Cassazione Penale, Sentenza n. 50720/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il ricorso nella censura principale ritenendo carente la motivazione dell'aumento di pena. Ha annullato, in parte qua, l'ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio relativo all'ultimo reato-satellite e ha disposto il rinvio al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo giudizio sul punto. Le altre censure sono state assorbite
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli nella parte in cui è stato applicato un aumento di pena di 1 anno e 6 mesi per un reato-satellite (artt. 110 c.p., 12-quinquies d.l. 306/92). Il ricorrente deduceva vizio di motivazione perché il giudice dell'esecuzione non aveva indicato le ragioni e i parametri (anche generici ai sensi dell'art. 133 c.p.) che giustificassero tale frazione di aumento, né aveva risposto alla contestata disparità di trattamento rispetto al coimputato BASILE Francesco, cui era stata attribuita una frazione di pena diversa per analogo reato
Norme richiamate
art. 416-bis cod. pen.
Individuato come il reato più grave nel fascicolo, ha inciso sulla determinazione della pena base per la continuazione
art. 110 cod. pen.
Richiamato in relazione alla commissione del reato-satellite per la quale è stato attribuito l'aumento di pena contestato
art. 12-quinquies d.l. 306/92
Norma sostanziale contestata per il reato-satellite; rilevante per la quantificazione della pena individuale
art. 133 cod. pen.
Dei parametri di determinazione della pena il giudice può e deve avvalersi; la sentenza osserva che il giudice dell'esecuzione non ha neppure fatto un generico richiamo a tali parametri per motivare l'aumento
Sez. U., n. 47127 del 24/6/2021, "Pizzone"
Principio vincolante richiamato: nel reato continuato il giudice deve individuare il reato più grave, fissare la pena base e calcolare e motivare distintamente l'aumento di pena per ciascun reato satellite
C. Cost., 8 marzo 2013, n. 183
Richiamata in riferimento all'obbligo di rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione del collegio quando l'atto impugnato sia annullato
Massime di principio
- Nel caso di reato continuato il giudice deve: 1) individuare il reato più grave; 2) stabilire la pena base; 3) calcolare e motivare l'aumento di pena separatamente per ciascun reato-satellite, indicando i criteri valutativi adottati
- Una semplice enunciazione numerica dell'aumento (es. "va operato un ulteriore aumento di anni uno mesi sei") è insufficiente: è necessaria motivazione specifica o almeno un richiamo argomentato ai parametri di cui all'art. 133 c.p.
- Se sussiste una apparente disparità di trattamento rispetto a coimputati per reati analoghi, il giudice deve affrontare e motivare tale questione nel provvedimento, altrimenti la carenza motivazionale può determinare l'annullamento parziale
- La Corte di Cassazione può annullare parzialmente l'ordinanza impugnata e disporre il rinvio per nuovo giudizio in diversa composizione se rileva lacune motivazionali rilevanti nella determinazione del trattamento sanzionatorio
- Per aumenti di pena di entità non trascurabile il livello di motivazione richiesto è più rigoroso: il giudice deve rendere espliciti gli elementi di valutazione che giustificano l'incidenza sull'entità complessiva della pena
- Il giudice dell'esecuzione non può limitarsi a riprodurre precedenti valutazioni senza fornire nuova e specifica motivazione quando interviene sulla determinazione del cumulo o della continuazione
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