Ordinanza n. 1613/2026 - Roma, Sezione 4
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, 1) della Delibera n. 136/25/CSP dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, datata 17.12.2025, non notificata, oggetto di ostensione in data 26.01.2026, che “ORDINA ai prestatori di servizi di mere conduit operanti sul territorio italiano, soggetti al regime di responsabilità di cui all’art. 4 del Regolamento sui servizi digitali, nonché ai prestatori di servizi di cui alla Legge antipirateria, di provvedere alla disabilitazione dell’accesso al sito http://radio-OMISSIS-.it dal territorio italiano, mediante blocco del DNS, da realizzarsi entro tre giorni dalla notifica”; 2) della, pretesa e non conosciuta, comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, a seguito di segnalazione datata 03.11.2025 da parte della FPM, delegata da SCF, con assegnazione del termine di giorni 5 dalla ricezione per trasmettere eventuali controdeduzioni alla contestata violazione, non notificata, di cui alla ostensione del 26.01.2026; 3) per quanto necessario, del Regolamento allegato alla delibera AGCOM 680/2013/CONS, in particolare art. 15, ai sensi del quale “le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata”; 4) di ogni altro atto, anche se non conosciuto, connesso preordinato e conseguente, in particolare, per quanto di interesse, ove lesivo degli interessi della ricorrente, della delibera n.118/25/CONS, di AGCOM, che ha riconosciuto, ai sensi della delibera 283/24/CONS la qualifica di segnalatore attendibile alla Federazione contro la Pirateria Musicale e Multimediale (FPM) ai sensi dell’art. 22 del Regolamento sui Servizi Digitali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: delibera AGCOM che ordina ai prestatori di servizi di mere conduit e agli altri prestatori soggetti alla normativa antipirateria di disabilitare, mediante blocco DNS, l’accesso dall’Italia a un sito internet
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato la delibera AGCOM, la comunicazione di avvio del procedimento istruttorio, il regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d’autore e gli ulteriori atti connessi, chiedendo anche la sospensione cautelare. Ha contestato, in particolare, la mancata o inesatta comunicazione dell’avvio del procedimento, deducendo che la comunicazione non sarebbe stata notificata agli indirizzi di posta elettronica riconducibili all’associazione e che le sarebbe stato assegnato un termine di soli cinque giorni per le controdeduzioni. È stata inoltre contestata la legittimità e la proporzionalità della misura di blocco DNS del sito. Nel procedimento, la segnalazione era stata presentata da FPM, delegata da SCF, in relazione alla sistematica messa a disposizione dell’intero repertorio amministrato da SCF senza pagamento dei diritti, mediante server localizzati all’estero.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza del fumus boni iuris. Ha ritenuto che l’avvio del procedimento fosse stato comunicato conformemente all’art. 15 del Regolamento AGCOM, mediante invio, l’11 novembre 2025, agli indirizzi di posta elettronica resi disponibili dall’associazione, tra cui quelli indicati nel testo, non essendo riconducibili alla stessa indirizzi PEC. La mancata trasmissione della comunicazione a ogni ulteriore indirizzo di posta elettronica ordinaria, nella specie quello dell’ufficio legale, non è stata ritenuta viziante, poiché gli indirizzi erano equiordinati e non gravava sull’amministrazione un obbligo di utilizzarli cumulativamente. Il Collegio ha inoltre escluso, in questa fase sommaria, la sproporzione della misura, considerando il carattere massivo della violazione e la localizzazione all’estero dei server. La domanda cautelare è stata quindi respinta e le spese della fase sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e ha respinto la domanda cautelare.
art. 15 del Regolamento AGCOM per la tutela del diritto d’autore
le comunicazioni di cui al presente regolamento sono effettuate esclusivamente mediante posta elettronica, ove possibile, certificata
La disposizione è stata interpretata nel senso che la comunicazione dell’avvio può essere effettuata mediante invio agli indirizzi di posta elettronica resi disponibili dall’associazione, in assenza di indirizzi PEC riconducibili alla destinataria, senza obbligo di trasmissione cumulativa a tutti gli indirizzi ordinari.
art. 8 del Regolamento AGCOM per la tutela del diritto d’autore
È stato richiamato per escludere, nella valutazione cautelare, la sproporzione della misura di disabilitazione dell’accesso, in rapporto alla gravità massiva della violazione e alla localizzazione estera dei server.
art. 4 del Regolamento sui servizi digitali
Richiamato nella delibera impugnata quale regime di responsabilità applicabile ai prestatori di servizi di mere conduit destinatari dell’ordine di blocco.
art. 22 del Regolamento sui servizi digitali
Richiamato in relazione al riconoscimento della qualifica di segnalatore attendibile a FPM.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Ha costituito la base, insieme all’art. 9 del GDPR, per disporre l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
art. 9, paragrafo 1, Regolamento (UE) 2016/679
Richiamato quale ulteriore fondamento della tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Quando un regolamento procedimentale prevede l’invio delle comunicazioni agli indirizzi di posta elettronica resi disponibili dal destinatario, l’amministrazione non è tenuta a trasmettere cumulativamente la medesima comunicazione a tutti gli indirizzi ordinari riconducibili al medesimo soggetto, se tali recapiti sono equiordinati e non risulta disponibile un indirizzo PEC riferibile al destinatario.
- La mancata comunicazione dell’avvio del procedimento a uno specifico ulteriore indirizzo di posta elettronica ordinaria non determina, di per sé, l’illegittimità dell’atto conclusivo quando l’amministrazione abbia inviato la comunicazione ad altri indirizzi resi disponibili dal destinatario secondo le modalità previste dal regolamento applicabile.
- Nella fase cautelare, la proporzionalità di una misura di disabilitazione dell’accesso a un sito internet può essere apprezzata considerando congiuntamente la natura massiva e sistematica della violazione e la localizzazione all’estero dei server utilizzati per la diffusione dei contenuti.
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