Sentenza del 26/09/2018 n. 41704 - Corte di Cassazione
Reato di sottrazione fraudolenta - Fondo patrimoniale - Nuda proprietà di beni immobili - Iscrizione di ipoteca.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.M. aveva costituito un fondo patrimoniale conferendovi la nuda proprietà di due immobili il 26 gennaio 2010, poco dopo la notifica di avvisi di accertamento relativi agli anni d'imposta 2004, 2005 e 2006, per un debito complessivo di 621.981,50 euro. La difesa sosteneva che il fondo patrimoniale non fosse idoneo a impedire la riscossione, poiché i beni potevano comunque essere sottoposti a ipoteca ed esecuzione, e contestava sia il dolo specifico di sottrarsi al pagamento delle imposte sia la confisca degli immobili.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato manifestamente infondati i motivi e inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il conferimento della nuda proprietà nel fondo patrimoniale potesse integrare il reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte ex art. 11 del d.lgs. 74/2000, poiché la nuda proprietà non produce utilità immediate per la famiglia, spettando i frutti all'usufruttuario, e l'operazione aveva reso più difficoltoso il recupero del credito tributario. L'iscrizione di ipoteca successivamente eseguita non escludeva il reato, poiché l'aggressione dei beni del fondo è soggetta ai limiti dell'art. 170 c.c. È stata confermata la condanna a quattro mesi di reclusione, con sospensione condizionale, le pene accessorie e la confisca diretta della nuda proprietà dei due immobili. Il ricorrente è stato inoltre condannato alle spese processuali e al pagamento di 2.000 euro in favore della Cassa delle Ammende. La prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello non è stata dichiarata a causa dell'inammissibilità del ricorso.
Norme richiamate
Art. 11 del d.lgs. 74/2000
Chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte, per un ammontare complessivo superiore a 50.000,00 Euro, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni, idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.
La norma punisce sia le alienazioni simulate sia qualsiasi atto fraudolento idoneo, anche solo parzialmente, a mettere in pericolo la garanzia patrimoniale dell'Erario. Si tratta di un reato di pericolo concreto, che richiede l'attitudine effettiva dell'operazione a rendere più difficile la riscossione e il dolo specifico di sottrarsi al pagamento.
Art. 167 c.c.
Il fondo patrimoniale è costituito per far fronte ai bisogni della famiglia.
La costituzione del fondo deve perseguire una funzione familiare effettiva; il conferimento della sola nuda proprietà, priva dei frutti spettanti all'usufruttuario, può costituire indice dello scopo fraudolento quando non apporti un concreto vantaggio alla famiglia.
Art. 168, comma 2, c.c.
I frutti dei beni costituenti il fondo patrimoniale sono impiegati per i bisogni della famiglia.
Poiché i frutti della nuda proprietà spettano all'usufruttuario, il conferimento della sola nuda proprietà può risultare sostanzialmente privo di utilità per il fondo e rafforzare la valutazione di fraudolenza.
Art. 170 c.c.
L'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia.
Il limite all'esecuzione sui beni del fondo si applica anche all'iscrizione di ipoteca non volontaria, compresa quella prevista dall'art. 77 del d.P.R. 602/1973. L'esecuzione è possibile per debiti connessi ai bisogni familiari oppure quando il creditore non conosceva l'estraneità del debito a tali bisogni.
Art. 240 c.p.
Consente la confisca diretta dei beni che costituiscono strumento del reato o profitto della condotta illecita. Nel caso esaminato, gli immobili conferiti nel fondo sono stati considerati direttamente collegati alla sottrazione fraudolenta e confiscabili direttamente, senza ricorrere alla confisca per equivalente.
Art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso per cassazione, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e, salvo assenza di colpa, di una somma in favore della Cassa delle Ammende.
Art. 129 c.p.p.
La dichiarazione di una causa di non punibilità, inclusa la prescrizione, è preclusa quando il ricorso per cassazione è inammissibile e la prescrizione matura dopo la sentenza d'appello, perché non si forma un valido rapporto di impugnazione.
Art. 77 del d.P.R. 602/1973
Disciplina l'iscrizione di ipoteca da parte dell'agente della riscossione; tale iscrizione, quando riguarda beni costituiti in fondo patrimoniale, resta soggetta ai limiti sostanziali dell'art. 170 c.c.
Massime di principio
- La costituzione di un fondo patrimoniale non è automaticamente illecita, ma può integrare la sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte se, valutata concretamente, riduce o rende più difficoltosa la garanzia patrimoniale dell'Erario ed è finalizzata a tale risultato.
- Il conferimento della sola nuda proprietà è particolarmente rilevante come indice di fraudolenza quando il fondo non riceve alcun beneficio economico immediato, perché i frutti spettano all'usufruttuario.
- La vicinanza temporale tra la notifica degli accertamenti fiscali e la costituzione del fondo, insieme al conferimento di tutti o dei principali beni immobili, può contribuire a dimostrare il dolo specifico, pur dovendo essere valutata unitamente agli altri elementi di prova.
- La possibilità teorica per il Fisco di iscrivere ipoteca o procedere esecutivamente non esclude necessariamente il reato: è sufficiente che l'atto renda concretamente più difficile o incerta la riscossione, anche per la necessità di contestare giudizialmente l'aggredibilità dei beni.
- L'iscrizione di ipoteca sui beni del fondo è legittima solo entro i limiti dell'art. 170 c.c.; in particolare, non è consentita se il creditore conosceva che il debito era estraneo ai bisogni della famiglia.
- Gli immobili utilizzati per realizzare la sottrazione fraudolenta possono essere sottoposti a confisca diretta come strumenti o profitto del reato, anche se erano già presenti nel patrimonio dell'imputato prima della condotta.
- Un ricorso per cassazione inammissibile non consente di far valere una prescrizione maturata dopo la sentenza d'appello e comporta normalmente il pagamento delle spese e di una somma alla Cassa delle Ammende.
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