Cassazione Penale, Sentenza n. 9744/2022 del 22/03/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente ha proposto cinque motivi di cassazione: (1) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 163 e 165 c.p., sostenendo che la pena e i suoi effetti erano estinti e quindi l'ordine di demolizione poteva 'rivivere' solo in caso di revoca della sospensione della pena ai sensi dell'art. 168 c.p.; (2) violazione di legge e vizio di motivazione perché l'ordine di demolizione sarebbe una sanzione amministrativa che può essere impartita solo dall'autorità amministrativa e non da quella giudiziaria; (3) violazione di legge e vizio di motivazione perché la pena accessoria (demolizione) sarebbe estinta con l'estinzione della pena principale concordata nel patteggiamento; (4) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 173 c.p. (prescrizione della pena contravvenzionale in anni cinque); (5) violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 2946 c.c. (prescrizione dei diritti civili) come limite all'esercizio della potestà statale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso manifestamente infondato e inammissibile. Ha ritenuto che l'ordine di demolizione disposto con la sentenza di condanna è una sanzione amministrativa di natura reale e ripristinatoria, non rientrando nella nozione di 'pena' con le conseguenze che col tempo investono le pene. Pertanto i motivi fondati sull'estinzione della pena o sulla prescrizione penale (primo, terzo e quarto motivo) sono infondati. La Corte ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 2946 c.c. e dell'art. 28 della legge n. 689/1981. Ha confermato la possibilità di concorrenza e l'autonomia dell'azione amministrativa all'esecuzione della demolizione. Per questi motivi ha dichiarato il ricorso inammissibile, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende ai sensi della giurisprudenza costituzionale richiamata.
Norme richiamate
art. 163 c.p.
Richiamato dal ricorrente per sostenere l'estinzione degli effetti della condanna; la Corte ha ritenuto non applicabile questa disciplina alla sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione
art. 165 c.p.
Richiamato dal ricorrente in relazione agli effetti dell'estinzione della pena; la Corte ha escluso che l'ordine di demolizione sia soggetto a queste conseguenze penali
art. 168 c.p.
Richiamato dal ricorrente come possibile causa di 'reviviscenza' della pena sospesa; la Corte ha ritenuto irrilevante perché l'ordine di demolizione non è qualificabile come pena nei termini considerati
art. 173 c.p.
Riguarda la prescrizione della pena contravvenzionale (5 anni); la Corte ha escluso l'applicabilità alla sanzione amministrativa dell'ordine di demolizione
art. 2946 c.c.
Norma sulla prescrizione dei diritti civili evocata dal ricorrente come limite all'esercizio della potestà; la Corte ha ritenuto non applicabile tale art. al potere sanzionatorio-amministrativo di demolizione
art. 28, legge 24 novembre 1981, n. 689
Norma relativa alle sanzioni amministrative pecuniarie; la Corte ha escluso la sua applicabilità alla sanzione reale dell'ordine di demolizione
art. 616 c.p.p.
Norma richiamata per l'onere delle spese a carico del ricorrente in caso di inammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali
Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata dalla Corte di legittimità in relazione alla determinazione equitativa del contributo alla Cassa delle Ammende; la Corte ha disposto il versamento di euro 3.000,00 senza ritenere la presentazione del ricorso dolosa o colpevole
Massime di principio
- L'ordine di demolizione emesso nella sentenza di condanna per illeciti edilizi ha natura di sanzione amministrativa reale e ripristinatoria e non di pena intesa in senso penale: non si applicano automaticamente le regole processuali e sostanziali che disciplinano l'estinzione o la prescrizione delle pene penali
- La estinzione o prescrizione della pena principale nel processo penale (anche a seguito di patteggiamento) non comporta automaticamente l'estinzione dell'ordine di demolizione: per ottenere la rimozione dell'obbligo occorrono specifici rimedi o provvedimenti che incidano sull'ordine amministrativo
- L'Autorità amministrativa può agire autonomamente ed eseguire la demolizione anche se esiste un ordine giudiziale: l'ordine giudiziario di demolizione è concorrente rispetto ai poteri dell'amministrazione
- Non è applicabile l'art. 2946 c.c. (prescrizione dei diritti civili) né la disciplina delle sanzioni amministrative pecuniarie (art. 28 L. 689/1981) alle sanzioni reali come l'ordine di demolizione; pertanto non bisogna confondere limiti di prescrizione civile o sanzioni pecuniarie con la disciplina del potere demolitorio
- In situazioni analoghe chi voglia contestare un ordine di demolizione dovrebbe valutare percorsi amministrativi (richiesta di revoca, ricorso amministrativo/giurisdizionale avverso atti amministrativi) e non fare affidamento esclusivamente su estinzioni o prescrizioni penali; le impugnazioni in sede penale relative all'estinzione della pena potrebbero risultare inefficaci rispetto alla sanzione demolitoria
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