Cassazione Civile, Ordinanza n. 30087/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dall’accertamento, già intervenuto in un diverso giudizio, dell’illegittimità della cessione di un ramo d’azienda effettuata dalla società originaria a una società del medesimo gruppo. In quel giudizio era stato disposto il ripristino dei rapporti di lavoro con la cedente a decorrere dalla data della cessione. Nel presente giudizio i lavoratori hanno chiesto alla società originaria il pagamento delle retribuzioni maturate dal momento in cui avevano formalmente offerto la prestazione lavorativa alla cedente fino alla fusione per incorporazione della cessionaria, sostenendo che, una volta dichiarata nulla la cessione, la società cedente fosse rimasta obbligata al pagamento nonostante l’utilizzazione della loro attività da parte della cessionaria. La società ha impugnato la decisione di merito che aveva confermato la condanna al pagamento, deducendo violazione degli artt. 1180, 2909 c.c., 27 e 29 d.lgs. 276/2003 e, con il secondo motivo, degli artt. 1206, 1207 e 2041 c.c. In sintesi, ha sostenuto che: i lavoratori avevano di fatto sempre operato nel gruppo e per la cessionaria; il giudicato precedente non avrebbe potuto far venir meno l’autonomia soggettiva tra le società; il caso sarebbe assimilabile all’interposizione illecita di manodopera, con conseguente efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal soggetto utilizzatore; inoltre, la retribuzione non sarebbe dovuta perché la prestazione sarebbe stata resa materialmente solo in favore della cessionaria e l’eventuale tutela avrebbe dovuto essere limitata al risarcimento del danno. In via subordinata, è stata prospettata questione di legittimità costituzionale dell’art. 1207 c.c. per asserita violazione degli artt. 3, 36 e 41 Cost.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c. Ha ritenuto che i motivi riproponessero una questione già risolta da un orientamento consolidato: nell’ipotesi di cessione di ramo d’azienda dichiarata illegittima, il pagamento delle retribuzioni da parte del cessionario che abbia utilizzato la prestazione dopo l’accertamento giudiziale e dopo l’offerta della prestazione al cedente non estingue l’obbligazione retributiva del cedente che rifiuti senza giustificazione la controprestazione. La Corte ha escluso che il collegamento societario all’interno del gruppo facesse venir meno l’autonomia delle società e ha distinto tale situazione dall’interposizione fittizia di manodopera. Ha inoltre ritenuto infondata la questione di costituzionalità, perché basata sull’erroneo presupposto dell’unicità della prestazione lavorativa, mentre il diritto alla retribuzione discende anche dalla messa a disposizione giuridica delle energie lavorative al datore ripristinato e dalla mora accipiendi di quest’ultimo. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con previsione del raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 1180 c.c.
Richiamato dalla ricorrente per sostenere l’efficacia liberatoria del pagamento eseguito da un terzo o da altro soggetto del gruppo, ma la Corte ha ritenuto non applicabile la disciplina invocata alla fattispecie, perché vi è una duplicità di rapporti e il cessionario illegittimo adempie un’obbligazione propria di utilizzatore effettivo.
art. 1206 c.c.
Richiamato per individuare la costituzione in mora del creditore datore di lavoro a seguito dell’offerta della prestazione lavorativa al soggetto ripristinato nel rapporto.
art. 1207 c.c.
La Corte ha ribadito che, in caso di rifiuto ingiustificato della prestazione offerta al datore di lavoro, il lavoratore matura il diritto alla retribuzione per effetto della mora accipiendi del datore stesso.
art. 2041 c.c.
Richiamato dalla ricorrente in via subordinata per sostenere che l’eventuale tutela avrebbe dovuto essere solo restitutoria o indennitaria; la Corte non ha accolto l’impostazione.
art. 2112 c.c.
È la norma rispetto alla quale era stato accertato che non ricorrevano i presupposti della cessione di ramo d’azienda; la dichiarazione di illegittimità della cessione ha comportato il ripristino del rapporto con il cedente.
art. 2497 c.c. e ss.
Citate per ribadire che il collegamento economico-funzionale tra società del medesimo gruppo non elimina l’autonomia giuridica delle singole società.
artt. 27 e 29 d.lgs. 276/2003
Invocate per sostenere l’assimilazione al diverso fenomeno dell’interposizione di manodopera; la Corte ha escluso tale assimilazione nel caso di cessione illegittima di ramo d’azienda.
art. 2909 c.c.
Richiamato dalla ricorrente con riferimento agli effetti del giudicato formatosi sulla precedente decisione di illegittimità della cessione.
art. 1217 c.c.
La Corte ha indicato che l’intimazione al datore di lavoro è idonea a costituirlo in mora credendi rispetto a un’obbligazione di facere infungibile.
art. 360-bis n. 1 c.p.c.
Norma processuale posta a base della declaratoria di inammissibilità, perché il ricorso contrastava con un orientamento consolidato della Corte.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato per la trattazione camerale e per la riserva della motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115 del 2002
Richiamato per dare atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
artt. 3, 36 e 41 Cost.
Invocati nella questione di legittimità costituzionale subordinata, ma ritenuti non pertinenti perché fondati sull’erronea premessa dell’unicità della prestazione lavorativa.
Massime di principio
- Quando una cessione di ramo d’azienda è giudizialmente dichiarata illegittima, il rapporto di lavoro si considera ripristinato in capo al cedente e il lavoratore, dopo l’offerta della prestazione, può pretendere la retribuzione dal datore originario che rifiuti senza giustificazione di riceverla.
- Il pagamento della retribuzione effettuato dal cessionario illegittimo, che abbia in concreto utilizzato la prestazione lavorativa, non estingue l’obbligazione retributiva del cedente, perché il cessionario adempie un’obbligazione propria quale effettivo utilizzatore della prestazione.
- Il collegamento economico e funzionale tra società appartenenti allo stesso gruppo non comporta di per sé la confusione delle posizioni soggettive né l’estensione automatica degli obblighi lavoristici da una società all’altra; occorre un accertamento specifico di un unico centro di imputazione del rapporto.
- La situazione di cessione illegittima del ramo d’azienda non è automaticamente sovrapponibile all’interposizione illecita di manodopera: i relativi effetti sui pagamenti e sull’obbligazione retributiva seguono discipline non coincidenti.
- Ai fini della mora del creditore in un’obbligazione di facere infungibile, è sufficiente l’intimazione/richiesta del lavoratore a rendere la prestazione al datore ripristinato; da quel momento il rifiuto ingiustificato del datore equivale, sul piano giuridico, alla mancata cooperazione necessaria alla prestazione.
- Una questione di legittimità costituzionale fondata sull’assunto che conti solo la prestazione materialmente resa è infondata se l’ordinamento attribuisce rilievo anche alla prestazione giuridicamente offerta e rifiutata.
- Quando il ricorso si limita a riproporre censure incompatibili con un principio di diritto ormai consolidato, la Corte può dichiararlo inammissibile ai sensi dell’art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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