Sentenza n. 4395/2026 - Roma, Sezione 3B
per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato in relazione all'istanza di riconoscimento della qualifica professionale inoltrata dalla ricorrente in data 25/03/2025, domanda n. 43146.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio serbato sull'istanza di riconoscimento della qualifica professionale conseguita all'estero, presentata il 25 marzo 2025
Esito
Favorevole al ricorrente (richiedente riconoscimento)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto l'accertamento dell'illegittimità dell'inerzia del Ministero dell'Istruzione e del Merito rispetto all'istanza di riconoscimento di un titolo conseguito all'estero. Ha dedotto la sussistenza dell'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento e il decorso del termine previsto dalla legge n. 241/1990 senza l'adozione di un provvedimento espresso. Il giudizio aveva quindi ad oggetto esclusivamente la mancata risposta dell'amministrazione, non il merito del riconoscimento del titolo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso nei limiti dell'accertamento dell'inerzia amministrativa. Ha ritenuto integrati i presupposti dell'azione avverso il silenzio: esistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un'istanza privata, titolarità in capo alla ricorrente di una situazione giuridica legittimante e inutile decorso del termine generale previsto dalla legge n. 241/1990. Il giudice ha chiarito che l'amministrazione deve concludere il procedimento con un provvedimento espresso anche qualora ritenga la domanda irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata, salvo il caso limite della palese pretestuosità. Ha pertanto ordinato al Ministero di provvedere entro 120 giorni dalla comunicazione amministrativa o dalla notificazione della sentenza, se anteriore. In caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il dirigente generale competente, senza facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli un ulteriore termine di 120 giorni. Il Ministero è stato condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
l. 241/1990
Il decorso del termine procedimentale e la titolarità di una situazione giuridica legittimante fanno sorgere l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso.
Massime di principio
- A fronte di un'istanza formalmente presentata da un privato e della scadenza del termine procedimentale, sussiste l'obbligo dell'amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso, quando il richiedente è titolare di una situazione giuridica legittimante.
- L'amministrazione deve pronunciarsi anche quando ritenga che l'istanza sia irricevibile, inammissibile, improcedibile o infondata; l'inerzia è ammissibile soltanto in presenza di una domanda palesemente pretestuosa.
- L'accertamento giudiziale dell'illegittimità del silenzio comporta l'ordine all'amministrazione di provvedere entro il termine assegnato dal giudice e consente la nomina preventiva di un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.
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