Cassazione Penale, Sentenza n. 6017/2024 del 12/02/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorso deduceva: (i) violazione di legge e vizio di motivazione per presunto travisamento della prova con riguardo alla presenza della ricorrente nei luoghi degli illeciti e alla presenza della persona offesa (Cinzia Bosco) in occasione del prelievo del 12/10/2019; (ii) violazione di legge e vizio di motivazione per mancato considerare le affermazioni della ricorrente circa il controllo degli scontrini e delle transazioni; (iii) violazione di legge (art. 163 e ss. c.p.) e vizio di motivazione con riferimento al diniego della sospensione condizionale della pena e della non menzione nel casellario, poiché il diniego sarebbe stato fondato su precedenti molto remoti o su motivazione sommaria.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi due motivi inammissibili perché attengono a questioni di fatto/travisamento della prova non dedotte in grado d'appello e quindi non proponibili per la prima volta in Cassazione; ha altresì confermato che, quanto alla presunta presenza della persona offesa il 12/10/2019, le risultanze di merito dimostravano che la stessa iniziava il turno dopo l'orario del prelievo. Quanto al diniego della sospensione condizionale e della non menzione, la Corte ha ritenuto legittima la valutazione della Corte territoriale: l'estinzione di reati derivante da patteggiamento o da precedente sospensione non comporta automaticamente l'eliminazione di tutti gli effetti penali se alla precedente condanna era stata applicata pena detentiva, sicché tale circostanza poteva legittimamente ostare alla nuova concessione della sospensione; la motivazione sul diniego della non menzione, fondata sulla gravità della condotta e sulla personalità del soggetto, è stata ritenuta adeguata. Per effetto dell'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, d.l. n. 137/2020
Il procedimento si è celebrato con contraddittorio scritto ai sensi della norma, come indicato nella relata di udienza.
art. 606, comma 3 c.p.p.
Utilizzato insieme all'art. 609 c.p.p. per affermare che in Cassazione non possono essere dedotte questioni non prospettate in grado d'appello, salvo ipotesi eccezionali.
art. 609, comma 2 c.p.p.
Richiamato per sottolineare il divieto di sollevare in Cassazione censure di merito che non siano state oggetto di gravame in appello.
art. 444 c.p.p.
Norma sul patteggiamento richiamata nel ragionamento sull'estinzione del reato e sui suoi effetti.
art. 445, comma 2 c.p.p.
Interpretata nella parte in cui dispone che, ove ricorrano determinate condizioni, il reato si estingue e si estendono "ogni effetto penale", pur precisando i limiti quando la pena applicata sia detentiva.
art. 165 cod. pen.
Richiamato per spiegare che l'estinzione conseguente alla sospensione condizionale non cancella automaticamente tutti gli effetti penali e che occorre valutare gli obblighi e gli effetti ai fini di successive concessioni del beneficio.
art. 616 c.p.p.
Norma che consente la condanna alle spese e al versamento ad equità in favore della Cassa delle ammende a carico del ricorrente dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- In Cassazione non sono ammessi rilievi di fatto o "travisamenti della prova" che non siano stati previamente dedotti in grado d'appello; tali questioni devono essere tempestivamente affrontate in appello per poter essere valutate in sede di legittimità.
- Le questioni che richiedono valutazioni di merito (esame delle prove testimoniali, confronti tra dichiarazioni, ricostruzione degli orari e dei turni) sono in genere inammissibili in Cassazione se proposte per la prima volta.
- L'estinzione del reato conseguente a patteggiamento o a sospensione condizionale non comporta automaticamente l'eliminazione di tutti gli effetti penali: se la pena applicata in precedenza comprendeva una pena detentiva, ciò può ostare alla concessione di una successiva sospensione condizionale.
- Il diniego della non menzione nel casellario giudiziale può essere giustificato con motivazione basata sulla gravità della condotta e sulla personalità dell'imputato, specie se il fatto è commesso sul luogo di lavoro; tale motivazione non richiede ampli ulteriori se è collegata alle valutazioni sulla gravità del fatto.
- Il ricorso inammissibile comporta normalmente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., al versamento di una somma equitativa alla Cassa delle ammende.
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