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Sentenza

Sentenza n. 2235/2026 - Milano, Sezione 1

per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, del provvedimento di DASPO sportivo – N. -OMISSIS- – emesso dal Questore della Provincia di -OMISSIS- in data 16.04.2024, notificato in data 17.04.2024 ore 15:15 e convalidato con ordinanza del GIP del Tribunale di -OMISSIS- in data 19.04.2024.

Giustizia amministrativa202401688

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento del Questore recante divieto di accesso agli impianti sportivi per cinque anni

Esito

ESTINZIONE

La controversia

Il ricorrente aveva impugnato, chiedendone anche la sospensione cautelare, il provvedimento del Questore del 16 aprile 2024 con cui gli era stato imposto, per cinque anni, il divieto di accesso a tutti gli impianti sportivi situati sul territorio nazionale e negli Stati membri dell'Unione europea in occasione di incontri di calcio riconducibili alle competizioni e alle manifestazioni indicate nel provvedimento. L'Amministrazione si era costituita deducendo l'infondatezza del ricorso. Prima dell'udienza pubblica il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a.; il Ministero dell'Interno ha prestato espressa adesione alla rinuncia.

La decisione

Il TAR ha preso atto della rinuncia espressa dal ricorrente e dell'adesione dell'Amministrazione, ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare estinto il giudizio ai sensi dell'art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a. Non è stata quindi esaminata la legittimità del DASPO né sono stati decisi i motivi di ricorso nel merito. In forza dell'accordo tra le parti, le spese della fase di merito sono state compensate. Restano ferme le spese già liquidate a carico del ricorrente per la fase cautelare con la precedente ordinanza.

Norme richiamate

  • art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.

    La rinuncia al ricorso, in presenza dei relativi presupposti, comporta la dichiarazione di estinzione del giudizio.

  • art. 84 c.p.a.

    Disciplina la rinuncia al ricorso, alla quale il ricorrente ha dichiarato di aderire e cui l'Amministrazione ha prestato espressa adesione.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    È richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità e degli altri dati idonei a identificare il ricorrente.

  • art. 10 Regolamento (UE) 2016/679

    È richiamato, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti o della dignità dell'interessato.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, quando siano presenti i relativi presupposti processuali e vi sia l'adesione dell'Amministrazione resistente, conduce alla dichiarazione di estinzione del giudizio senza esame della legittimità dell'atto impugnato.
  • In caso di rinuncia al ricorso, le spese della fase di merito possono essere compensate sulla base dell'accordo tra le parti, mentre restano ferme le spese già liquidate per una precedente fase cautelare se il giudice non dispone diversamente.

Come è indicizzato

MaterieMisure prefettizie di sicurezzaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiAntimafia, sicurezza e ordine pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

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