Cassazione Civile, Sentenza n. 40745/2021 del 20/12/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La SICC s.r.l. aveva proposto azione revocatoria (art. 2901 c.c.) per far dichiarare inefficace la vendita del 5 giugno 2007 con cui Tobaldini aveva trasferito un immobile a Irrigazioni Gastaldelli, sostenendo che il credito SICC (decreto ingiuntivo) era anteriore e che la vendita mirava a menomare la garanzia patrimoniale. Il Tobaldini era già stato dichiarato fallito prima dell'inizio della causa; il Tribunale aveva interrotto il giudizio e la SICC aveva riassunto la causa. In primo grado il Tribunale accolse la revocatoria; la Corte d'appello di Venezia, invece, ritenne improponibile la domanda originaria della SICC (per il fatto che il debitore era già fallito) ma rilevò che la Curatela, intervenuta in appello, poteva far propria l'azione revocatoria ai sensi dell'art. 66 L.F. e, valutate le prove, dichiarò inefficace l'atto nei confronti del Fallimento Tobaldini ritenendo provata la "scientia damni" dell'acquirente (consapevolezza che la vendita riduceva la garanzia patrimoniale). I ricorrenti (gli acquirenti) impugnano in Cassazione vari profili, tra cui la nullità del procedimento per improponibilità, la novità della domanda in appello e l'insussistenza dell'eventus damni. La Corte di Cassazione ha ritenuto infondati i motivi: ha confermato che, nelle condizioni indicate, il curatore può subentrare anche in appello, che i ricorrenti non avevano tempestivamente eccepito alcune nullità e che la presenza di ipoteche o un prezzo congruo non escludono di per sé la revocatoria quando l'atto è posteriore alla nascita del credito.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso degli odierni ricorrenti (Irrigazioni Gastaldelli e soci). Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva dichiarato improponibile la domanda originaria della SICC ma aveva disposto l'inefficacia dell'atto di vendita nei confronti del Fallimento Tobaldini, in quanto la Curatela intervenuta in appello ha fatto propria la domanda ai sensi dell'art. 66 L.F. La Cassazione ha stabilito che: 1) il curatore può subentrare e accettare la causa nello stato in cui si trova anche in appello; 2) la mancata tempestiva eccezione dei ricorrenti in appello preclude la deduzione di alcune nullità in sede di legittimità; 3) non è necessario dimostrare l'accordo fraudolento (consilium fraudis) del terzo acquirente quando l'atto è successivo alla nascita del credito: è sufficiente la consapevolezza che la vendita cagioni danno ai creditori; 4) la presenza di ipoteche o la congruità del prezzo non escludono automaticamente il pregiudizio. Esito: ricorso rigettato; nulla sulle spese per mancata difesa delle controparti; possibile ulteriore contributo unificato da parte dei ricorrenti.
Norme richiamate
art. 2901 cod. civ.
Regola l'azione revocatoria: la Corte ha interpretato che, per atti posti in essere dopo la nascita del credito, è sufficiente dimostrare che il terzo acquirente fosse consapevole che la vendita avrebbe ridotto la garanzia patrimoniale del debitore (scientia damni); non è richiesta la prova dell'accordo in frode (consilium fraudis).
art. 66 legge fallimentare (L.F.)
Consente al curatore di subentrare nelle azioni promosse contro il fallito; la Corte ha confermato che il curatore, costituendosi anche in appello, può accettare la causa nello stato in cui si trova e far propria l'azione revocatoria estendendone gli effetti alla massa dei creditori.
artt. 75 e 81 cod. proc. civ.
Riguardano nullità e loro rilevabilità: la Corte ha ritenuto che alcune nullità procedurali non potevano essere dedotte dai ricorrenti in Cassazione perché non tempestivamente proposte in appello e perché l'unico soggetto legittimato a dolersene era il curatore.
art. 345 cod. proc. civ.
Disciplina l'ammissibilità di domande nuove in appello: la Corte ha spiegato che l'intervento del curatore ai sensi dell'art. 66 L.F., facendo propria la domanda originaria, non è soggetto alle limitazioni ordinarie sulle domande nuove in appello.
art. 2909 cod. civ.
Norma sul giudicato e sulle eccezioni di rito; la Corte ha ritenuto che le questioni relative alla improponibilità dovevano essere sollevate tempestivamente e che la mancata deduzione in appello preclude il rilievo in Cassazione.
art. 157, terzo comma, cod. proc. civ.
Principio generale sulla rilevabilità delle nullità: la Corte ha richiamato il limite temporale del potere officioso del giudice e il pregiudizio della parte che non abbia tempestivamente eccepito la nullità.
artt. 91 e 92 cod. proc. civ.
Regole sulle spese di lite: la Corte ha confermato l'applicazione del criterio della soccombenza nel riparto delle spese, condannando i ricorrenti a rifondere quelle del grado di appello nei confronti del Fallimento.
art. 13, comma 1-quater, DPR 30 maggio 2002, n. 115
Norma sul contributo unificato: la sentenza richiama la possibilità che i ricorrenti debbano versare un ulteriore importo pari al contributo già versato.
Massime di principio
- Se il debitore è già fallito al momento in cui il singolo creditore propone l'azione revocatoria, la domanda del singolo è normalmente improponibile; tuttavia, se il curatore subentra (anche in appello) ai sensi dell'art. 66 L.F. e accetta la causa nello stato in cui si trova, l'azione può essere esercitata a beneficio della massa dei creditori.
- L'intervento del curatore in appello, facendo propria l'azione revocatoria, non è soggetto ai limiti ordinari per le domande nuove in appello: la costituzione e la dichiarazione di voler far propria la domanda investono il giudice del dovere di decidere.
- Per gli atti di disposizione compiuti dopo la nascita del credito, non è necessario provare un accordo fraudolento tra debitore e terzo; è sufficiente dimostrare che il terzo acquirente fosse consapevole che la vendita avrebbe diminuito la garanzia patrimoniale del debitore (scientia damni).
- La presenza di ipoteche sull'immobile o la congruità apparente del prezzo non escludono automaticamente la sussistenza del danno per i creditori chirografari: le iscrizioni ipotecarie possono variare e non rendono impossibile l'interesse alla revocatoria.
- Le eccezioni procedurali e di nullità vanno sollevate tempestivamente nel grado in cui potevano essere rilevate; la mancata deduzione in appello può precludere il loro esame in Cassazione.
- Il criterio per la ripartizione delle spese è la soccombenza: chi perde la linea processuale rispetto a una determinata controparte può essere condannato alle sue spese anche se ha ottenuto parziale successo contro altri intimati.
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