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Sentenza

Sentenza n. 9372/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’accertamento del silenzio inadempimento ex art. 2 L. 241/90 alla conclusione del procedimento attivato ad istanza del 21.03.2025, dell’Amministratore di Sostegno per ottenere un formale impegno di spesa ex art 183 TUELF a seguito dell’obbligazione giuridicamente perfezionata (ex art. 35 c. 5 L.r 11/2016) (All.01) Nullità ex art. 21-septies per difetto di motivazione del provvedimento n. -OMISSIS-del 22.04.2025, emesso dall’ASL Roma 1 con il quale esprime il diniego alla compartecipazione dell’impegno di spesa ex art. 183 TUELF (All.02) Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 15\7\2025: per l’annullamento del provvedimento di diniego emesso da Roma Capitale al sostegno degli oneri economici per il ricovero residenziale stabile - nullità - difetto di motivazione - omessa valutazione delle risultanze istruttorie, ex art 3, comma 1 Legge 241/90 in relazione all’art. 32 e 35 della L.R. 11/16.

Giustizia amministrativa202505942

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III QuaterSentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: silenzio sull'istanza di impegno di spesa e dinieghi dell'ASL Roma 1 e di Roma Capitale al finanziamento della retta per il ricovero residenziale presso una struttura socioassistenziale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni socio-sanitarie)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha chiesto l'accertamento del silenzio-inadempimento sull'istanza del 21 marzo 2025, volta a ottenere l'assunzione di un formale impegno di spesa per la prosecuzione del ricovero residenziale, nonché la declaratoria di nullità del diniego dell'ASL Roma 1. Con motivi aggiunti ha impugnato il successivo diniego di Roma Capitale. Ha dedotto la violazione dell'art. 2 l. 241/1990, la nullità per difetto di motivazione ai sensi dell'art. 21-septies l. 241/1990, la violazione dell'art. 3 l. 241/1990 e degli artt. 32 e 35 l.r. Lazio n. 11/2016. Secondo il ricorrente, il Comune avrebbe dovuto sostenere gli oneri sociali e l'ASL quelli sanitari, anche mediante la compartecipazione prevista per le prestazioni sociosanitarie. Ha inoltre sostenuto che la struttura ospitante era stata autorizzata e accreditata e che l'inserimento era stato sollecitato o comunque conosciuto dall'ASL. Roma Capitale ha eccepito l'inammissibilità per reiterazione di una domanda già respinta con la sentenza n. 512/2025 e ha dedotto che il trasferimento non era stato previamente condiviso, che mancava un progetto individuale e che la struttura non era convenzionata con l'amministrazione capitolina. L'ASL ha sostenuto la sufficienza della motivazione, la natura socioassistenziale della struttura e l'assenza del necessario iter autorizzatorio, comprensivo della condivisione del progetto, del preventivo e del nulla osta con impegno di spesa.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Ha ritenuto che la precedente sentenza n. 512/2025 avesse già escluso l'esistenza di un obbligo dell'amministrazione di pagare la retta in mancanza di un progetto individuale e della preventiva individuazione della struttura tra quelle accreditate o comunque utilizzabili dall'amministrazione. L'accreditamento successivo della struttura non ha modificato tale quadro, perché mancava ancora il necessario Progetto di vita previsto dall'art. 18 d.lgs. 62/2024, da elaborare attraverso il procedimento di presa in carico e di individuazione della struttura idonea. Il trasferimento era avvenuto senza la condivisione del progetto individuale, del preventivo di spesa e senza il nulla osta dell'ASL contenente l'impegno di spesa; pertanto non poteva imporre ex post il finanziamento pubblico della retta. Il giudice ha però precisato che non è corretta, in astratto, la tesi dell'ASL secondo cui la natura socioassistenziale della struttura escluderebbe sempre la compartecipazione sanitaria. Le prestazioni socioassistenziali sono a carico del servizio sanitario quando, in concreto, risultino inscindibilmente connesse a prestazioni sanitarie necessarie per un trattamento terapeutico personalizzato; tuttavia, tale valutazione e l'erogazione della quota sanitaria presuppongono l'elaborazione del Progetto di vita. Nel caso concreto, il diniego di Roma Capitale è stato ritenuto legittimo, poiché la struttura non risultava convenzionata con Roma Capitale e l'assistenza avrebbe potuto rientrare nei LEA sanitari a carico del SSN, previa definizione del progetto e della presa in carico. Le spese sono state compensate per la particolarità della materia.

Norme richiamate

  • art. 2 l. 241/1990

    L'amministrazione è tenuta a concludere il procedimento attivato dall'istanza dell'interessato, ma l'obbligo di provvedere non comporta automaticamente il riconoscimento del diritto al finanziamento richiesto.

  • art. 3 l. 241/1990

    Il diniego è stato ritenuto sufficientemente motivato quanto all'assenza dei presupposti procedimentali e amministrativi per assumere l'impegno di spesa.

  • art. 21-septies l. 241/1990

    nullità per difetto di motivazione

    Il difetto di motivazione dedotto non integra, nel caso concreto, una causa di nullità del provvedimento.

  • art. 14 l. 328/2000

    Progetti individuali per le persone disabili

    Il progetto individuale deve coordinare prestazioni sanitarie, servizi sociali e misure economiche; in sua assenza non sorge automaticamente l'obbligo dell'amministrazione di sostenere la retta della struttura prescelta.

  • art. 18 d.lgs. 62/2024

    L'elaborazione del Progetto di vita costituisce il presupposto per la definizione del percorso assistenziale e per l'individuazione della struttura presso la quale accogliere la persona con disabilità.

  • art. 30 DPCM 12 gennaio 2017

    compartecipazione sanitaria al 50%

    La compartecipazione sanitaria può riguardare le prestazioni sociosanitarie residenziali, ma non opera automaticamente per ogni struttura socioassistenziale; occorre verificare in concreto l'inscindibilità tra prestazioni sanitarie e assistenziali nell'ambito di un trattamento terapeutico personalizzato.

  • art. 35, comma 5, l.r. Lazio n. 11/2016

    obbligazione giuridicamente perfezionata

    La disposizione non consente di imputare automaticamente al Comune gli oneri della retta in assenza del procedimento di presa in carico e della preventiva definizione del progetto e dell'impegno di spesa.

  • art. 32 l.r. Lazio n. 11/2016

    È stato invocato in relazione alla ripartizione degli oneri assistenziali, ma il ricorrente non ha dimostrato che la norma imponesse il finanziamento della struttura autonomamente scelta e non previamente inserita nel progetto assistenziale.

  • art. 4, comma 4, l. 328/2000

    Le spese da sostenere da parte dei comuni e delle regioni sono a carico ... delle risorse loro assegnate ... nonché degli autonomi stanziamenti a carico dei propri bilanci

    Il finanziamento delle politiche sociali deve avvenire nell'ambito della programmazione e delle risorse disponibili, non sulla base del solo inserimento unilaterale in una struttura.

Massime di principio

  • L'accreditamento sopravvenuto di una struttura residenziale non determina, da solo, il diritto al finanziamento pubblico della retta: è necessario che l'inserimento sia previamente ricompreso nel progetto individuale o Progetto di vita, condiviso con i servizi competenti e accompagnato dalla definizione del preventivo e dall'assunzione dell'impegno di spesa.
  • Il trasferimento autonomamente effettuato dall'interessato o dalla famiglia in una struttura non previamente individuata o autorizzata nell'ambito del percorso assistenziale non può imporre ex post all'amministrazione il pagamento della retta, in assenza del necessario procedimento di presa in carico e di un provvedimento di impegno di spesa.
  • La natura socioassistenziale della struttura non esclude in astratto la compartecipazione sanitaria: quando le prestazioni assistenziali siano inscindibilmente necessarie per l'erogazione di prestazioni sanitarie inserite in un trattamento terapeutico personalizzato, la prestazione complessiva può essere posta a carico del servizio sanitario secondo la disciplina applicabile.
  • La verifica della natura sanitaria o sociosanitaria della prestazione deve essere effettuata in concreto, considerando la patologia, lo stato evolutivo, il trattamento terapeutico personalizzato e il nesso di strumentalità necessaria tra componente sanitaria e componente assistenziale; la mera presenza di una disabilità grave o il ricovero in struttura residenziale non sono sufficienti.
  • In assenza di un Progetto di vita o di un piano assistenziale già definito, la controversia sulla spettanza originaria del finanziamento rientra nella giurisdizione amministrativa; la giurisdizione ordinaria opera invece per le controversie relative all'esatta attuazione di prestazioni già individuate e riconosciute.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieOrganizzazione del servizio sanitarioServizi sociali ed educativiGiurisdizione e riparto
RamiSanitàServizi pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizioneDifetto di motivazionePonderazione degli interessi e interesse pubblicoDifetto di istruttoria

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