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Sentenza

Sentenza n. 4362/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza alla sentenza n. 423/2024 del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 4 luglio 2024.

Giustizia amministrativa202500914

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, n. 423/2024 del 4 luglio 2024, relativa al riconoscimento degli accrediti della carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La docente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva accolto la domanda di riconoscimento degli accrediti della carta del docente per gli anni scolastici 2020/21, 2021/22 e 2022/23. La sentenza posta a fondamento dell'ottemperanza è stata depositata soltanto nel dispositivo, non nel testo integrale comprensivo della motivazione. Il Ministero ha prodotto una nota da cui risultava il pagamento delle sole spese legali liquidate in favore del difensore antistatario. Dopo un precedente rinvio, il TAR ha ordinato con ordinanza collegiale n. 3788 del 20 luglio 2026 il deposito della sentenza integrale entro un termine perentorio di venti giorni, avvisando che l'inadempimento avrebbe potuto comportare l'inammissibilità del ricorso. La ricorrente non ha regolarizzato la documentazione nel termine e, alla camera di consiglio del 21 settembre 2026, si è limitata a sostenere con una nota depositata quel giorno che quanto già prodotto fosse completo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato inammissibile il ricorso per ottemperanza. Ai sensi dell'art. 114, comma 2, c.p.a., il ricorrente deve depositare in copia autentica il provvedimento di cui chiede l'esecuzione; la copia della sentenza deve essere integrale, poiché solo così il giudice dell'ottemperanza può accertare l'esatta portata del giudicato e l'importo effettivamente dovuto. Il mero dispositivo non soddisfa tale requisito. Poiché la ricorrente non ha ottemperato all'ordine di regolarizzazione nel termine espressamente perentorio, è rimasto assente un elemento essenziale per l'ammissibilità dell'azione. Spese compensate per le peculiarità della controversia e il carattere processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 2, c.p.a.

    La norma richiede il deposito della copia della sentenza, e tale locuzione deve intendersi riferita alla copia integrale della pronuncia, in modo da consentire al giudice dell’ottemperanza di accertare l’esatta portata della sentenza di cui è chiesta l’esecuzione e quindi l’effettivo importo delle somme dovute.

    Per instaurare il giudizio di ottemperanza occorre depositare la copia autentica integrale del provvedimento da eseguire; il solo dispositivo non consente di verificarne la portata e di determinare quanto dovuto.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    Con ordinanza collegiale n. 3788 del 20 luglio 2026, che risulta ritualmente comunicata, dopo che era già stato disposto un rinvio in una precedente camera di consiglio, è stato prescritto il deposito del testo integrale della sentenza di cui è chiesta l’ottemperanza, completo della parte in cui è presente la motivazione, dando espressamente avviso, ai sensi dell’art. 73, comma 3, cod. proc. amm., che la mancata regolarizzazione nel termine perentorio di venti giorni assegnato avrebbe potuto essere valutata ai fini della inammissibilità del ricorso.

    La disposizione è stata applicata per consentire la regolarizzazione della documentazione e avvertire la parte che l'inosservanza del termine perentorio assegnato avrebbe potuto determinare l'inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, l'art. 114, comma 2, c.p.a. impone il deposito in copia autentica del provvedimento integrale di cui si chiede l'esecuzione; il deposito del solo dispositivo di una sentenza non è sufficiente, perché non permette al giudice di determinarne l'esatta portata e di verificare le somme effettivamente dovute.
  • Se, dopo un ordine di regolarizzazione che assegna un termine espressamente perentorio e avverte delle conseguenze processuali, il ricorrente non deposita la copia integrale del titolo, l'assenza di tale documento, elemento essenziale dell'azione esecutiva, comporta l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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