Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 17022/2026 del 30/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione avverso un'ordinanza-ingiunzione con cui era stata irrogata una sanzione pecuniaria per il transito, attraverso la dogana di Chiasso, di 97 titoli azionari al portatore senza la prescritta dichiarazione, con sequestro di parte dei titoli. Il ricorrente aveva dedotto: a) di non essere stato ascoltato personalmente nonostante una richiesta in tal senso; b) la tardività del provvedimento sanzionatorio rispetto al termine di 180 giorni previsto dall'art. 8, comma 3, del d.lgs. n. 195 del 2008, come modificato; c) l'assenza di valore dei titoli sequestrati. Il Tribunale aveva rigettato l'opposizione dopo C.T.U. sul valore dei titoli, e la Corte d'appello aveva confermato. In cassazione il ricorrente ha riproposto tre motivi: violazione dell'art. 18 l. n. 689 del 1981 per mancata audizione; violazione dell'art. 8, comma 3, d.lgs. n. 195 del 2008 per tardività dell'ingiunzione; violazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. per erronea valutazione del valore dei titoli.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché dal tenore dell'istanza amministrativa non emergeva una vera richiesta di audizione, ma solo una disponibilità a collaborare e a fornire chiarimenti; ha inoltre ribadito che, nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, le eventuali irregolarità endoprocedimentali non determinano di regola nullità insanabile, salvo che incidano sulla contestazione dell'addebito o sulla valutazione delle controdeduzioni, evenienza qui non dedotta in modo specifico. Ha respinto il secondo motivo perché il termine di 180 giorni decorre dalla ricezione del verbale da parte del Ministero, come risultante dal protocollo informatico, e nel caso concreto l'ordinanza-ingiunzione era tempestiva. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo, sia perché il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è deducibile in presenza di doppia conforme, sia perché la censura mirava in sostanza a ottenere una rivalutazione del merito; ha comunque osservato che la Corte territoriale aveva correttamente fatto riferimento al valore nominale dei titoli in mancanza di elementi contrari forniti dall'interessato, con onere probatorio gravante su chi contestava il valore. La ricorrente è stata condannata alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 18 l. n. 689 del 1981

    La mancata audizione personale non comporta di per sé l'illegittimità del procedimento se dall'istanza non emerge una richiesta chiara di essere sentito; inoltre le deduzioni difensive possono essere fatte valere nel giudizio di opposizione, che riguarda l'intero rapporto e non il solo atto.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 195 del 2008

    Il termine di 180 giorni per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione decorre dalla ricezione del verbale di contestazione da parte del Ministero, come risultante dal protocollo informatico di ingresso.

  • art. 11 l. n. 44 del 2012

    La norma è richiamata solo come modifica dell'art. 8 del d.lgs. n. 195 del 2008, rilevante ai fini del termine per l'ingiunzione.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È il parametro invocato per denunciare la violazione processuale relativa alla mancata audizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro invocato per censurare la violazione del termine di 180 giorni e la valutazione del valore dei titoli.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il vizio motivazionale non è deducibile in presenza di doppia conforme; comunque non può essere usato per ottenere una rivalutazione del fatto.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    La soccombenza comporta i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115 del 2002

    È il parametro per il calcolo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, il controllo del giudice investe l'intero rapporto sanzionatorio e non si esaurisce nella verifica formale dell'atto; le irregolarità del procedimento amministrativo sono normalmente irrilevanti, salvo che incidano sul nucleo essenziale del contraddittorio endoprocedimentale o sulla valutazione delle difese.
  • La richiesta di audizione personale deve risultare in modo chiaro e univoco dall'istanza dell'interessato; una generica disponibilità a collaborare o a fornire chiarimenti non equivale a domanda di essere sentito.
  • Il termine per l'adozione dell'ordinanza-ingiunzione, quando previsto dalla disciplina speciale, decorre dalla ricezione del verbale da parte dell'autorità competente, e tale momento può essere desunto dal protocollo informatico, quale atto pubblico dotato di efficacia probatoria fino a querela di falso.
  • Chi contesta il valore economico di beni oggetto di sequestro o sanzione deve fornire elementi probatori specifici e riferiti al momento rilevante; dati troppo remoti o successivi nel tempo non sono di regola idonei a dimostrare il valore al tempo dell'illecito.
  • Nel giudizio di cassazione il motivo non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito o delle prove, perché la Corte non è giudice del fatto; inoltre il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è proponibile ove vi sia doppia conforme.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.