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Sentenza

Sentenza del 10/06/2016 n. 208 - Comm. Trib. Prov. Biella

Contenuto dell'intimazione di pagamento -Interessi di mora nell'intimazione di pagamento -Prescrizione dei crediti erariali - Interruzione della prescrizione - Spese di giudizio

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'intimazione di pagamento, lamentando presumibilmente l'insufficiente indicazione degli elementi del debito, l'illegittimità o mancata specificazione degli interessi di mora, l'intervenuta prescrizione dei crediti erariali e la debenza delle spese di giudizio. La decisione ha ritenuto che l'intimazione, conforme al modello ministeriale e contenente i dati identificativi del carico, consentisse al contribuente di verificare formalmente la pretesa e di difendersi. Quanto agli interessi, il richiamo all'art. 30 del d.P.R. 602/1973 è stato considerato sufficiente, poiché la norma individua il criterio di calcolo mediante il tasso determinato annualmente con decreto ministeriale. Per i crediti relativi a IRPEF, IVA e IRAP è stato applicato il termine ordinario decennale di prescrizione, non trattandosi di prestazioni periodiche.

La decisione

La pretesa esattoriale è stata ritenuta azionabile: la cartella risultava notificata e la successiva intimazione di pagamento, notificata entro il termine decennale, ha interrotto la prescrizione. Le contestazioni sull'insufficienza dell'intimazione e sugli interessi di mora non sono state accolte. In considerazione dell'esistenza di un ampio dibattito giurisprudenziale sulla materia, le spese di giudizio sono state compensate, sicché ciascuna parte è rimasta tenuta a sostenere le proprie spese.

Norme richiamate

  • Art. 30 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602

    Il tasso degli interessi di mora è determinato annualmente con decreto del Ministero delle Finanze, con riguardo alla media dei tassi bancari attivi.

    Nell'intimazione è sufficiente il richiamo alla norma e al criterio legale di calcolo, purché il contribuente disponga degli elementi necessari per controllare la pretesa.

  • Cass. Sez. Trib. Civ. n. 4283 del 23 febbraio 2015

    I crediti erariali relativi a IRPEF, IVA e IRAP sono soggetti, in assenza di una disposizione speciale, al termine ordinario decennale di prescrizione, poiché non costituiscono prestazioni periodiche.

Massime di principio

  • Un'intimazione di pagamento è normalmente valida sotto il profilo motivazionale quando riproduce il modello ministeriale e contiene dati sufficienti a identificare cartella, tributo, importi e periodi, consentendo al contribuente di verificare la pretesa e proporre difesa.
  • Per contestare gli interessi di mora non è normalmente sufficiente lamentare l'assenza del dettaglio matematico se l'atto richiama l'art. 30 del d.P.R. 602/1973 e il criterio normativo applicabile; occorre evidenziare un errore concreto nel periodo o nel tasso utilizzato.
  • Per i principali crediti erariali, quali IRPEF, IVA e IRAP, il termine di prescrizione è generalmente decennale, salvo una specifica disciplina diversa.
  • La notifica della cartella interrompe la prescrizione e una successiva intimazione notificata entro il termine applicabile può interromperla nuovamente; è quindi essenziale verificare documentazione e date delle notifiche.
  • La presenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti o di un rilevante dibattito interpretativo può giustificare la compensazione totale o parziale delle spese, anche quando una parte risulta sostanzialmente vittoriosa.

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