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Cassazione Civile, Ordinanza n. 36382/2022 del 13/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (trasgressore)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione a un'ordinanza-ingiunzione prefettizia irrogata per superamento dei limiti di velocità. L'opposizione è stata respinta nei gradi di merito. In cassazione il ricorrente ha dedotto, con due motivi, che nel giudizio di opposizione la legittimazione passiva spettasse esclusivamente al Prefetto, sicché la Provincia non avrebbe potuto partecipare in proprio né essere condannata alle spese; inoltre ha sostenuto che la Prefettura non potesse conferire direttamente il mandato a un difensore dell'ufficio legale provinciale, dovendo semmai delegare l'ente e non il singolo avvocato, atteso il limite dello ius postulandi degli avvocati dipendenti da enti pubblici. La Corte ha esaminato la disciplina delle opposizioni a sanzioni amministrative in materia di codice della strada e il regime della delega di rappresentanza dell'amministrazione accertatrice/destinataria dei proventi.

La decisione

La Corte ha accolto il primo motivo e rigettato il secondo. Ha cassato la sentenza impugnata limitatamente al capo sulle spese di appello e, decidendo nel merito, ha eliminato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del grado di appello. Ha inoltre dichiarato irripetibili le spese del giudizio di legittimità, valorizzando la parziale fondatezza del ricorso. È stata ribadita la regola per cui, nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione, la legittimazione passiva spetta in via generale all'amministrazione che ha emesso il provvedimento, mentre l'ente destinatario dei proventi può solo rappresentare il Prefetto su delega; pertanto la Provincia non era legittimata passiva in proprio in appello e non poteva ottenere la condanna alle spese in quella veste.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per sostenere che la legittimazione processuale spettasse solo al soggetto titolare del rapporto sostanziale e del potere sanzionatorio.

  • D.Lgs. 150/2011, art. 6, comma 9

    "il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione"

    La norma consente la mera rappresentanza delegata dell'amministrazione accertatrice/destinataria dei proventi, ma non attribuisce a quest'ultima una legittimazione passiva autonoma in proprio nel giudizio di opposizione.

  • D.Lgs. 285/1992, art. 205

    Norma del codice della strada richiamata come riferimento del giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione in materia di sanzioni per violazioni stradali.

  • L. 120/2010, art. 39, comma 2

    Ha abrogato la precedente disciplina che contemplava la legittimazione degli enti locali destinatari dei proventi delle sanzioni, sostituendola con la disciplina poi recepita dal D.Lgs. 150/2011.

  • D.L. 151/2003, art. 4, comma 1-octies

    Richiamato come antecedente normativo che aveva introdotto la delega di tutela giudiziaria all'amministrazione destinataria dei proventi.

  • R.D.L. 1578/1933, art. 3, comma 4

    Richiamato dal ricorrente per contestare lo ius postulandi degli avvocati dipendenti da enti pubblici, sostenendo che esso sia limitato alle cause dell'ente di appartenenza.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a ordinanza-ingiunzione per violazioni del codice della strada, la legittimazione passiva spetta in via generale all'amministrazione che ha adottato il provvedimento sanzionatorio; l'ente locale destinatario dei proventi può intervenire solo nei limiti di una delega di rappresentanza prevista dalla legge.
  • La partecipazione in giudizio dell'ente delegato in proprio non sana la carenza di legittimazione passiva autonoma quando la legge prevede soltanto una rappresentanza del Prefetto; tuttavia, ai fini della condanna alle spese, occorre verificare se nel grado di merito vi sia stata comunque la presenza sostanziale dell'amministrazione titolare del potere sanzionatorio.
  • La doglianza relativa alla condanna alle spese può essere priva di interesse se il soccombente era già tenuto a rifondere le spese del grado, e la contestazione attiene solo all'individuazione formale della parte beneficiaria senza incidere sulla debenza o quantificazione complessiva.
  • In materia di difesa delle amministrazioni pubbliche, la delega alla rappresentanza processuale può essere interpretata in modo sostanziale quando dagli atti emerga chiaramente la designazione dei difensori e la volontà dell'ente legittimato; il dato formale non prevale automaticamente se la procura e gli atti di causa consentono di ricostruire la reale spendita del potere processuale.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieAppelloRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

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