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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11486/2026 del 28/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da due genitori nei confronti del figlio, con conseguente iscrizione di ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo. Una banca, assumendo che il decreto fosse stato emesso in forza di un credito solo apparente e frutto di dolo o collusione ai propri danni, ha proposto opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c. e ha anche contestato un atto di destinazione ex art. 2645-ter c.c. stipulato dal debitore. Il Tribunale ha accolto l'opposizione e la Corte d'appello ha confermato, ritenendo tempestiva l'azione della banca e sussistente il suo interesse ad agire. I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione con dieci motivi: hanno censurato la decorrenza del termine di trenta giorni per l'opposizione, sostenendo che la banca conoscesse già i fatti rilevanti; hanno dedotto violazioni degli artt. 115 e 2697 c.c. per asserita errata ripartizione dell'onere della prova e valutazione delle prove; hanno invocato un preteso giudicato esterno derivante da altri giudizi; hanno contestato l'interesse ad agire della banca per l'esistenza di formalità ipotecarie di rango superiore e per l'asserita inutilità concreta dell'azione; hanno lamentato violazioni degli artt. 112, 100 e 105 c.p.c., dell'art. 783 c.c. e dell'art. 1362 c.c., oltre a doglianze sulle spese di lite e sulla qualificazione degli effetti della pronuncia. Tutti i motivi sono stati ritenuti inammissibili, perché in larga parte diretti a sollecitare una nuova valutazione del merito, carenti di specificità o non autosufficienti, oppure privi di attinenza alla ratio decidendi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Bologna che aveva rigettato l'appello dei ricorrenti e quindi mantenuto ferma l'accoglimento dell'opposizione di terzo revocatoria proposta dalla banca contro il decreto ingiuntivo e l'ipoteca giudiziale. La Corte ha ritenuto corretto l'affermato decorso del termine per l'opposizione dalla scoperta effettiva e completa del dolo o della collusione, ha ribadito che l'onere di provare il contratto di mutuo incombe su chi ne invoca la restituzione, ha escluso la rilevanza del preteso giudicato esterno per difetto di specifica indicazione e autosufficienza, e ha confermato l'interesse della banca a ottenere la caducazione del titolo fraudolento anche in presenza di altre formalità pregiudizievoli, poiché l'azione mira a rimuovere la lesione della garanzia patrimoniale e può conservare utilità anche solo potenziale. I ricorrenti sono stati condannati alle spese e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 404, comma 2, c.p.c.

    termine perentorio di trenta giorni

    L'opposizione di terzo revocatoria proposta dal creditore avverso una sentenza o un decreto ingiuntivo esecutivo può essere esperita quando il provvedimento sia effetto di dolo o collusione in danno del terzo; il termine decorre dalla scoperta effettiva e completa del dolo o della collusione, non dal mero sospetto.

  • art. 326 c.p.c.

    scoperta del dolo o collusione

    La scoperta del dolo o della collusione è il dies a quo del termine di trenta giorni per l'opposizione ex art. 404, comma 2, c.p.c., e deve essere piena e completa.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice attribuisce l'onere probatorio a una parte diversa da quella onerata secondo la regola di riparto dei fatti costitutivi e delle eccezioni; non è deducibile per contestare la mera valutazione delle prove.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste solo se il giudice pone a fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dai poteri consentiti; non si configura quando si censuri la valutazione delle prove raccolte.

  • art. 112 c.p.c.

    La censura deve investire la decisione impugnata e il suo percorso logico-giuridico; non è ammissibile una doglianza che si limiti a contestare gli effetti della pronuncia senza confrontarsi con il decisum.

  • art. 100 c.p.c.

    L'interesse ad agire del creditore terzo è ravvisato nella possibilità di ricostituire o conservare una garanzia patrimoniale, anche solo potenziale, e non viene meno per il solo fatto dell'esistenza di altre formalità pregiudizievoli o di graduazioni ipotecarie superiori.

  • art. 105 c.p.c.

    La censura sull'intervento del terzo è inammissibile se il ricorrente non localizza l'atto nel fascicolo e non ne indica specificamente la collocazione, in violazione del principio di autosufficienza.

  • art. 783 c.c.

    La doglianza è stata ritenuta inconferente rispetto alla ratio della decisione, poiché la questione dell'invalidità di atti di donazione non era stata introdotta nel giudizio rilevante.

  • art. 1362 c.c.

    La deduzione di violazione dei criteri ermeneutici non può tradursi in una richiesta di nuova valutazione del materiale probatorio o di diversa ricostruzione dei fatti rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.

  • art. 2645-ter c.c.

    La norma è richiamata solo come fonte dell'atto di destinazione oggetto di contestazione nella vicenda concreta.

  • art. 2839 c.c.

    Le indicazioni richieste per l'iscrizione ipotecaria non consentono, di per sé e automaticamente, di rivelare il dolo o la collusione tra le parti del titolo posto a base dell'iscrizione.

  • art. 2840 c.c.

    Il conservatore conserva il titolo depositato ai fini dell'iscrizione, ma ciò non implica che dal solo titolo emerga necessariamente la frode rilevante ai fini dell'opposizione del terzo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di inammissibilità del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione di terzo revocatoria ex art. 404, comma 2, c.p.c., il termine perentorio decorre dalla scoperta effettiva e completa del dolo o della collusione, non essendo sufficiente un mero sospetto o una conoscenza frammentaria dei fatti.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è denunciabile in cassazione solo quando il giudice abbia invertito il riparto dell'onere della prova; se la critica investe la valutazione del materiale istruttorio, la censura è inammissibile o comunque non sussumibile nella norma.
  • La violazione dell'art. 115 c.p.c. non coincide con l'erronea valutazione delle prove: si configura solo se il giudice utilizza prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dai poteri officiosi.
  • Il creditore che agisce in opposizione di terzo revocatoria conserva interesse ad agire quando mira a rimuovere un titolo o una garanzia che incidono sulla sua posizione, anche se esistono altre formalità pregiudizievoli o la concreta capienza del patrimonio sia incerta.
  • Le censure di cassazione devono essere specifiche, autosufficienti e attinenti al decisum; i motivi che si risolvono in una diversa lettura dei fatti, in asserzioni generiche o in contestazioni degli effetti della sentenza sono inammissibili.
  • La deduzione di giudicato esterno richiede la puntuale produzione e localizzazione degli atti e delle sentenze invocate, non essendo sufficiente un richiamo meramente assertivo o parziale.
  • Nel processo di legittimità non è consentito usare la violazione dei criteri ermeneutici contrattuali per ottenere un nuovo apprezzamento del compendio probatorio e una diversa ricostruzione del fatto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProve
RamiProcesso civileObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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