Regolamento (UE) 2026/1853
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1853 del Consiglio, del 24 luglio 2026, che attua il regolamento (UE) 2023/1529 concernente misure restrittive in considerazione del sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia nei confronti dell’Ucraina e a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso e in considerazione degli atti dell’Iran che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione (UE) 2026/1853 aggiorna il regime sanzionatorio dell’Unione nei confronti dell’Iran modificando l’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529. Il Consiglio, a seguito di un riesame, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive previste dalla decisione (PESC) 2023/1532 fino al 27 luglio 2027, e ha contestualmente disposto la soppressione di quattro persone fisiche dall’elenco. Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 con soppressione di quattro persone fisiche elencate nelle misure restrittive relative all’Iran.
Ambito di applicazione
Si applica a tutti gli Stati membri, in quanto regolamento di esecuzione direttamente applicabile. Incide specificamente sull’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529, ossia sul regime di misure restrittive collegato al sostegno militare dell’Iran alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, al sostegno iraniano a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso e agli atti che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente. L’effetto concreto riguarda la rimozione di quattro persone fisiche dall’elenco sanzionatorio; non introduce altre categorie di soggetti o nuove misure materiali.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1853 del Consiglio
Il regolamento interviene nel quadro delle misure restrittive dell’Unione adottate nei confronti dell’Iran in relazione al sostegno militare alla guerra di aggressione della Russia contro l’Ucraina, al supporto a gruppi ed entità armati nella regione del Medio Oriente e del Mar Rosso e agli atti che compromettono la libertà di navigazione in Medio Oriente. L’atto ha natura meramente modificativa e aggiorna l’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529.
Contesto e finalità
Dai considerando emerge che il Consiglio ha adottato il regolamento (UE) 2023/1529 il 20 luglio 2023 e, a seguito del riesame della decisione (PESC) 2023/1532, ha ritenuto opportuno prorogare le misure restrittive ivi previste fino al 27 luglio 2027. Contestualmente, il Consiglio ha concluso che quattro voci relative a persone fisiche incluse nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 dovessero essere soppresse.
Ambito soggettivo e oggettivo
L’intervento riguarda l’elenco sanzionatorio contenuto nell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529, con effetto sulla rubrica "A. Persone fisiche". Non sono introdotte nuove categorie di destinatari, nuove misure restrittive o nuove deroghe; l’atto si limita a rimuovere quattro nominativi dall’elenco.
Dispositivo normativo
L’articolo 1 rinvia all’allegato del regolamento di esecuzione, che dispone la soppressione delle voci corrispondenti a:
- Mohammad Shahab KHANIAN
- Gholam Ali RASHID
- Behnam SHAHRIYARI
- Ali SHADMANI
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con immediata rilevanza per gli operatori che effettuano verifiche sanzionatorie, screening di controparti e controlli di compliance.
Disposizioni principali
Modifica dell’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529
L’articolo 1 dispone che l’allegato III del regolamento (UE) 2023/1529 sia modificato secondo quanto indicato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella soppressione, nella rubrica "A. Persone fisiche", delle voci relative a Mohammad Shahab KHANIAN, Gholam Ali RASHID, Behnam SHAHRIYARI e Ali SHADMANI.
Riesame e proroga delle misure restrittive
Nei considerando si precisa che, a seguito del riesame della decisione (PESC) 2023/1532, il Consiglio ha deciso di prorogare le misure restrittive previste fino al 27 luglio 2027. Tale elemento spiega il contesto politico e temporale dell’atto, pur non traducendosi in una disposizione autonoma del dispositivo.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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