Una notificazione via PEC effettuata prima dell'entrata in vigore territoriale del processo tributario telematico può essere considerata inesistente e comportare l'inammissibilità del ricorso introduttivo.
  • La ricezione della PEC e la costituzione della controparte non necessariamente sanano il vizio: quando la notificazione è ritenuta inesistente e la disciplina speciale prevede l'inammissibilità, il giudice può rilevarla d'ufficio anche se la controparte ha partecipato al processo.
  • Prima di notificare un ricorso tributario occorre utilizzare il canale previsto dalla normativa vigente per quel periodo: ufficiale giudiziario, raccomandata con avviso di ricevimento o consegna diretta, salvo l'effettiva operatività del canale telematico.
  • La decisione riguarda specificamente la disciplina applicabile nel 2016 in Sicilia; per controversie successive o relative ad altri territori è necessario controllare le norme transitorie e le date di attivazione allora vigenti.

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