Sentenza n. 695/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia, quanto al ricorso n. 712 del 2025: Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: -della determina del 3 giugno 2025 Reg. Gen. 1693 adottata dal Responsabile dell'Area 5 del Comune di Manduria avente ad oggetto “bando pubblico per il rilascio concessioni di aree demaniali marittime per finalità turistico - ricreative (spiagge libere con servizi) a carattere stagionale o temporaneo per la stagione balneare 2025/2026 senza diritto di insistenza - aggiudicazione” nella parte in cui ha disposto l'esclusione della ricorrente, nonché per non aver disposto l'aggiudicazione in favore della ricorrente del lotto n. 7; del verbale n. 6 del 30.05.2025 e della ivi richiamata nota prot. 25752/2025 (ed ove occorra della nota prot. 24796/2025) recante “verifica tributi - non regolare”; -di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale e, in particolare, nei limiti di interesse della società ricorrente, di tutti i verbali della procedura di gara (1, 2, 3, 4 e 5) nonché del Bando di gara approvato con determinazione n. 826 del 14.03.2025, del modello di partecipazione e di tutti gli altri allegati ed ogni altro atto della procedura nella parte in cui dovesse contenere o essere interpretato nel senso di prevedere clausole di esclusione a prescindere dall'importo del debito; sempre nei limiti di interesse del ricorrente, del Regolamento Comunale disciplinante le misure di prevenzione per sostenere il contrasto all'evasione, richiamato nella nota 2575/2025 del Funzionario Responsabile dell'Ufficio Tributi e di ogni altra eventuale disposizione regolamentare di estremi sconosciuti alla ricorrente. Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da LTM S.r.l. in data 23 luglio 2025: -della determinazione n. 1693 del 03.06.2025 del Responsabile dell’Area 5 del Comune di Manduria di approvazione di tutti i verbali della Commissione resi nell’ambito della selezione indetta per il rilascio della concessione marittima per finalità turistico-ricreative - lotto n. 7; -di tutti i verbali della Commissione ed in particolare dei verbali n. 3 del 28.04.2025 e n. 4 del 29.04.2025 con cui la società ricorrente è stata esclusa dal procedimento e del verbale n. 5 del 05.05.2025; -della determinazione n. 2147 del 10.07.2025, con cui il Responsabile dell’Area 5 del Comune di Manduria, in autotutela rispetto alla determinazione n. 1693 del 03.06.2025 e al verbale n. 4 di esclusione della società Costa Bevagna S.r.l., concorrente per il lotto n. 7, nonché in esecuzione del decreto del Presidente di codesto TAR n. 285/2025 reso nel giudizio reg. ric. n. 712/2025, ha assegnato a Costa Bevagna S.r.l. il lotto n. 7; -del bando di gara approvato con determinazione n. 826 del 14.03.2025, di tutti gli allegati al bando e, in particolare, dell’allegato C e di ogni altro atto della procedura; -di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato da Costa Bevagna S.r.l. quanto al ricorso n. 803 del 2025: -della determinazione n. 1693 del 03.06.2025 del Responsabile dell’Area 5 del Comune di Manduria di approvazione di tutti i verbali della Commissione resi nell’ambito della selezione indetta per il rilascio della concessione marittima per finalità turistico-ricreative - lotto n. 7; -di tutti i verbali della Commissione ed in particolare dei verbali n. 3 del 28.04.2025 e n. 4 del 29.04.2025 con cui la società ricorrente è stata esclusa dal procedimento e del verbale n. 5 del 05.05.2025; -della determinazione n. 2147 del 10.07.2025, con cui il Responsabile dell’Area 5 del Comune di Manduria, in autotutela rispetto alla determinazione n. 1693 del 03.06.2025 e al verbale n. 4 di esclusione della società Costa Bevagna S.r.l., concorrente per il lotto n. 7, nonché in esecuzione del decreto del Presidente di codesto TAR n. 285/2025 reso nel giudizio reg. ric. n. 712/2025, ha assegnato a Costa Bevagna S.r.l. il lotto n. 7; -del bando di gara approvato con determinazione n. 826 del 14.03.2025, di tutti gli allegati al bando e, in particolare, dell’allegato C e di ogni altro atto della procedura; -di ogni altro atto ad essi connesso, presupposto e/o consequenziale; nonché per la declaratoria di inefficacia del contratto eventualmente stipulato da Costa Bevagna S.r.l.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Atti della procedura per il rilascio di concessioni demaniali marittime turistico-ricreative, inclusi l’esclusione di Costa Bevagna S.r.l. per irregolarità tributaria, l’esclusione di LTM S.r.l. per non conformità del progetto alla fascia FP/3, l’aggiudicazione e gli atti successivi di autotutela e assegnazione del lotto n. 7
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale il privato
La controversia
Costa Bevagna S.r.l. ha impugnato la propria esclusione dal lotto n. 7, deducendo violazione del bando, degli artt. 95 e 96 del d.lgs. n. 36/2023, dell’art. 10 del medesimo decreto, dei principi di tassatività delle cause di esclusione, massima partecipazione, proporzionalità e ragionevolezza, dell’art. 8 della l.r. Puglia n. 17/2015 e dell’art. 7 della l. n. 241/1990, nonché mancanza di contraddittorio. Nelle more, il Comune ha annullato in autotutela l’esclusione e ha aggiudicato a Costa Bevagna il lotto n. 7; la società ha quindi chiesto dichiararsi la cessazione della materia del contendere. LTM S.r.l. ha proposto ricorso incidentale nel giudizio n. 712/2025 e autonomo ricorso n. 803/2025, contestando la propria esclusione e gli atti della procedura. Ha sostenuto che l’Allegato C del bando fosse stato erroneamente interpretato quanto alla fascia FP/3, che il lotto n. 7 non rispettasse la profondità minima di 15 metri prevista dal Piano regionale delle coste e dal Piano comunale delle coste, e che la procedura fosse viziata per violazione della trasparenza e della segretezza delle offerte, difetto di motivazione e omessa istruttoria. Ha inoltre contestato la mancata valutazione comparativa delle offerte ai sensi dell’art. 8 del bando.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e soggettiva. Quanto al ricorso introduttivo di Costa Bevagna S.r.l., ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, ritenendo integralmente soddisfatta la pretesa sostanziale dall’autotutela comunale che aveva annullato l’esclusione e disposto l’aggiudicazione del lotto n. 7. Ha escluso che tale provvedimento fosse meramente confermativo della misura cautelare, ravvisandovi una rinnovata e autonoma valutazione amministrativa. Quanto al ricorso incidentale e al ricorso autonomo di LTM S.r.l., il TAR li ha respinti. Ha ritenuto corretta l’interpretazione dell’art. 2 del bando: le aree concedibili comprendevano tutte le fasce FP/1, FP/2 e FP/3; nella fascia FP/3, destinata al libero transito, non potevano essere collocati i manufatti previsti dal progetto di LTM. L’Allegato C doveva essere interpretato in modo conforme al dato letterale della lex specialis e non poteva prevalere su quest’ultimo. Ha poi ritenuto infondata la contestazione relativa alla profondità del lotto, osservando che il PRC considera la profondità media della spiaggia e che LTM non aveva fornito prova, o principio di prova, dell’asserita violazione. Le dichiarazioni tecniche prodotte sono state qualificate come mere allegazioni difensive prive di valore probatorio; inoltre, la minore profondità del lato ovest sarebbe stata compensata dalla maggiore profondità del lato est. Sono state respinte anche le censure sulla mancata attribuzione dei punteggi, poiché l’art. 8 del bando prevedeva la valutazione comparativa solo in caso di concorrenza di più domande e, nel caso concreto, Costa era l’unico operatore rimasto in gara dopo l’esclusione di LTM. L’esclusione di LTM rendeva comunque priva di utilità la censura. Le spese sono state compensate nel giudizio n. 712/2025; nel giudizio n. 803/2025 LTM è stata condannata a rifondere a Costa € 1.500, oltre accessori, spese vive e contributo unificato se dovuto, mentre le spese nei confronti del Comune sono state compensate.
Norme richiamate
art. 70 c.p.a.
Consente la riunione dei ricorsi connessi; il TAR ha riunito i giudizi per la connessione oggettiva e soggettiva.
art. 44, comma 3, c.p.a.
Richiamato per il rinnovo della notifica del ricorso introduttivo nei confronti del Comune di Manduria.
art. 95 d.lgs. 36/2023
Invocato da Costa in relazione alla legittimità della sua esclusione dalla procedura; il giudizio sul ricorso è divenuto improcedibile per soddisfazione della pretesa mediante autotutela.
art. 96 d.lgs. 36/2023
Invocato da Costa insieme all’art. 95 del d.lgs. 36/2023 contro l’esclusione; non è stato esaminato nel merito per la cessazione della materia del contendere.
art. 10 d.lgs. 36/2023
Richiamato da Costa in relazione ai principi in materia di cause di esclusione; la relativa censura non è stata esaminata nel merito.
art. 7 l. 241/1990
Richiamato da Costa per la mancanza di contraddittorio; la questione non è stata esaminata nel merito a seguito dell’autotutela satisfattiva.
art. 8 l.r. Puglia n. 17/2015
Invocato da Costa tra le norme asseritamente violate; la censura non è stata esaminata nel merito.
art. 3 NTA del Piano regionale delle coste
La “Profondità della spiaggia” è la distanza media tra il limite interno del bagnasciuga e il limite esterno dell’arenile.
La verifica della profondità minima del tratto concedibile deve essere effettuata con riferimento alla profondità media della spiaggia.
art. 5.2 NTA del Piano regionale delle coste
La porzione di demanio marittimo con profondità inferiore a 15 metri dalla battigia è qualificata come non concedibile; il TAR ha ritenuto non provata la violazione e comunque compatibile la profondità media del lotto.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione, nelle more del giudizio, annulla autonomamente l’atto lesivo e adotta un nuovo provvedimento che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il ricorso deve essere definito con cessazione della materia del contendere; ciò vale anche quando il nuovo atto sia stato adottato dopo una pronuncia cautelare, se costituisce espressione di una rinnovata e autonoma valutazione amministrativa.
- Le prescrizioni della lex specialis devono essere interpretate unitariamente: un elaborato grafico allegato al bando non può essere letto in contrasto con il dato letterale delle disposizioni regolatrici della gara e deve essere interpretato, ove possibile, in modo conforme a esse.
- Se il bando individua la fascia di rispetto destinata al libero transito come parte dell’area concedibile, la collocazione di manufatti di servizio all’interno di tale fascia costituisce non conformità dell’offerta e legittima l’esclusione del concorrente.
- Quando la disciplina urbanistico-costiera individua la profondità della spiaggia come distanza media tra i suoi limiti, il rispetto della profondità minima di concedibilità deve essere verificato sulla base della misura media dell’arenile, non mediante la considerazione isolata del solo punto o lato meno profondo.
- Le contestazioni tecniche formulate dalla parte mediante mere dichiarazioni o allegazioni, non accompagnate da elementi probatori o da un principio di prova idoneo, non sono sufficienti a dimostrare l’illegittimità della delimitazione dell’area posta a gara.
- La valutazione comparativa delle offerte può essere omessa quando la lex specialis la subordina alla concorrenza di più domande e, dopo l’esclusione degli altri concorrenti, rimanga in gara un solo operatore; il concorrente legittimamente escluso non può comunque trarre utilità dall’eventuale censura sulla mancata comparazione.
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