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Ordinanza

Ordinanza n. 16707/2026 - Roma, Sezione 5B

Giustizia amministrativa202609388

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V bisOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreto del Prefetto di Reggio Calabria che ha dichiarato inammissibile, per difetto del requisito reddituale, l’istanza di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 91/1992

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione statale)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto prefettizio di inammissibilità della domanda di cittadinanza per difetto del requisito reddituale. Il Ministero dell’Interno e la Prefettura hanno eccepito l’incompetenza territoriale del TAR Lazio, chiedendo che la controversia fosse devoluta al giudice amministrativo territorialmente competente.

La decisione

Il TAR Lazio ha dichiarato la propria incompetenza territoriale e ha indicato quale giudice competente il TAR Calabria, sezione staccata di Reggio Calabria, davanti al quale il processo può essere riassunto ai sensi dell’art. 15, comma 4, c.p.a. Ha ritenuto che l’atto impugnato sia una decisione prefettizia preliminare di inammissibilità, fondata sulla verifica del requisito reddituale e priva di efficacia ultraregionale, perché non decide nel merito la spettanza della cittadinanza e non incide sullo status del richiedente. Per tali atti, adottati da un’autorità statale periferica e i cui effetti sono limitati alla Regione, opera il criterio della sede dell’autorità emanante, che individua la competenza del TAR periferico. La decisione sulla competenza è stata assunta prima di ogni valutazione cautelare, in applicazione degli artt. 15 e 55 c.p.a. Le spese sono state integralmente compensate, anche in considerazione della mancata indicazione, nel provvedimento impugnato, del TAR territorialmente competente.

Norme richiamate

  • art. 13, comma 1, c.p.a.

    il rapporto tra i due criteri di competenza territoriale previsti dall’art. 13, comma 1, c.p.a. segue una logica di complementarietà e di reciproca integrazione: il criterio principale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto impugnato, ma nel caso in cui la potestà pubblicistica spieghi i propri effetti diretti esclusivamente nell’ambito territoriale di un Tribunale periferico, il criterio della sede cede il passo a quello dell’efficacia spaziale;

    Il criterio ordinario di competenza territoriale è quello della sede dell’autorità che ha adottato l’atto. Il criterio dell’efficacia spaziale lo sostituisce quando gli effetti diretti dell’atto si producono esclusivamente nella circoscrizione di un TAR periferico.

  • art. 15, commi 2 e 4, c.p.a.

    Visto l’art. 15 co. 2 CPA, ove prevede che “il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”, l’art. 55 co. 13 CPA, ove precisa che “il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 4”, nonché l’art. 15 co. 4 CPA, ove prescrive che “Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente.”

    Il giudice deve decidere sulla competenza prima della domanda cautelare; se si dichiara incompetente, provvede con ordinanza indicando il giudice ritenuto competente.

  • art. 55, comma 13, c.p.a.

    Visto l’art. 15 co. 2 CPA, ove prevede che “il giudice decide sulla competenza prima di provvedere sulla domanda cautelare e, se non riconosce la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14, non decide sulla stessa”, l’art. 55 co. 13 CPA, ove precisa che “il giudice adito può disporre misure cautelari solo se ritiene sussistente la propria competenza ai sensi degli articoli 13 e 14; altrimenti provvede ai sensi dell’articolo 15, comma 4”, nonché l’art. 15 co. 4 CPA, ove prescrive che “Il giudice provvede con ordinanza, nei casi di cui ai commi 2 e 3. Se dichiara la propria incompetenza, indica il giudice ritenuto competente.”

    Il giudice adito può concedere misure cautelari soltanto se ritiene sussistente la propria competenza territoriale o funzionale; altrimenti deve procedere secondo l’art. 15, comma 4, c.p.a.

  • art. 9 legge n. 91/1992

    tali principi trovano applicazione anche nel caso in esame in cui l’atto impugnato si limita a dichiarare inammissibile l’istanza di cittadinanza per difetto del requisito reddituale, cioè per una di quelle condizioni che le stesse Autorità periferiche competenti a ricevere l’istanza sono tenute a verificare, così come sono tenute a controllare che siano soddisfatti i requisiti minimi di forma, oltre all’identità e legittimazione dell’istante, dovendo, in caso contrario, dichiarare inammissibile l’istanza con un atto di diniego che esaurisce i propri effetti sul piano meramente procedimentale (cd. rifiuto pregiudiziale o preliminare).

    Nella procedura di concessione della cittadinanza, la verifica prefettizia dei requisiti preliminari, compreso quello reddituale, può concludersi con una dichiarazione di inammissibilità che esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale e non costituisce una decisione di merito sullo status.

Massime di principio

  • La competenza territoriale per l’impugnazione di un atto amministrativo si determina in via ordinaria in base alla sede dell’autorità emanante; il criterio dell’efficacia spaziale prevale soltanto quando gli effetti diretti del provvedimento si producono esclusivamente nella circoscrizione di un diverso TAR periferico.
  • La decisione prefettizia che dichiara inammissibile una domanda di cittadinanza per il mancato possesso di un requisito preliminare, quale quello reddituale, esaurisce i propri effetti sul piano procedimentale e non decide la spettanza della cittadinanza né incide sullo status del richiedente.
  • L’inammissibilità preliminare di una domanda di cittadinanza dichiarata da un’autorità statale periferica non ha efficacia ultraregionale; la relativa impugnazione appartiene al TAR periferico individuato in base alla sede dell’autorità che ha adottato l’atto.
  • Il giudice amministrativo deve verificare la propria competenza prima di pronunciarsi sulla domanda cautelare e, se si dichiara incompetente, deve indicare il giudice ritenuto competente.

Come è indicizzato

MaterieCittadinanzaCompetenza
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

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