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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1803

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1803 della Commissione, del 24 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori delle carni ovine e suine in Ungheria e il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 relativo a misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia

Normativa europea32026R1803

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica due precedenti regolamenti di esecuzione che prevedono misure eccezionali di sostegno per Ungheria e Slovacchia a seguito di focolai di afta epizootica nella primavera 2025. La Commissione proroga i termini entro i quali le spese devono essere versate ai beneficiari per restare ammissibili al finanziamento dell’Unione e adegua alcuni importi forfettari del cofinanziamento UE. Le modifiche mirano a consentire la conclusione delle procedure amministrative e a rendere verificabili le spese nel quadro delle regole del finanziamento PAC.

Modifica le misure eccezionali di sostegno già adottate per Ungheria e Slovacchia nei settori zootecnici colpiti da afta epizootica, prorogando termini di ammissibilità e adeguando importi forfettari.

Ambito di applicazione

Si applica agli interventi di sostegno finanziati dall’Unione previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/530 per l’Ungheria e dal regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100 per la Slovacchia, limitatamente alle spese e agli importi relativi alle perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso negli allevamenti interessati dalle restrizioni di movimento nelle zone regolamentate. Incide sugli Stati membri interessati, sulle autorità nazionali competenti e sui beneficiari finali dei pagamenti; non introduce un regime autonomo, ma modifica due regimi già esistenti. Si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1803 della Commissione

Il regolamento interviene su due precedenti misure eccezionali di sostegno adottate in risposta ai focolai di afta epizootica verificatisi in Ungheria e Slovacchia nella primavera 2025. La Commissione, richiamando il regolamento (UE) n. 1308/2013, articolo 220, paragrafo 1, primo comma, lettera a), e il principio di leale cooperazione, modifica i termini di ammissibilità e alcuni importi forfettari per garantire l’effettiva attuazione e verifica dei contributi dell’Unione.

Contesto e finalità

Il provvedimento nasce dall’esigenza di adeguare i due regimi eccezionali già in vigore: da un lato per l’Ungheria, dove la transizione politica successiva alle elezioni del 12 aprile 2026 ha ritardato l’adozione delle misure legislative necessarie; dall’altro per la Slovacchia, in relazione a un problema tecnico di verificabilità delle spese connesse alla data di ammissibilità originariamente fissata al 31 ottobre 2026. La Commissione intende così evitare che ritardi amministrativi o limiti procedurali compromettano il sostegno UE, senza pregiudicare gli interessi finanziari dell’Unione.

Ambito di applicazione

Le modifiche riguardano esclusivamente:

  • il regolamento di esecuzione (UE) 2026/530, relativo alle misure eccezionali di sostegno nei settori delle carni ovine e suine in Ungheria;
  • il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100, relativo alle misure eccezionali di sostegno nei settori del latte e delle carni suine in Slovacchia.

Il regolamento non istituisce nuovi aiuti autonomi, ma modifica i criteri di ammissibilità delle spese e gli importi forfettari riconoscibili per specifiche perdite legate ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dovuti alle restrizioni di movimento nelle zone regolamentate.

Modifiche al regime per l’Ungheria

Per il regime ungherese, la data entro cui le spese devono essere versate ai beneficiari per essere finanziabili dall’Unione è prorogata al 30 settembre 2026. In parallelo, viene stabilito in modo espresso che nessuna spesa sostenuta dopo tale data è ammissibile, a prescindere dalla quota che rappresenta.

Sul piano degli importi, per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini, l’importo forfettario è fissato a 0,708 EUR al giorno per suino, fino a un massimo di 28 441 capi.

Modifiche al regime per la Slovacchia

Per il regime slovacco, il termine di ammissibilità delle spese è posticipato al 30 novembre 2026. La motivazione espressa è di consentire una verifica efficace delle spese nel quadro del regolamento (UE) 2021/2116, tenuto conto delle regole contabili per cui le spese effettuate tra il 16 e il 31 ottobre sono considerate effettuate nel mese di novembre e dichiarate come importo aggregato nella dichiarazione di tale mese.

Sono inoltre sostituiti gli importi forfettari relativi alle perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate:

  • 0,786 EUR al giorno per suino, fino a 76 673 capi;
  • 0,48 EUR al giorno per suinetto, fino a 79 198 capi;
  • 2,016 EUR al giorno per scrofa, fino a 1 025 capi, per il periodo dal 21 marzo 2025 al 30 marzo 2025;
  • 2,508 EUR al giorno per scrofa, fino a 1 593 capi, per il periodo dal 31 marzo 2025 al 20 maggio 2025.

Rapporti con il quadro normativo precedente

Il regolamento si colloca nell’attuazione dell’organizzazione comune dei mercati agricoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 e opera in coordinamento con il regolamento (UE) 2021/2116 sul finanziamento, la gestione e il monitoraggio della PAC. Le modifiche apportate sono motivate da esigenze di coerenza amministrativa e di corretta gestione finanziaria, nonché dal richiamo al principio di leale cooperazione tra Unione e Stati membri.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Proroga della data di ammissibilità per l’Ungheria

Per il regolamento di esecuzione (UE) 2026/530, le spese sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se versate ai beneficiari dall’Ungheria entro il 30 settembre 2026. Nessuna spesa sostenuta dall’Ungheria dopo il 30 settembre 2026 è ammissibile, indipendentemente dalla quota che rappresenta.

Adeguamento dell’importo forfettario per i suini in Ungheria

Per le perdite connesse ai periodi prolungati di allevamento e ingrasso dei suini a causa di restrizioni dei movimenti nelle zone regolamentate, l’importo forfettario è fissato a 0,708 EUR al giorno per suino, fino a un massimo di 28 441 capi.

Proroga della data di ammissibilità per la Slovacchia

Per il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1100, le spese sono ammissibili al finanziamento dell’Unione solo se versate ai beneficiari dalla Slovacchia entro il 30 novembre 2026. Nessuna spesa sostenuta dalla Slovacchia dopo il 30 novembre 2026 è ammissibile, indipendentemente dalla quota che rappresenta.

Adeguamento degli importi forfettari per la Slovacchia

Sono sostituiti gli importi relativi alle perdite per periodi prolungati di allevamento e ingrasso nelle zone regolamentate: 0,786 EUR al giorno per suino, fino a 76 673 capi; 0,48 EUR al giorno per suinetto, fino a 79 198 capi; 2,016 EUR al giorno per scrofa, fino a 1 025 capi per il periodo 21 marzo 2025-30 marzo 2025; 2,508 EUR al giorno per scrofa, fino a 1 593 capi per il periodo 31 marzo 2025-20 maggio 2025.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturaaiuti di Stato e sostegno pubblicosanità animalefinanziamento della pac

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