Cassazione Penale, Ordinanza n. 32805/2025 del 06/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per una rapina. I motivi di ricorso, i primi due, attaccavano il giudizio di responsabilità sotto diversi profili, ma la Corte di cassazione rileva che si trattava della pedissequa reiterazione delle censure già svolte in appello e già disattese. La difesa aveva anche depositato una memoria tardiva. La Corte osserva inoltre che le doglianze tendevano a sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio e una rivalutazione logica del ragionamento decisorio, attività precluse in sede di legittimità. Viene richiamata la motivazione della Corte territoriale, che aveva fondato l'affermazione di responsabilità sulla compatibilità tra l'altezza dell'imputato e quella di uno dei rapinatori, nonché sul rinvenimento dell'impronta lasciata dal rapinatore sulla porta di accesso, confutando le tesi difensive.
Norme richiamate
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260
Richiamata per affermare il limite del sindacato di legittimità, che non consente alla Cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella dei giudici di merito né di confrontare la motivazione con modelli argomentativi estranei al provvedimento impugnato.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera riproposizione delle doglianze già formulate in appello e puntualmente disattese, quando esse risultino solo apparentemente specifiche.
- La Corte di cassazione non può sostituire la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei gradi di merito né può riesaminare il materiale probatorio per giungere a una diversa ricostruzione del fatto.
- Il controllo di legittimità sulla motivazione non si estende a un raffronto con modelli di ragionamento esterni alla sentenza impugnata, salvo i limiti del vizio di motivazione consentito dall'ordinamento.
- Quando la motivazione d'appello indichi elementi probatori convergenti e confuti le tesi difensive, il ricorso che pretenda una diversa lettura del fatto è destinato all'inammissibilità.
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