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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30242/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (proprietari)

La controversia

La controversia nasce da reciproche contestazioni tra proprietari di fondi confinanti in relazione a opere edilizie eseguite su entrambi gli immobili. Da un lato, due proprietari hanno citato in giudizio i vicini deducendo che una sopraelevazione del fabbricato di questi ultimi violasse le distanze legali tra costruzioni previste dall'art. 873 c.c., integrato dalla normativa urbanistica locale, e chiedendo la demolizione/riduzione in pristino e il risarcimento dei danni, nonché l'accertamento della violazione di patti contenuti in un atto notarile storico e la condanna al ripristino della destinazione dell'immobile. Dall'altro lato, i convenuti hanno eccepito l'usucapione del diritto a mantenere la costruzione a distanza inferiore e hanno proposto domanda riconvenzionale per opere asseritamente abusive eseguite dagli attori sul proprio immobile. La Corte d'appello ha accolto in parte entrambe le domande, ordinando la demolizione di talune opere e condannando entrambe le coppie di proprietari al ripristino di opere eseguite sui rispettivi immobili, ritenendo tardiva l'eccezione di usucapione. Nel ricorso per cassazione, i soccombenti principali hanno dedotto: (1) la violazione della normativa regionale lombarda e della disciplina sulle distanze, sostenendo che l'intervento fosse mera ristrutturazione di sottotetto e non nuova costruzione; (2) l'omesso esame di fatti decisivi e la falsa applicazione delle norme edilizie invocate dal c.t.u.; (3) la violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per avere la Corte qualificato come eccezione, e quindi tardiva, l'usucapione della servitù di mantenere la costruzione a distanza inferiore; (4) la violazione degli artt. 2059 e 872 c.c. per il riconoscimento del danno da violazione delle distanze; (5) la violazione degli artt. 99, 112, 36 c.p.c. e 872, 2058 c.c. per il mancato riconoscimento di un danno in re ipsa a favore dei ricorrenti. I controricorrenti hanno proposto ricorso incidentale, lamentando che la Corte d'appello avesse errato nel qualificare come eccezione riconvenzionale e come tardiva la deduzione dell'usucapione e nel non valorizzare una scrittura privata del 1986 che avrebbe regolato diversamente i rapporti e autorizzato reciprocamente le costruzioni.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale. Ha ritenuto infondati i motivi relativi alla qualificazione dell'intervento come nuova costruzione e all'applicazione della disciplina sulle distanze, ribadendo che la normativa statale inderogabile sulle distanze prevale sulle previsioni locali contrastanti e che le sopraelevazioni con incremento di volumetria vanno qualificate come nuova costruzione, soggetta alle distanze vigenti al momento della realizzazione. Ha inoltre confermato la correttezza del riconoscimento del risarcimento del danno per la violazione delle distanze codicistiche e integrative, richiamando il danno in re ipsa, mentre ha escluso il danno in re ipsa per la sola violazione di norme edilizie speciali non integrative, richiedendo in tal caso prova specifica del pregiudizio, prova che la Corte territoriale aveva ritenuto mancante. Quanto al ricorso incidentale, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e per mancata trascrizione degli atti rilevanti, ribadendo che l'usucapione di una servitù di mantenere una costruzione a distanza inferiore è astrattamente ammissibile ma che, nel caso, le doglianze non erano ammissibilmente veicolate. Spese compensate integralmente; disposto, inoltre, l'obbligo del contributo unificato aggiuntivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 873 c.c.

    Norma codicistica sulle distanze tra costruzioni, integrata dalla disciplina urbanistica; la sua violazione fonda la tutela ripristinatoria e risarcitoria nei rapporti tra privati.

  • art. 872 c.c.

    Prevede, per la violazione delle norme integrative sulle distanze, sia la tutela reale ripristinatoria sia quella risarcitoria; il danno è considerato in re ipsa quando vi sia asservimento di fatto del fondo vicino.

  • art. 871 c.c.

    Richiamato in relazione alla disciplina edilizia e alle distanze, ma ritenuto non utile a superare la prevalenza della normativa statale inderogabile.

  • art. 2058 c.c.

    Richiamato per il risarcimento in forma specifica/ripristinatoria, ma non esclude la domanda di danni nei casi riconosciuti dalla disciplina sulle distanze.

  • art. 2059 c.c.

    Richiamato dai ricorrenti, ma ritenuto non pertinente rispetto alla tutela dei danni da violazione delle distanze.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato per censurare il modo in cui è stata trattata l'eccezione di usucapione e l'asserita corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 112 c.p.c.

    Invocato per lamentare pronunce ultra/extra petita o la qualificazione di una difesa come eccezione; la Corte ha ribadito i limiti di autosufficienza del motivo in cassazione.

  • art. 183 c.p.c.

    Evocato con riferimento al momento processuale di proposizione dell'eccezione di usucapione e alla sua asserita tardività.

  • art. 360 c.p.c.

    Usato come parametro di ricorso per violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi; la doglianza ex n. 5 è stata ritenuta, in parte, inammissibile perché volta a una rivalutazione del merito.

  • art. 371 c.p.c.

    Il ricorrente principale non può replicare al ricorso incidentale con semplice memoria se non ha notificato controricorso; la memoria depositata è stata ritenuta inutilizzabile nella parte di replica.

  • art. 13 d.P.R. n. 115/2002

    La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato da parte di ricorrente principale e incidentale.

  • L. 17 agosto 1942, n. 1150

    Richiamata quale base di delega del D.M. n. 1444/1968; il sistema delle distanze urbanistiche ha efficacia nei rapporti tra privati.

  • L. 6 agosto 1967, n. 765

    Richiamata come fonte dell'inserzione delle distanze minime del D.M. n. 1444/1968 nel sistema urbanistico e civile.

  • D.M. 2 aprile 1968, n. 1444

    Le sue disposizioni sui limiti inderogabili di altezza, densità e distanza prevalgono sulle contrastanti previsioni locali e si inseriscono automaticamente nei regolamenti comunali che prevedano distanze inferiori o nulle.

  • L.R. Lombardia 11 marzo 2005, n. 12

    artt. 63 e 64; art. 27, comma 1

    La deroga ai parametri edilizi locali non estende la deroga alla disciplina civilistica delle distanze; il recupero del sottotetto non basta, da solo, a escludere l'applicazione delle distanze inderogabili.

  • L. 457/1978

    art. 31, comma 1, lett. d)

    Richiamata per distinguere ristrutturazione, ricostruzione e nuova costruzione.

  • d.P.R. 380/2001

    Richiamato come disciplina vigente della nozione di interventi edilizi, utile a qualificare l'opera come ristrutturazione/ricostruzione/nuova costruzione.

  • L. 76/2017

    Richiamata solo incidentalmente nel ricorso con riferimento a successive modifiche regionali; non decisiva ai fini della decisione.

Massime di principio

  • La disciplina statale inderogabile sulle distanze tra costruzioni prevale sulle previsioni dei regolamenti locali e sugli strumenti urbanistici comunali; ove questi prevedano distanze inferiori o nulla, si applica l'art. 9 del D.M. n. 1444/1968 per inserzione automatica nei rapporti tra privati.
  • La sopraelevazione di un edificio che comporti incremento di volumetria e alterazione dell'organismo edilizio va qualificata come nuova costruzione, con conseguente applicazione della normativa sulle distanze vigente al momento dell'intervento.
  • Il recupero del sottotetto o la sua trasformazione in locale abitabile non esclude di per sé l'applicazione delle distanze legali: occorre verificare in concreto la natura dell'intervento e il rispetto delle norme inderogabili.
  • La violazione delle norme codicistiche sulle distanze e delle norme integrative determina, di regola, un danno in re ipsa, perché l'edificazione illegittima asservisce di fatto il fondo vicino; il vicino può chiedere anche il risarcimento, oltre alla riduzione in pristino.
  • Quando invece si deduce la violazione di sole norme edilizie speciali non integrative della disciplina codicistica, il danno non si presume e deve essere provato specificamente in ordine all'an e al quantum, anche con riguardo alla perdita di amenità, comodità e tranquillità.
  • L'eccezione di usucapione di una servitù che consenta il mantenimento di una costruzione a distanza inferiore è astrattamente ammissibile nel sistema, ma in cassazione il motivo deve rispettare rigorosi oneri di autosufficienza e trascrizione degli atti rilevanti; in difetto, la censura è inammissibile.
  • Nel giudizio di cassazione, il ricorrente principale che intenda contrastare il ricorso incidentale deve notificare tempestivamente il controricorso; una mera memoria non è idonea a svolgere tale funzione.
  • Le censure ex art. 360, n. 5, c.p.c. non possono essere usate per ottenere una rivalutazione del merito o per prospettare una diversa ricostruzione fattuale della controversia.

Come è indicizzato

MaterieProprietàPossessoImpugnazioni
RamiDiritti realiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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