Cassazione Civile, Ordinanza n. 20105/2022 del 22/06/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (parte privata)
La controversia
Una società aveva promosso domanda di equa riparazione ex L. n. 89/2001 per l'eccessiva durata di un giudizio civile presupposto ancora pendente in appello. La Corte d'appello aveva riconosciuto l'indennizzo, ma aveva compensato integralmente le spese di lite, ritenendo che nella fase monitoria la parte istante avesse omesso di produrre documenti richiesti e che, nella fase di opposizione, l'Amministrazione non avesse resistito alla domanda. La società ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e degli artt. 1 e 4 del d.m. n. 55/2014, sostenendo che: a) la compensazione era illegittima perché non sorretta da gravi ed eccezionali ragioni; b) essendo il Ministero integralmente soccombente, le spese andavano liquidate secondo i parametri minimi della tabella n. 12; c) erano stati trascurati anche gli esborsi sostenuti per copie conformi e atti del giudizio presupposto. Contestava inoltre che la documentazione fosse stata prodotta soltanto nella fase di opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente alla censura sulla compensazione delle spese. Ha ritenuto che le ragioni poste a base della compensazione integrale non integrassero i gravi ed eccezionali motivi richiesti dall'art. 92, comma 2, c.p.c., come interpretato dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 77/2018: né la produzione documentale avvenuta in opposizione, né la mancata resistenza del Ministero nella fase oppositiva, erano idonee a giustificare la compensazione. Ha anche precisato che il processo camerale per l'equa riparazione ha natura contenziosa e che, in assenza di ragioni per compensare, si applicano i parametri della tabella n. 12 del d.m. n. 55/2014. Quanto alla doglianza sull'omessa pronuncia sulle spese vive, la Corte l'ha ritenuta non deducibile con ricorso per cassazione, trattandosi di profilo emendabile solo con correzione di errore materiale o revocazione. Non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte ha cassato il decreto impugnato e ha deciso nel merito, condannando il Ministero a rifondere alla società le spese del procedimento di equa riparazione, liquidate in euro 1.198,50 oltre accessori, nonché le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
è il vizio denunciato per violazione e falsa applicazione di norme di diritto
artt. 91 e 92 c.p.c.
la compensazione integrale delle spese richiede i presupposti di legge; in difetto opera il principio di soccombenza
art. 92, secondo comma, c.p.c.
la compensazione può operare solo in presenza di gravi ed eccezionali ragioni
Corte cost. n. 77/2018
ha inciso sulla disciplina della compensazione delle spese, richiedendo motivazione rigorosa e presupposti stringenti
artt. 2 e 3 della legge n. 89/2001
fondano la domanda di equa riparazione per durata non ragionevole del processo
art. 5-ter della legge n. 89/2001
regola l'opposizione avverso il provvedimento che decide sulla domanda di equa riparazione
art. 287 c.p.c.
la mancata o errata liquidazione delle spese vive è emendabile con il procedimento di correzione di errore materiale
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione di decidere nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
art. 111 Cost.
il principio di economia processuale e ragionevole durata evita un inutile rinvio per mere operazioni di liquidazione
d.m. 10 marzo 2014, n. 55
per il procedimento camerale di equa riparazione si applicano i parametri del giudizio contenzioso, non quelli di un procedimento meramente volontario
art. 3, terzo comma, della legge n. 89/2001
impone il deposito della documentazione relativa al giudizio presupposto; gli esborsi per tale produzione possono essere rimborsati se adeguatamente documentati
Massime di principio
- Nel procedimento di equa riparazione, la compensazione integrale delle spese non può essere giustificata da ragioni meramente formali o generiche, ma richiede gravi ed eccezionali motivi specificamente motivati.
- La mancata produzione di documenti nella fase monitoria non integra di per sé motivo sufficiente per la compensazione se la documentazione è poi prodotta in opposizione e la controparte risulta comunque soccombente.
- La mancata resistenza dell'Amministrazione alla domanda di equa riparazione non basta, da sola, a fondare la compensazione delle spese, quando il ricorrente abbia dovuto comunque introdurre il giudizio per ottenere tutela.
- Il procedimento camerale per equa riparazione ha natura contenziosa ai fini della liquidazione delle spese, con applicazione dei parametri del d.m. n. 55/2014 per il giudizio contenzioso.
- L'erronea omessa liquidazione o quantificazione delle spese vive non è normalmente deducibile con ricorso per cassazione, dovendo essere fatta valere mediante correzione di errore materiale o, nei casi previsti, revocazione.
- Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione sulle spese e provvedere direttamente nel merito alla loro liquidazione, per ragioni di economia processuale.
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