Cassazione Penale, Ordinanza n. 38962/2025 del 02/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando quindi la decisione di appello. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La declaratoria di inammissibilità consegue alla manifesta infondatezza dei due motivi di ricorso, uno relativo alla mancata applicazione dell'art. 131-bis c.p. e l'altro al diniego delle attenuanti generiche.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputata ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro del 21/01/2025, relativa a una condanna per occupazione abusiva di alloggio popolare. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione per omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., sostenendo che il fatto sarebbe stato di particolare tenuità. Con il secondo motivo ha censurato il trattamento sanzionatorio, lamentando il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte rileva che il primo motivo riproduce censure già esaminate e disattese in appello ed è comunque manifestamente infondato, perché la Corte territoriale ha motivato in modo congruo sul diniego della particolare tenuità del fatto, valorizzando l'entità del danno derivante dal lungo protrarsi della condotta illecita. Il secondo motivo è ritenuto parimenti manifestamente infondato, poiché il diniego delle attenuanti generiche è stato correttamente fondato sull'assenza di specifici elementi di fatto allegati dalla difesa, essendosi questa limitata a una richiesta generica.
Norme richiamate
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la positiva valutazione di tutte le componenti previste dalla norma; ai fini del riconoscimento i criteri sono cumulativi, mentre ai fini del diniego è sufficiente la valutazione negativa anche di uno solo di essi.
art. 62-bis c.p.
Il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche non può essere fondato su una mera richiesta difensiva generica, ma presuppone la deduzione di concreti elementi di fatto positivamente valutabili.
art. 616 c.p.p.
In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- La particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. può essere riconosciuta solo se risultano positivamente apprezzate tutte le componenti richieste dalla norma; il giudice può negarla quando anche uno solo dei criteri risulti valutato negativamente.
- Il diniego dell'art. 131-bis c.p. è legittimo quando la motivazione valorizza elementi quali la durata della condotta e l'entità del danno arrecato, se logicamente e congruamente argomentati.
- Le circostanze attenuanti generiche non possono essere pretese in modo astratto o generico: la difesa deve allegare elementi specifici di fatto idonei a sorreggerne il riconoscimento.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi sono manifestamente infondati o si limitano a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente viene condannato alle spese processuali e al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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