Cassazione Civile, Ordinanza n. 22624/2022 del 19/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La società aveva proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che aveva respinto il suo appello avverso tre avvisi di accertamento. Gli avvisi recuperavano a tassazione maggiore Ires per i periodi d'imposta 2009, 2010 e 2011, a seguito del disconoscimento dell'opzione per il consolidato nazionale, esercitata tardivamente dalla contribuente. Nel ricorso per cassazione era dedotto un solo motivo, ma il testo non ne riporta il contenuto specifico perché la decisione si è definita per sopravvenuta adesione alla definizione agevolata e rinuncia al ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato estinto il giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha rilevato che la società aveva aderito alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 del d.l. n. 193 del 2016, aveva pagato le somme richieste per il perfezionamento della procedura e aveva poi depositato atto di rinuncia al ricorso, notificato alle controparti ai sensi dell'art. 372 c.p.c. In conseguenza dell'estinzione, la Corte ha disposto che nulla fosse da provvedere sulle spese, poiché l'Agenzia delle Entrate non si era costituita, e ha escluso altresì l'applicazione del doppio contributo unificato, richiamando un precedente conforme.
Norme richiamate
art. 6 d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
La definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione, se perfezionata dal contribuente con il pagamento dovuto e seguita da rinuncia al giudizio, determina la cessazione della materia del contendere.
legge 1° dicembre 2016, n. 225
Norma di conversione del d.l. n. 193 del 2016, richiamata come base della definizione agevolata.
art. 372 c.p.c.
L'atto di rinuncia al ricorso e la documentazione di riscontro possono essere notificati alle controparti ai fini della dichiarazione di estinzione del giudizio.
Massime di principio
- L'adesione alla definizione agevolata dei carichi e il successivo pagamento delle somme dovute, accompagnati da rinuncia espressa al ricorso, comportano la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del giudizio.
- Quando il ricorrente rinuncia al ricorso per cassazione in relazione a una definizione agevolata perfezionata, la Corte può dichiarare estinto il processo senza pronunciarsi sul merito della controversia.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia del contribuente conseguente a definizione agevolata, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato.
- Se la parte intimata non si costituisce nel giudizio di cassazione, non occorre provvedere sulle spese processuali.
Come è indicizzato
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