Regolamento (UE) 2026/1881
Regolamento (UE) 2026/1881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 luglio 2026, relativo a una deroga temporanea a talune disposizioni della direttiva 2002/58/CE per quanto riguarda l'uso di tecnologie da parte dei fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero per il trattamento di dati personali e di altro tipo ai fini della lotta contro gli abusi sessuali online sui minori (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento introduce una deroga temporanea e strettamente circoscritta alla disciplina della riservatezza delle comunicazioni elettroniche, per evitare un vuoto normativo dopo la scadenza del precedente regime temporaneo. Consente ai fornitori di taluni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di continuare, a condizioni rigorose e nel rispetto del GDPR, l’uso di tecnologie per rilevare e segnalare abusi sessuali online sui minori. Il testo bilancia l’obiettivo di contrasto ai reati con garanzie su proporzionalità, minimizzazione dei dati, controllo umano, ricorsi, trasparenza, relazioni periodiche e tutela della cifratura end-to-end. Il regime è temporaneo e vale fino al 3 aprile 2028, in attesa di un quadro giuridico a lungo termine dell’Unione.
Deroga temporanea alla direttiva 2002/58/CE per consentire ai fornitori di alcuni servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero di usare, entro limiti rigorosi, tecnologie di rilevazione e segnalazione degli abusi sessuali online sui minori.
Ambito di applicazione
Si applica ai fornitori di determinati servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico, per il solo trattamento di dati personali e di altro tipo strettamente necessario a individuare, segnalare e rimuovere materiale di abuso sessuale su minori online e a individuare e segnalare l’adescamento di minori. La deroga riguarda l’articolo 5, paragrafo 1, e l’articolo 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, ma non si applica alla scansione di comunicazioni audio né alle comunicazioni alle quali è, è stata o sarà applicata la cifratura end-to-end. Il regolamento si applica dal terzo giorno successivo alla pubblicazione e fino al 3 aprile 2028.
Regolamento (UE) 2026/1881 sulla deroga temporanea per la lotta agli abusi sessuali online sui minori
Il regolamento interviene per colmare il vuoto determinato dalla scadenza del precedente regime temporaneo e consente, per un periodo limitato, l’uso di tecnologie di rilevazione e segnalazione degli abusi sessuali online sui minori da parte di alcuni fornitori di servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero. Il legislatore unionale sottolinea che l’intervento è eccezionale, strettamente circoscritto e accompagnato da garanzie rafforzate, in particolare sul piano della protezione dei dati, della proporzionalità e della tutela dei diritti fondamentali.
Contesto e finalità
Il regolamento si colloca nel quadro della direttiva 2002/58/CE, che tutela la vita privata e la riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche, e del regolamento (UE) 2016/679. Dopo l’estensione dell’ambito di applicazione della direttiva 2002/58/CE ai servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero, alcune attività volontarie di scansione e segnalazione risultavano coperte da un regime temporaneo giunto a scadenza; il nuovo regolamento mira quindi a evitare un’interruzione delle attività di contrasto agli abusi sessuali online sui minori, in attesa di un quadro giuridico dell’Unione a lungo termine.
Ambito di applicazione soggettivo e oggettivo
La disciplina riguarda solo i fornitori di determinati servizi di comunicazione interpersonale indipendenti dal numero accessibili al pubblico. L’oggetto è limitato al trattamento di dati personali e di altro tipo strettamente necessario per: individuare materiale di abuso sessuale su minori online, segnalarlo alle autorità di contrasto o alle organizzazioni che agiscono nell’interesse pubblico contro tali abusi, rimuovere il materiale dai servizi e individuare l’adescamento di minori. Sono escluse la scansione di comunicazioni audio e tutte le comunicazioni alle quali sia, sia stata o sarà applicata la cifratura end-to-end.
Definizioni rilevanti
Ai fini del regolamento:
- il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero è definito per rinvio alla direttiva (UE) 2018/1972;
- il materiale di abuso sessuale su minori online include la pedopornografia e lo spettacolo pornografico, secondo la direttiva 2011/93/UE;
- l’adescamento di minori coincide con qualsiasi condotta intenzionale che costituisca reato ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/93/UE;
- gli abusi sessuali online sui minori comprendono sia il materiale di abuso sessuale sia l’adescamento.
Deroga alla direttiva 2002/58/CE e condizioni di legittimità
L’articolo 3 costituisce il cuore del regolamento: gli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE non si applicano alle comunicazioni interessate, ma solo se il trattamento soddisfa una serie di condizioni cumulative. Tra queste, rilevano in particolare:
- la stretta necessità del trattamento e la sua limitazione ai dati di contenuto e di traffico indispensabili;
- l’uso di tecnologie conformi allo stato dell’arte e le meno invasive della vita privata;
- l’assenza di capacità delle tecnologie di dedurre la sostanza del contenuto delle comunicazioni, quando si tratta di scansione del testo, essendo consentita solo l’individuazione di schemi ricorrenti idonei a rivelare possibili abusi;
- la previa valutazione d’impatto sulla protezione dei dati ex articolo 35 GDPR e la consultazione preventiva ex articolo 36 GDPR;
- l’affidabilità delle tecnologie e la minimizzazione dei falsi positivi;
- l’istituzione di procedure interne di sicurezza, di controllo umano e di meccanismi di ricorso per gli utenti;
- l’obbligo di informare chiaramente gli utenti circa l’uso della deroga, la logica delle misure adottate e l’impatto sulla riservatezza delle comunicazioni;
- l’obbligo di relazioni periodiche verso autorità di controllo e Commissione;
- la conservazione dei dati solo per il tempo strettamente necessario e comunque non oltre 12 mesi dalla scoperta del presunto abuso;
- la segnalazione senza indugio dei casi ragionevolmente e verificatamente sospetti.
Nuove tecnologie e regime transitorio fino al 1° aprile 2027
Il regolamento distingue tra tecnologie già utilizzate e nuove tecnologie. Per alcune tecnologie nuove, il fornitore deve riferire all’autorità competente le misure adottate per dimostrare la conformità al parere scritto espresso nel quadro della consultazione preventiva GDPR. Le condizioni collegate alla consultazione preventiva e alla dimostrazione di conformità non si applicano fino al 1° aprile 2027 per i fornitori che:
- utilizzavano la tecnologia prima del 31 luglio 2026;
- avviano la consultazione preventiva prima del 1° settembre 2026;
- cooperano debitamente con l’autorità di controllo competente.
Garanzie procedurali, diritti degli utenti e trasparenza
Il regolamento insiste su garanzie operative e procedurali. I fornitori devono:
- predisporre canali di reclamo e ricorso interni entro un termine ragionevole;
- informare gli utenti dei rimedi disponibili qualora il contenuto sia rimosso, il conto sia bloccato o il servizio sia sospeso;
- garantire il controllo umano sulle segnalazioni e non inviare materiale non precedentemente identificato senza conferma umana;
- correggere senza indugio gli errori e ridurre quanto possibile i falsi positivi.
Gli utenti conservano il diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 79 GDPR e dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE.
Relazioni dei fornitori, elenco delle organizzazioni e standardizzazione
Entro il 1° febbraio 2027 e successivamente entro il 31 gennaio di ogni anno, i fornitori devono pubblicare e trasmettere relazioni dettagliate all’autorità di controllo e alla Commissione. Tali relazioni devono includere, tra l’altro, dati sul volume e tipo di trattamenti, sulle basi giuridiche GDPR, sui trasferimenti extra-UE, sui casi individuati, sui reclami, sui falsi positivi, sulle misure di mitigazione, sulla conservazione dei dati e sui nomi delle organizzazioni destinatarie delle segnalazioni.
Entro il 1° settembre 2026 i fornitori comunicano alla Commissione l’elenco delle organizzazioni che ricevono segnalazioni; la Commissione pubblica l’elenco entro il 1° ottobre 2026 e lo mantiene aggiornato. Inoltre, per standardizzare la rendicontazione, la Commissione adotta entro il 1° novembre 2026 un modulo comune mediante atti di esecuzione.
Ruolo delle autorità di controllo e orientamenti EDPB
Le autorità di controllo designate ai sensi del GDPR monitorano i trattamenti rientranti nel regolamento nell’ambito delle loro competenze. La Commissione deve chiedere entro il 1° settembre 2026 al comitato europeo per la protezione dei dati di pubblicare orientamenti per assistere le autorità di controllo nella valutazione della conformità delle tecnologie, esistenti e nuove, al regolamento (UE) 2016/679.
Statistiche degli Stati membri e relazione di applicazione della Commissione
Dal 1° agosto 2027 e con cadenza annuale, gli Stati membri devono rendere pubbliche e trasmettere alla Commissione statistiche sulle segnalazioni presentate, sui minori identificati e sugli autori condannati. La Commissione aggrega tali dati e, entro il 1° febbraio 2028, presenta una relazione sull’applicazione del regolamento, valutando in particolare:
- le condizioni per il trattamento dei dati personali e degli altri dati;
- la proporzionalità della deroga, alla luce anche delle statistiche nazionali;
- gli sviluppi tecnologici e il loro impatto su accuratezza e falsi positivi.
Durata, efficacia e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è applicabile fino al 3 aprile 2028. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e mira espressamente a evitare frammentazioni del mercato interno, mantenendo al contempo una tutela rafforzata dei diritti fondamentali, inclusa la protezione della cifratura end-to-end e del segreto professionale nazionale.
Disposizioni principali
Oggetto, finalità e esclusioni
L’articolo 1 stabilisce norme temporanee e rigorosamente limitate che derogano a taluni obblighi della direttiva 2002/58/CE per consentire ai fornitori di usare tecnologie specifiche, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/679, solo per individuare, segnalare e rimuovere materiale di abuso sessuale su minori online. Sono esclusi dalla disciplina la scansione di comunicazioni audio e le comunicazioni coperte da cifratura end-to-end.
Definizioni chiave
L’articolo 2 definisce il servizio di comunicazione interpersonale indipendente dal numero rinviando alla direttiva (UE) 2018/1972; il materiale di abuso sessuale su minori online comprende la pedopornografia e lo spettacolo pornografico ai sensi della direttiva 2011/93/UE; l’adescamento di minori è qualsiasi condotta intenzionale che costituisce reato ai sensi dell’articolo 6 della direttiva 2011/93/UE; gli abusi sessuali online sui minori comprendono entrambi i fenomeni.
Deroga alla riservatezza delle comunicazioni e condizioni cumulative
L’articolo 3, paragrafo 1, dispone la non applicazione degli articoli 5, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2002/58/CE, ma solo se sono soddisfatte condizioni stringenti: necessità stretta, proporzionalità, limitazione ai dati di contenuto e di traffico indispensabili, uso di tecnologie conformi allo stato dell’arte e meno invasive, valutazione d’impatto ex articolo 35 GDPR e consultazione preventiva ex articolo 36 GDPR, affidabilità con riduzione dei falsi positivi, controllo umano e procedure di ricorso, obblighi di informazione agli utenti, obblighi di relazione periodica, conservazione limitata e segnalazione senza indugio dei casi verificati.
Disciplina specifica per nuove tecnologie e regime transitorio
Per le nuove tecnologie utilizzate per il rilevamento del materiale di abuso sessuale su minori online e per le tecnologie impiegate per individuare l’adescamento di minori, il fornitore deve riferire all’autorità competente le misure adottate per dimostrare la conformità al parere scritto emesso nell’ambito della consultazione preventiva GDPR. Tali condizioni non si applicano fino al 1° aprile 2027 per i fornitori che già utilizzavano la tecnologia prima del 31 luglio 2026, abbiano avviato la consultazione preventiva entro il 1° settembre 2026 e cooperino debitamente con l’autorità di controllo.
Garanzie operative, trasparenza e tutela degli utenti
I fornitori devono adottare procedure interne contro abusi e accessi non autorizzati, assicurare il controllo umano, non segnalare automaticamente materiale non previamente identificato senza conferma umana, predisporre meccanismi di reclamo, informare chiaramente gli utenti sull’uso della deroga e sui suoi effetti e comunicare i rimedi disponibili in caso di rimozione dei contenuti, blocco del conto o sospensione del servizio. Devono inoltre pubblicare e trasmettere relazioni periodiche entro il 1° febbraio 2027 e poi ogni 31 gennaio, con dati dettagliati su trattamenti, basi giuridiche GDPR, trasferimenti extra-UE, casi individuati, reclami, falsi positivi, misure di mitigazione, conservazione dati e organizzazioni destinatarie delle segnalazioni.
Conservazione dei dati e limiti temporali
I dati trattati e i dati personali generati possono essere conservati solo per il tempo strettamente necessario alle finalità previste e comunque non oltre 12 mesi dalla data di identificazione del presunto abuso sessuale online sui minori. In caso di presunto abuso, la conservazione è ammessa solo per segnalare i fatti alle autorità, bloccare o sospendere l’account o il servizio, creare hash affidabili, consentire ricorsi o rispondere alle richieste delle autorità competenti.
Ricorsi, controllo e supervisione
L’articolo 5 garantisce agli utenti un ricorso giurisdizionale effettivo ai sensi dell’articolo 79 GDPR e dell’articolo 15, paragrafo 2, della direttiva 2002/58/CE. L’articolo 6 attribuisce alle autorità di controllo GDPR il monitoraggio del trattamento rientrante nel regolamento, nell’ambito delle competenze e dei poteri del capo VI, sezione 1, del GDPR.
Elenco pubblico delle organizzazioni destinatatarie delle segnalazioni
Entro il 1° settembre 2026 i fornitori devono comunicare alla Commissione l’elenco delle organizzazioni che agiscono nell’interesse pubblico contro gli abusi sessuali sui minori a cui segnalano i casi; la Commissione pubblica e aggiorna tale elenco entro il 1° ottobre 2026.
Statistiche degli Stati membri e relazione della Commissione
Gli Stati membri devono pubblicare e trasmettere alla Commissione, dal 1° agosto 2027 e poi annualmente, statistiche su segnalazioni, minori identificati e condanne. Sulla base di tali dati e delle relazioni dei fornitori, la Commissione presenta entro il 1° febbraio 2028 una relazione sull’applicazione del regolamento, valutando in particolare proporzionalità, condizioni di trattamento e progressi tecnologici.
Atti di esecuzione e procedura di comitato
La Commissione adotta, entro il 1° novembre 2026, un modulo standard per la presentazione delle relazioni dei fornitori mediante atti di esecuzione secondo la procedura consultiva del regolamento (UE) n. 182/2011. È inoltre prevista l’assistenza di un comitato ai sensi dello stesso regolamento.
Durata e applicazione del regolamento
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica fino al 3 aprile 2028. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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