Corte di giustizia, Sentenza C-101/21
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 5 maggio 2022. — HJ contro Ministerstvo práce a sociálních věcí. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší správní soud. — Rinvio pregiudiziale – Politica sociale – Direttiva 2008/94/CE – Tutela dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro – Articolo 2, paragrafo 2 – Nozione di “lavoratore subordinato” – Articolo 12, lettere a) e c) – Limitazioni alla responsabilità degli organismi di garanzia – Persona che esercita, sulla base di un contratto di lavoro concluso con una società commerciale, le funzioni di membro del consiglio di amministrazione e di direttore di tale società – Cumulo di funzioni – Giurisprudenza nazionale che nega a tale persona il beneficio delle garanzie previste da tale direttiva. — Causa C-101/21
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha stabilito che uno Stato membro non può negare in modo automatico la tutela della direttiva 2008/94 a chi cumuli, con contratto di lavoro valido, le funzioni di direttore e membro dell’organo statutario di una società. La qualificazione come lavoratore subordinato non dipende solo dalla carica societaria, ma dall’esistenza di un rapporto di lavoro rilevante ai fini della direttiva. Le eccezioni per abuso e per influenza essenziale sull’impresa devono essere interpretate restrittivamente e non consentono una presunzione assoluta di esclusione.
Tutela dei crediti retributivi del dirigente che cumula le funzioni di direttore e membro dell’organo statutario in caso di insolvenza del datore di lavoro: incompatibilità di una presunzione assoluta di esclusione dalle garanzie della direttiva 2008/94
La questione giuridica
Se l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 12, lettere a) e c), della direttiva 2008/94 ostino a una giurisprudenza nazionale che esclude in via automatica dalla qualifica di lavoratore subordinato, e quindi dalle garanzie per le retribuzioni insolute, la persona che, sulla base di un contratto di lavoro valido secondo il diritto nazionale, cumula le funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario di una società commerciale.
Principio di diritto
La direttiva 2008/94 osta a una regola giurisprudenziale nazionale che escluda automaticamente dal beneficio delle garanzie per i crediti retributivi il soggetto che, sulla base di un contratto di lavoro valido secondo il diritto interno, cumuli le funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario di una società commerciale. La nozione di lavoratore subordinato ai fini della direttiva non può essere definita in modo da svuotarne la finalità sociale; l’eventuale esclusione deve rientrare nelle ipotesi tassative degli articoli 12, lettere a) e c), e non può fondarsi su una presunzione assoluta di abuso o di assenza di subordinazione, ma richiede una valutazione coerente con i presupposti previsti dalla direttiva.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2008/94/CE
- Direttiva (UE) 2015/1794
- Articolo 1 della direttiva 2008/94/CE
- Articolo 2, paragrafo 2, della direttiva 2008/94/CE
- Articolo 3 della direttiva 2008/94/CE
- Articolo 12, lettere a) e c), della direttiva 2008/94/CE
- Direttiva 97/81/CE
- Direttiva 1999/70/CE
- Direttiva 91/383/CEE
Tutela dei crediti retributivi del dirigente che cumula funzioni societarie in caso di insolvenza del datore di lavoro
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší správní soud (Corte suprema amministrativa ceca) in materia di tutela dei lavoratori subordinati contro l’insolvenza del datore di lavoro. Il tema centrale è se la direttiva 2008/94 consenta a una giurisprudenza nazionale di escludere automaticamente dalle garanzie per le retribuzioni non pagate una persona che, sulla base di un contratto di lavoro valido nel diritto interno, cumula le funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario di una società commerciale.
Fatti e procedimento principale
HJ lavorava per la società AA come architetto in forza di un contratto di lavoro. Nel settembre 2017 è stato eletto presidente del consiglio di amministrazione della società e ha concluso con essa un contratto relativo all’esercizio di tale funzione, nel quale era precisato che non aveva diritto a retribuzione per tale incarico. Successivamente è stato stipulato un addendum al contratto di lavoro, che riconosceva il diritto allo stipendio e indicava che, da ottobre 2017, egli svolgeva la funzione di direttore della società.
A seguito dell’insolvenza della AA nel 2018, HJ ha chiesto il pagamento delle retribuzioni non versate per il periodo luglio-settembre 2018, ai sensi della legge ceca n. 118/2000, che recepisce la direttiva 2008/94. La sua domanda è stata respinta dalle autorità amministrative e poi dal giudice di primo grado, sulla base della giurisprudenza nazionale sul cosiddetto "cumulo di funzioni", secondo cui chi cumula direzione e appartenenza all’organo statutario non sarebbe in rapporto di subordinazione e quindi non potrebbe essere considerato lavoratore subordinato ai fini della tutela in caso di insolvenza.
Questioni sottoposte alla Corte
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza, se l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 12, lettere a) e c), della direttiva 2008/94 ostino a una giurisprudenza nazionale che:
- esclude in modo generale la qualifica di lavoratore subordinato per il dirigente che cumula funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario;
- nega conseguentemente l’accesso alle garanzie per le retribuzioni non pagate previste dalla direttiva.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto la finalità sociale della direttiva 2008/94, espressa nel considerando 7 e nell’articolo 3, che impone agli Stati membri di garantire il pagamento dei diritti non pagati dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro.
Sono particolarmente rilevanti:
- l’articolo 1, che delimita l’ambito di applicazione della direttiva ai diritti dei lavoratori subordinati derivanti da contratti o rapporti di lavoro;
- l’articolo 2, paragrafo 2, che lascia al diritto nazionale la definizione dei termini "lavoratore subordinato", ma impedisce esclusioni di talune categorie espressamente protette;
- l’articolo 12, lettere a) e c), che consente agli Stati membri, rispettivamente, di adottare misure contro gli abusi e di rifiutare o ridurre il pagamento quando il lavoratore abbia avuto una partecipazione essenziale nell’impresa e una notevole influenza sulle attività;
- le direttive 97/81/CE, 1999/70/CE e 91/383/CEE, richiamate dall’articolo 2, paragrafo 2, per individuare alcune categorie di lavoratori che non possono essere escluse.
Ragionamento della Corte
La Corte osserva che la direttiva 2008/94 ha una finalità sociale di tutela minima dei lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro. Di conseguenza, il margine degli Stati membri nel definire la nozione di lavoratore subordinato non è illimitato: tale definizione non può svuotare l’effetto utile della direttiva né compromettere la protezione minima che essa intende assicurare.
In tale ottica, la sola circostanza che una persona svolga funzioni di direttore e sia al contempo membro dell’organo statutario non consente né di presumere automaticamente l’esistenza né l’inesistenza di un rapporto di lavoro. Occorre invece verificare concretamente se, nel caso specifico, esista un rapporto di lavoro che dia diritto a una retribuzione nei confronti del datore di lavoro. Per questo motivo la Corte conclude che l’articolo 2, paragrafo 2, osta a una regola nazionale che escluda in via generale tali persone dalla qualifica di lavoratore subordinato.
Quanto all’articolo 12, lettera a), la Corte ricorda che la deroga per evitare abusi deve essere interpretata restrittivamente e riguarda pratiche abusive che creano artificiosamente un diritto retributivo per far sorgere illegittimamente un obbligo di pagamento a carico degli organismi di garanzia. Una presunzione generale e irrefragabile di abuso, fondata soltanto sul cumulo di funzioni, non è compatibile con tale disposizione.
Quanto all’articolo 12, lettera c), la Corte rileva che la deroga presuppone cumulativamente due condizioni: il lavoratore deve essere stato proprietario di una parte essenziale dell’impresa, da solo o con i parenti stretti, e deve aver avuto una notevole influenza sulle attività dell’impresa. La giurisprudenza nazionale in questione non richiama la prima condizione e si fonda solo sull’idea che il cumulo di funzioni comporti un’influenza gestionale, senza verificare gli altri presupposti richiesti dalla direttiva.
Decisione e dispositivo
La Corte conclude che l’articolo 2, paragrafo 2, e l’articolo 12, lettere a) e c), della direttiva 2008/94 ostano a una giurisprudenza nazionale che, anche in presenza di un contratto di lavoro valido secondo il diritto interno, escluda automaticamente dalla qualifica di lavoratore subordinato la persona che cumuli le funzioni di direttore e di membro dell’organo statutario di una società commerciale, privandola così delle garanzie previste dalla direttiva.
Principio affermato
La nozione di lavoratore subordinato ai fini della direttiva 2008/94 non può essere ridefinita dal diritto nazionale in modo da escludere in via automatica chi, con contratto di lavoro valido, cumuli funzioni esecutive e funzioni di membro dell’organo statutario. Le eccezioni per abuso e per partecipazione essenziale all’impresa sono tassative e non consentono presunzioni assolute: richiedono una verifica conforme ai presupposti della direttiva e alla sua finalità sociale.
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