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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 25460/2024 del 27/06/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore generale aveva chiesto la declaratoria di estinzione, per decorso del tempo, di pene irrogate a carico di Ivan Sunjerga. La Corte d'appello di Trieste, con ordinanza del 31/03/2023, rigettò l'istanza con riferimento alla pena risultante dalla sentenza della stessa Corte del 21/09/2010, sostenendo che quella sentenza aveva ritenuto sussistente la recidiva infraquinquennale e che, ai sensi dell'art. 172, ultimo comma, c.p., l'estinzione non può essere dichiarata se si tratta di recidivi nei casi previsti dall'art. 99. Il Procuratore generale ha impugnato l'ordinanza in Cassazione deducendo che la Corte d'appello, nel riformare in appello la sentenza di primo grado, aveva illegittimamente ricomprese la recidiva (contravvenendo al divieto di reformatio in peius) perché il giudice di primo grado l'aveva disapplicata; pertanto, la recidiva non avrebbe dovuto impedire la declaratoria di estinzione della pena.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso del Procuratore generale, ritenendolo fondato. Ha rilevato che il giudice dell'esecuzione non ha svolto l'analisi necessaria delle decisioni di primo e secondo grado per verificare se la valutazione della recidiva operata in appello fosse riconducibile a un mero errore materiale o a un'applicazione contraria al principio del divieto di reformatio in peius. Per tale omissione l'ordinanza impugnata è stata annullata; la Corte di cassazione ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Trieste per un nuovo giudizio, limitatamente alla questione dell'estinzione della pena, con l'indicazione che il giudice del rinvio deve rispettare il principio di interpretazione del giudicato e motivare congruamente la decisione.

Norme richiamate

  • art. 172 cod. pen. (ultimo comma)

    «se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99»

    La norma è stata richiamata dalla Corte d'appello per escludere l'estinzione della pena in presenza di recidiva; la Cassazione segnala che l'applicazione di tale norma richiede che la recidiva sia correttamente e legittimamente riconosciuta nei precedenti giudicati.

  • art. 99 cod. pen.

    Riferimento normativo relativo alla disciplina della recidiva; la sua rilevanza ai fini dell'estinzione dipende dalla legittimità del riconoscimento della recidiva nel giudicato.

  • art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.

    Fondamento del ricorso per cassazione invocato dal Procuratore generale (inosservanza ed erronea applicazione della legge penale).

  • artt. 666 e segg. cod. proc. pen.

    Norme che regolano i poteri e i compiti del giudice dell'esecuzione; la Corte di cassazione richiama l'obbligo del giudice dell'esecuzione di interpretare il giudicato e di esplicitare il contenuto delle decisioni irrevocabili.

  • Giurisprudenza (Sez. 1, n. 16039 del 02/02/2016, Rv. 266624 - 01)

    Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato e ricavare dalla decisione irrevocabile tutti gli elementi necessari per decidere sull'istanza di esecuzione o estinzione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione deve interpretare il giudicato: non può limitarsi ad applicare meccanicamente quanto scritto nella sentenza irrevocabile, ma deve analizzare le motivazioni e i rapporti tra sentenze di primo e secondo grado per definirne il contenuto effettivo.
  • L'esistenza della recidiva, rilevante ai fini dell'esclusione dell'estinzione della pena (art. 172 c.p.), va valutata sulla base della legittimità del suo riconoscimento nel giudicato; se il riconoscimento in appello è incongruente rispetto alla disapplicazione in primo grado, il giudice dell'esecuzione deve verificare se si tratta di un errore materialmente non incidente o di una violazione del divieto di reformatio in peius.
  • Se permangono dubbi sulla portata e sui limiti del giudicato relativi alla recidiva, il giudice dell'esecuzione deve svolgere un'analisi motivata delle pronunce precedenti e, se necessario, rimandare la questione al giudice dell'impugnazione per una decisione sul merito.
  • La parte che chiede la declaratoria di estinzione (anche il Procuratore generale) può ottenere l'annullamento di un provvedimento di rigetto quando il giudice dell'esecuzione non abbia adeguatamente interpretato il giudicato o motivato la rilevanza della recidiva.
  • Il divieto di reformatio in peius deve essere considerato nelle valutazioni in appello: se la riforma ha determinato un peggioramento illegittimo rispetto al primo grado, tale elemento può incidere sulla valutazione dell'estinzione della pena in sede esecutiva.

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