Ordinanza del 13/12/2019 n. 273 - Corte Costituzionale
Contenzioso tributario - Procedimento dinanzi alla commissione tributaria provinciale - Costituzione tardiva del ricorrente - Irragionevole disparità di trattamento - Violazione del diritto di difesa - Manifesta infondatezza delle questioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte costituzionale ha dichiarato manifestamente infondate le questioni relative agli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, escludendo che l’obbligo di costituzione del ricorrente entro trenta giorni, a pena d’inammissibilità, violi gli artt. 3, 24 e 111 Cost. La disciplina tributaria è giustificata dalla natura impugnatoria del processo e dall’esigenza di certezza e stabilità della pretesa fiscale.
Manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale sulla costituzione tardiva del ricorrente nel processo tributario
Costituzione tardiva nel processo tributario
La Corte costituzionale ha esaminato le questioni sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova nell’ambito del reclamo proposto da M.H.P. s.r.l. in liquidazione contro il decreto presidenziale che aveva dichiarato inammissibile un ricorso tributario. Il ricorso riguardava un avviso di accertamento relativo al reddito d’impresa dell’anno 2004, ai fini delle imposte dirette e dell’IVA.
La società non si era costituita entro il termine di trenta giorni dalla proposizione del ricorso, previsto dall’art. 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ma soltanto dopo l’emanazione del decreto presidenziale di inammissibilità, successivamente alla tempestiva costituzione dell’Agenzia delle entrate e poco prima della proposizione del reclamo.
Norme censurate e disciplina applicabile
Le questioni riguardavano gli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
- L’art. 22, comma 1, impone al ricorrente di costituirsi in giudizio entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, depositando o trasmettendo il ricorso notificato e la documentazione relativa alla notifica, a pena d’inammissibilità.
- L’art. 22, comma 2, stabilisce che l’inammissibilità è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, anche se la parte resistente si è costituita regolarmente.
- L’art. 27, comma 1, attribuisce al presidente della sezione il potere di esaminare preliminarmente il ricorso, dopo la scadenza dei termini di costituzione, e di dichiararne l’inammissibilità quando essa risulti manifesta.
Il rimettente riteneva che, in caso di accoglimento delle questioni, il contribuente avrebbe potuto costituirsi tardivamente sino alla prima udienza, analogamente a quanto previsto dall’art. 171, secondo comma, cod. proc. civ. per l’attore nel processo civile quando il convenuto si sia costituito tempestivamente.
Censure sollevate dalla Commissione tributaria
La Commissione tributaria provinciale prospettava la violazione di tre parametri costituzionali.
Con riferimento all’art. 3 Cost., denunciava un’irragionevole disparità di trattamento tra il ricorrente nel processo tributario e l’attore nel processo civile. Nel processo civile, infatti, l’attore non costituitosi nel termine può costituirsi sino alla prima udienza se il convenuto si è costituito tempestivamente.
Con riferimento all’art. 24 Cost., sosteneva che la sanzione dell’inammissibilità avrebbe leso il diritto di difesa e il diritto del contribuente di agire in giudizio, poiché la costituzione tardiva non avrebbe determinato un apprezzabile ritardo nel procedimento di accertamento e riscossione dei tributi né un significativo pregiudizio per l’interesse fiscale.
Quanto all’art. 111 Cost., il rimettente riteneva che la disciplina configurasse il processo tributario come una possibile “trappola” per il contribuente, idonea a sopprimere il diritto di azione anche quando l’inerzia nella costituzione non fosse necessariamente indice della perdita d’interesse alla controversia.
Secondo la Commissione, sarebbe stato possibile eliminare la sanzione dell’inammissibilità in caso di tardiva costituzione del ricorrente, quando la parte resistente si fosse costituita, escludendo l’esame preliminare ai sensi dell’art. 27 e procedendo alla trattazione della controversia secondo le regole ordinarie del processo tributario.
Questione preliminare di rilevanza
L’Avvocatura generale dello Stato aveva eccepito l’inammissibilità delle questioni per difetto di rilevanza, osservando che la società non si era costituita alla prima udienza, ma soltanto dopo la dichiarazione di inammissibilità. Pertanto, la disciplina prospettata dal rimettente, volta a consentire la costituzione tardiva sino alla prima udienza, non avrebbe potuto incidere concretamente sul giudizio principale.
La Corte ha respinto l’eccezione. Ha chiarito che l’oggetto effettivo delle questioni consisteva proprio nella possibilità di consentire la costituzione tardiva in udienza, possibilità preclusa dall’attuale disciplina, che consente invece la declaratoria d’inammissibilità in limine litis ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 546/1992.
Il petitum è stato quindi individuato nell’eliminazione della sanzione dell’inammissibilità per tardiva costituzione del ricorrente, quando il resistente si sia costituito, con conseguente impedimento della declaratoria presidenziale preliminare.
Esclusione di un obbligo di uniformità tra processo civile e tributario
Nel merito, la Corte ha dichiarato manifestamente infondate le questioni.
La Corte ha ricordato che il legislatore dispone di un’ampia discrezionalità nella conformazione degli istituti processuali, soggetta soltanto al limite della manifesta irragionevolezza. Non esiste, inoltre, un principio costituzionale che imponga uniformità tra i diversi tipi di processo, né uno specifico obbligo di uniformare il processo tributario a quello civile.
Il processo tributario presenta caratteristiche proprie, poiché è un processo di natura impugnatoria, instaurato entro termini decadenziali ristretti contro provvedimenti autoritativi dell’Amministrazione finanziaria. La posizione sostanziale contenuta nell’atto impositivo deve poter acquisire definitività, in funzione della certezza e della stabilità dei rapporti giuridici tributari.
Insussistenza della violazione dell’art. 3 Cost.
La disparità di trattamento prospettata rispetto all’art. 171, secondo comma, cod. proc. civ. non è stata ritenuta irragionevole.
Il confronto indicato dal rimettente è stato considerato non omogeneo, perché il processo civile ordinario e il processo tributario hanno struttura e funzione differenti. In particolare, il processo tributario è diretto a impugnare un atto amministrativo già formato e soggetto a termini di decadenza, mentre il processo civile ordinario presenta una diversa dinamica di instaurazione e prosecuzione.
La Corte ha richiamato anche la propria giurisprudenza in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. In tale ambito aveva già escluso la comparabilità tra la costituzione dell’attore nel processo ordinario e quella dell’opponente, proprio in ragione della natura impugnatoria dell’opposizione. Il raffronto avrebbe eventualmente dovuto essere effettuato con la costituzione dell’appellante, per la quale è prevista un’analoga sanzione di improcedibilità in caso di costituzione tardiva.
L’eterogeneità del tertium comparationis determina, pertanto, la manifesta infondatezza della censura riferita all’art. 3 Cost.
Insussistenza della violazione degli artt. 24 e 111 Cost.
La Corte ha ritenuto manifestamente infondate anche le censure relative al diritto di difesa e ai principi del giusto processo.
La discrezionalità legislativa in materia processuale incontra il limite del divieto di imporre oneri o modalità tali da rendere impossibile o estremamente difficile l’esercizio del diritto di difesa o lo svolgimento dell’attività processuale. Nel caso esaminato, tale limite non è stato oltrepassato.
L’onere di costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso è stato ritenuto non eccessivamente gravoso e non manifestamente irragionevole. Esso risponde all’esigenza di consolidare l’atto amministrativo impugnato e di tutelare l’interesse pubblico alla certezza e alla stabilità della pretesa finanziaria.
La sanzione dell’inammissibilità per mancata o tardiva costituzione non è stata quindi considerata una compressione illegittima del diritto di agire o di difendersi in giudizio. La censura riferita all’art. 111 Cost. è stata inoltre ritenuta priva di autonoma consistenza rispetto a quella formulata in relazione all’art. 24 Cost.; l’art. 111 era stato evocato in termini generici e non risultava individuato uno specifico meccanismo processuale lesivo dei principi del giusto processo.
Decisione della Corte costituzionale
Con decisione assunta il 6 novembre 2019 e depositata il 13 dicembre 2019, la Corte costituzionale ha dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 22, commi 1 e 2, e 27, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, sollevate dalla Commissione tributaria provinciale di Genova in riferimento agli artt. 3, 24 e 111 Cost.
Resta quindi ferma la disciplina secondo cui il ricorrente nel processo tributario deve costituirsi entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d’inammissibilità, anche quando il resistente si sia costituito tempestivamente. L’inammissibilità può essere rilevata d’ufficio e, quando risulti manifesta, può essere dichiarata preliminarmente dal presidente della sezione ai sensi dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992.
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