Sentenza n. 3/2026 - Trento, Sezione 1
per l’annullamento previa adozione di misure cautelari a) della determinazione n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, a firma del Comandante Interregionale dell’Italia Nord-Orientale; b) della proposta formulata, in data -OMISSIS-, dall’ufficiale diretto (Comandante del Gruppo di Trento), del parere espresso, in data -OMISSIS-, dal Comandante Provinciale di Trento e del parere espresso, in data -OMISSIS-, dal Comandante Regionale Trentino Alto Adige; c) del verbale di riunione del -OMISSIS-della Commissione Permanente di Avanzamento; d) di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, anche se allo stato non conosciuto, che possa ledere i diritti e gli interessi del ricorrente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di ammissione in servizio permanente nella Guardia di Finanza e conseguente collocamento in congedo, con gli atti presupposti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha dedotto la violazione degli artt. 1, 3 e 49 della l. n. 241/1990 e del d.lgs. n. 199/1995, dell'art. 97 Cost., nonché eccesso di potere per travisamento dei fatti, contraddittorietà, difetto di istruttoria, difetto di motivazione, sproporzione e violazione del legittimo affidamento. Ha sostenuto che il diniego fosse fondato esclusivamente su due episodi risalenti, verificatisi nella vita privata e privi di connessione con il servizio, senza considerare il complessivo percorso professionale, le valutazioni caratteristicamente positive, gli incarichi svolti, la formazione acquisita, la laurea, l'assenza di ulteriori episodi e il percorso di recupero personale. Ha inoltre dedotto che il primo procedimento penale si era concluso con l'estinzione del reato per esito positivo della messa alla prova e che gli episodi erano stati già definiti sul piano disciplinare con sanzioni non particolarmente gravi. Secondo il ricorrente, l'Amministrazione avrebbe dovuto valutare l'attualità della condotta e il recupero dell'affidabilità, mentre avrebbe espresso un giudizio sproporzionato e astratto sul pregiudizio per il prestigio del Corpo. Le Amministrazioni hanno chiesto il rigetto, richiamando l'ampia discrezionalità esercitata nella valutazione della meritevolezza e la completezza dell'istruttoria e della motivazione.
La decisione
Il Tribunale ha respinto il ricorso con sentenza semplificata ex art. 60 c.p.a., dichiarando conseguentemente venuto meno l'interesse alla domanda cautelare. I due motivi sono stati esaminati congiuntamente perché diretti a contestare il giudizio di non meritevolezza. Il diniego è stato ritenuto adottato nel rispetto della disciplina speciale e sulla base di una valutazione concorde della scala gerarchica e della Commissione Permanente di Avanzamento. Il giudice ha riconosciuto all'Amministrazione un'ampia discrezionalità tecnica e prognostica nella valutazione globale delle qualità morali e culturali, della buona condotta, delle attitudini e del rendimento del militare, limitando il sindacato giurisdizionale ai casi di travisamento dei presupposti, manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione. Le due condotte, reiterate e valutate anche sotto il profilo disciplinare, sono state ritenute oggettivamente gravi e idonee a incidere sul prestigio dell'Istituzione e sui doveri connessi allo status militare, indipendentemente dall'esito penale del primo episodio, poiché l'estinzione del reato derivava dalla messa alla prova e non dall'accertata insussistenza del fatto. Il giudice ha inoltre affermato che il militare è tenuto a un comportamento esemplare, serio e decoroso anche fuori servizio e nella vita privata. Gli episodi non sono stati considerati risalenti, essendosi verificati durante il quadriennio valutato e, per il secondo, mentre era ancora pendente il procedimento relativo al primo. Il successivo miglioramento della condotta non è stato ritenuto sufficiente a dimostrare il recupero dell'onorabilità e dell'affidabilità. Il procedimento di ammissione al servizio permanente non ha natura disciplinare o sanzionatoria e, pertanto, non richiede l'applicazione dei criteri propri dell'irrogazione della sanzione disciplinare. Gli incarichi ordinari e il rendimento nella media non sono stati ritenuti incompatibili con il giudizio negativo di meritevolezza. Il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 1.500,00 oltre spese generali e accessori di legge.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
"qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento"
La norma richiede, per l'ammissione al servizio permanente dei militari in ferma volontaria, il possesso congiunto dei requisiti di idoneità psico-fisica e di meritevolezza, valutata attraverso qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento.
art. 9 d.lgs. 12 maggio 1995, n. 199
Richiamato in combinato disposto con l'art. 49 per disciplinare l'ammissione al servizio permanente dei militari in ferma volontaria.
art. 3 l. 7 agosto 1990, n. 241
Impone la motivazione del provvedimento; nel caso concreto il giudice ha ritenuto congruamente motivato il diniego sulla base dell'istruttoria e delle valutazioni concordi degli organi gerarchici.
art. 1 l. 7 agosto 1990, n. 241
Richiamato dal ricorrente in relazione ai principi generali dell'azione amministrativa, senza che il giudice ne abbia ravvisato la violazione.
art. 732 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
"in ogni circostanza, tanto in attività di servizio che fuori servizio, una condotta da improntare sempre ad esemplarità, serietà e decorosità"
Impone al militare un particolare contegno anche fuori servizio e nella vita privata, a tutela del prestigio personale e dell'immagine dell'Istituzione.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando ricorrono i relativi presupposti; la definizione immediata ha fatto venir meno l'interesse alla misura cautelare.
art. 751 d.P.R. 15 marzo 2010, n. 90
Richiamato dal ricorrente con riferimento alla gravità delle sanzioni disciplinari, ma non decisivo per il giudizio di meritevolezza ai fini del servizio permanente.
Massime di principio
- La valutazione dell'ammissione in servizio permanente di un militare in ferma volontaria costituisce un giudizio globale e prognostico sulla sua meritevolezza, comprendente qualità morali e culturali, buona condotta, attitudini e rendimento, ed è connotata da ampia discrezionalità tecnica dell'Amministrazione.
- Il giudice amministrativo può sindacare il diniego di ammissione al servizio permanente soltanto in presenza di travisamento dei fatti, manifesta illogicità, irragionevolezza o sproporzione; non può sostituire la propria valutazione a quella dell'Amministrazione in ordine all'affidabilità prospettica del militare.
- L'esito favorevole di un procedimento penale concluso per messa alla prova, con estinzione del reato, non impedisce all'Amministrazione di valutare autonomamente la condotta ai fini disciplinari, caratteristici o di meritevolezza, poiché tale esito non equivale all'accertamento dell'insussistenza del fatto.
- Nel giudizio di meritevolezza militare possono rilevare anche condotte tenute fuori servizio e nella vita privata, quando siano idonee a incidere sul prestigio dell'Istituzione o risultino incompatibili con i doveri di esemplarità, serietà e decoro imposti al militare.
- Il procedimento di ammissione al servizio permanente ha natura valutativa e prognostica, non disciplinare o sanzionatoria; pertanto, la valutazione non deve necessariamente conformarsi ai criteri propri dell'irrogazione di una sanzione disciplinare e può considerare l'intero periodo di ferma.
- Il rendimento professionale nella media, lo svolgimento di incarichi ordinari e il successivo miglioramento della condotta non conferiscono di per sé il diritto all'ammissione al servizio permanente, se persistono elementi negativi ritenuti incompatibili con la necessaria meritevolezza complessiva.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 40/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 41/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 43/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 44/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 45/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 12 gen 2026Sentenza n. 46/2026 - Venezia, Sezione 4
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →