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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20280/2025 del 30/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al giudizio di determinazione della pena ex art. 133 c.p. La sentenza impugnata era stata pronunciata in appello ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., all'esito di un accordo sulla pena: l'imputato aveva rinunciato a tutti i motivi di appello, salvo quelli attinenti al trattamento sanzionatorio, sui quali aveva raggiunto un'intesa con il Procuratore generale. La Corte rileva che il ricorso investe questioni che risultano precluse dall'accordo e dalla rinuncia ai motivi di appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto al di fuori dei casi consentiti dalla legge. Ha ritenuto che la rinuncia dell'imputato ai motivi di appello, funzionale all'accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p., precluda la proposizione di censure in cassazione anche su questioni rilevabili d'ufficio e sull'intero svolgimento processuale, analogamente alla rinuncia all'impugnazione. Ha inoltre escluso che potesse essere rimesso in discussione il tema della pena, perché oggetto di accordo. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.

    Norma evocata dal ricorrente come parametro del vizio di motivazione/violazione di legge sulla determinazione della pena; la Corte non la esamina nel merito perché il ricorso è precluso dall'accordo ex art. 599-bis c.p.p.

  • art. 599-bis c.p.p.

    Procedura di definizione dell'appello con accordo sulla pena; la rinuncia ai motivi di appello, salvo quelli sulla pena oggetto di accordo, determina una preclusione che si estende anche al giudizio di legittimità.

Massime di principio

  • Quando l'appello è definito con accordo sulla pena ex art. 599-bis c.p.p. e l'imputato rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice di secondo grado resta limitata ai soli profili non rinunciati.
  • La rinuncia ai motivi di appello nel quadro dell'accordo sulla pena produce effetti preclusivi analoghi alla rinuncia all'impugnazione e impedisce di riproporre in cassazione questioni già abbandonate, anche se rilevabili d'ufficio.
  • Il tema del trattamento sanzionatorio concordato non può essere rimesso in discussione con il ricorso per cassazione, perché coperto dall'accordo tra le parti.
  • Il ricorso proposto contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p. è inammissibile se mira a censurare aspetti preclusi dalla rinuncia ai motivi di appello e dall'intesa raggiunta sulla pena.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiPrescrizione del reato

Testo integrale

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