Ordinanza n. 2531/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sezione staccata di Latina, che aveva respinto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione statale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'appellante ha impugnato, ai sensi dell'art. 62 c.p.a., l'ordinanza cautelare del TAR Lazio - Latina che aveva respinto la domanda cautelare proposta contro atti o determinazioni del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Frosinone. Il testo non espone il contenuto degli atti amministrativi originariamente contestati né i motivi specifici dell'appello; precisa soltanto che le doglianze sono state esaminate, nella fase cautelare, sotto il profilo del fumus boni iuris.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello cautelare, ritenendo che, a una prima e sommaria delibazione propria della fase cautelare, le doglianze dell'appellante apparissero manifestamente infondate sotto il profilo del fumus boni iuris. È stata conseguentemente revocata, per la presente fase, l'ammissione al gratuito patrocinio disposta nel giudizio di primo grado dalla Commissione per il patrocinio a spese dello Stato presso il TAR Lazio. Le spese del grado sono state compensate per giusti motivi. Il testo non contiene una specifica valutazione del periculum in mora.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l'appello cautelare contro le ordinanze cautelari del tribunale amministrativo regionale; l'appello è stato respinto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato quale base per l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle persone fisiche interessate.
art. 9, paragrafo 1, regolamento (UE) 2016/679
Richiamato, unitamente alla disciplina nazionale sulla privacy, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nella fase cautelare d'appello, una delibazione sommaria che evidenzi la manifesta infondatezza delle doglianze sotto il profilo del fumus boni iuris giustifica il rigetto dell'appello cautelare, senza necessità di definire nel merito la controversia principale.
- Il rigetto dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR comporta la conferma, per la fase cautelare, della reiezione della domanda di sospensione adottata in primo grado.
- L'ammissione al gratuito patrocinio disposta in primo grado può essere revocata, per la fase considerata, in conseguenza del rigetto dell'appello cautelare.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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