Regolamento (UE) 2026/1807
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1807 della Commissione, del 24 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 per quanto riguarda l'introduzione di nuovi obblighi di comunicazione e la modifica di quelli vigenti
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua i modelli di reporting dell'Unione dell'energia alle novità introdotte da direttive recenti in materia di rinnovabili, efficienza energetica, prestazione energetica degli edifici e mercati del gas e dell'idrogeno. L'intervento mira a semplificare la raccolta dei dati, aumentare la comparabilità tra Stati membri e ridurre gli oneri amministrativi, in vista della prossima tornata di relazioni del 15 marzo 2027. Sono inoltre chiariti e razionalizzati gli obblighi relativi alla graduale eliminazione delle sovvenzioni energetiche, alla povertà energetica, agli audit energetici e all'attuazione di raccomandazioni della Commissione.
Modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 aggiornando e semplificando i modelli e le modalità di comunicazione delle relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima, con nuovi obblighi informativi su rinnovabili, efficienza energetica, mercato interno dell'energia, povertà energetica, sovvenzioni energetiche e raccomandazioni della Commissione.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, in quanto soggetti tenuti a trasmettere le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999. Incide sulla struttura, sul formato, sulle specifiche tecniche e sulla procedura di comunicazione verso la Commissione, mediante i modelli degli allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299, come modificati. Le deroghe transitorie riguardano in particolare le relazioni per gli anni 2024 e 2025 da presentare entro il 15 marzo 2027, nonché la disapplicazione dell'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 per le relazioni da presentare entro il 15 marzo 2029 e per quelle successive.
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1807 della Commissione
Il regolamento aggiorna il sistema di reporting previsto dal regolamento (UE) 2018/1999 per le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima. La finalità dichiarata è integrare nei modelli di comunicazione i nuovi obblighi informativi derivanti dalla normativa recente in materia di rinnovabili, efficienza energetica, edifici, mercato del gas e dell'idrogeno, oltre a semplificare e rendere più comparabili i dati trasmessi dagli Stati membri.
Contesto e finalità
I considerando evidenziano che, dopo due cicli di comunicazione (2023 e 2025), la Commissione ha ritenuto necessario razionalizzare i modelli per eliminare duplicazioni, alleggerire gli oneri di reporting e migliorare la valutazione delle relazioni. Il regolamento è adottato sulla base dell'articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1999 e tiene conto delle modifiche intervenute nelle direttive settoriali, in particolare la direttiva (UE) 2023/2413 sulle rinnovabili, la direttiva (UE) 2023/1791 sull'efficienza energetica, la direttiva (UE) 2024/1275 sulla prestazione energetica nell'edilizia e la direttiva (UE) 2024/1788 sui mercati interni del gas rinnovabile, del gas naturale e dell'idrogeno.
Ambito soggettivo e oggettivo
Gli obblighi riguardano gli Stati membri, che devono compilare e trasmettere le relazioni intermedie nazionali integrate sull'energia e il clima mediante i modelli elettronici previsti dal regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299, come modificato. Le informazioni da comunicare coprono un perimetro ampio: rinnovabili, efficienza energetica, edilizia, povertà energetica, mercato interno dell'energia, sovvenzioni energetiche, infrastrutture energetiche, audit e sistemi di gestione dell'energia, finanziamenti, nonché l'attuazione delle raccomandazioni della Commissione.
Modifiche agli obblighi su energia rinnovabile
L'articolo 1 modifica l'articolo 1 del regolamento del 2022 limitando le informazioni sulle raccomandazioni della Commissione ai casi in cui esse siano effettivamente formulate. Viene poi riformulato l'articolo 8 per consentire la comunicazione delle informazioni di cui all'articolo 8, paragrafo 10, della direttiva (UE) 2023/1791 utilizzando i formati dell'allegato XI.
L'articolo 12 è sostituito per disciplinare in modo più completo la comunicazione sulle politiche e misure finalizzate all'eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche, con particolare attenzione ai combustibili fossili. Il nuovo testo ricomprende varie categorie di sovvenzione: trasferimenti diretti, spesa fiscale, aliquota d'imposta effettiva rispetto a un parametro di riferimento, sottoprezzatura di beni o servizi e meccanismi di sostegno al reddito o ai prezzi.
L'allegato II, come sostituito, amplia e dettaglia in modo significativo il quadro di reporting sulle energie rinnovabili. Le tabelle richiedono dati su quote complessive e settoriali, capacità installata, produzione effettiva, biomassa, biogas, bioliquidi, idrogeno rinnovabile, combustibili rinnovabili di origine non biologica, contributi nei trasporti, intensità delle emissioni di gas serra e informazioni supplementari sulle traiettorie nazionali. Sono previsti campi aggiuntivi per gli anni di riferimento 2025 e successivi, mentre per il 2027 alcuni campi relativi al 2024 restano vuoti.
Modifiche in materia di efficienza energetica
L'articolo 14 è sostituito e introduce obblighi aggiuntivi riguardo all'efficienza energetica. Gli Stati membri devono comunicare le informazioni di cui all'allegato IX, parte 2, lettere e) e da h) a k), del regolamento (UE) 2018/1999 tramite l'allegato XVII, nonché la superficie totale degli edifici riscaldati e raffrescati di proprietà degli enti pubblici, la superficie ristrutturata e il volume di risparmi energetici negli edifici ammissibili di proprietà pubblica.
L'allegato IV riveduto organizza il reporting sull'efficienza energetica in più blocchi: contributo nazionale e traiettoria indicativa dei consumi di energia primaria e finale; tappe e indicatori del piano nazionale di ristrutturazione degli edifici; contributi dei settori edilizio agli obiettivi UE; riduzione dei consumi degli enti pubblici; finanziamenti a favore dell'efficienza energetica; ostacoli agli appalti pubblici efficienti; principio "l'efficienza energetica al primo posto"; ostacoli alla sua attuazione. Le tabelle indicano anche, per alcune voci, termini e dati specifici, come il riferimento al 2021 per il consumo degli enti pubblici e la possibilità di fornire stime fino al 10 ottobre 2027 per determinate categorie.
Povertà energetica
L'articolo 15 viene modificato per riflettere in modo più preciso i progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in povertà energetica. È prevista la facoltà di comunicare indicatori di povertà energetica e la definizione nazionale applicabile. L'allegato XIX distingue tra informazioni quantitative sul numero di famiglie, indicatori e traguardi nazionali, e definizione nazionale con riferimento alla pubblicazione normativa pertinente.
Mercato interno dell'energia e prezzi del gas
L'allegato VI, che riguarda i progressi verso gli obiettivi nazionali nel mercato interno dell'energia, richiede informazioni su interconnettività elettrica, progetti di interesse comune, flessibilità del sistema, partecipazione non discriminatoria ai mercati, partecipazione dei consumatori, adeguatezza del sistema elettrico, competitività del mercato al dettaglio e interventi pubblici sui prezzi. Per il gas, la tabella sui prezzi regolati richiede anche l'indicazione della base giuridica applicabile nella direttiva (UE) 2024/1788 o, per l'elettricità, nella direttiva (UE) 2019/944.
Politiche, misure e finanziamento
L'allegato IX riveduto impone una comunicazione più strutturata sulle politiche e misure nazionali: caratteristiche principali, ambito, settori interessati, gas serra pertinenti, obiettivi, stato di attuazione, periodo di attuazione, soggetti responsabili, indicatori di monitoraggio, progressi, aggiornamenti e basi tecniche. L'allegato XIII, a sua volta, richiede il monitoraggio dei progressi finanziari rispetto alle politiche e misure comunicate, distinguendo tra investimenti iniziali previsti, investimenti effettivi e residui, con la ripartizione tra fondi pubblici nazionali, RRF, altri finanziamenti UE e capitale privato.
Regimi obbligatori, misure alternative e misure fiscali in materia di efficienza energetica
L'allegato X è profondamente riorganizzato per coprire: regimi obbligatori di efficienza energetica ex articolo 7 bis della direttiva 2012/27/UE e articolo 9 della direttiva (UE) 2023/1791; misure alternative ex articolo 7 ter della direttiva 2012/27/UE e articolo 10 della direttiva (UE) 2023/1791; e misure fiscali. La comunicazione deve includere metodologia di calcolo, addizionalità, rilevanza, sovrapposizioni e doppio conteggio, durata delle azioni, monitoraggio e verifica, indipendenza dei valutatori, pubblicazione dei risparmi, sanzioni e norme di qualità.
Per le misure fiscali sono richiesti anche elementi specifici sulla definizione dello scenario controfattuale, l'eventuale considerazione delle elasticità di breve e lungo periodo, l'indipendenza del valutatore e la limitazione ai risparmi ottenuti da azioni effettuate tra il 31 dicembre 2020 e il 31 dicembre 2030.
Risparmi energetici realizzati
L'allegato XI stabilisce il formato per comunicare i risparmi energetici realizzati nell'anno X-2 e nell'anno X-3 ai sensi dell'articolo 7 della direttiva 2012/27/UE e dell'articolo 8 della direttiva (UE) 2023/1791. La tabella distingue i risparmi conseguiti tramite il regime obbligatorio, le misure alternative e le azioni per alleviare la povertà energetica, includendo informazioni sulle famiglie vulnerabili e sui risparmi cumulativi dal 2021.
Obblighi in materia di rinnovabili: garanzie di origine e biomassa
L'allegato XVI introduce ulteriori obblighi di comunicazione sulle garanzie di origine per elettricità, gas e riscaldamento/raffrescamento da fonti rinnovabili, includendo dati sulle garanzie rilasciate e annullate e sulle misure contro frodi e per l'affidabilità del sistema. Lo stesso allegato richiede inoltre informazioni sugli impatti del maggiore uso di biomassa e altre rinnovabili su prezzi, uso del suolo, biodiversità, acqua, suolo e qualità dell'aria, oltre a dati su frodi nella catena di custodia, quote di rifiuti biodegradabili nei termovalorizzatori, quantità di biomassa solida utilizzata per l'energia, e import/export previsti di combustibili rinnovabili di origine non biologica.
Disposizioni transitorie e decorrenza
L'articolo 2 introduce una deroga specifica per le relazioni del 2024 e 2025 da presentare entro il 15 marzo 2027, consentendo l'uso di determinati formati alternativi per i dati sugli edifici pubblici. Inoltre, l'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 non si applica alle relazioni da presentare entro il 15 marzo 2029 e a quelle successive. Ai sensi dell'articolo 3, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei modelli di comunicazione
Sostituisce o sopprime numerosi articoli e allegati del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 per recepire nuovi obblighi informativi derivanti, tra l'altro, dalle direttive (UE) 2023/2413, 2023/1791, 2024/1275 e 2024/1788. Vengono aggiornati gli allegati II, IV, VI, IX, X, XI, XIII, XV, XVI, XVII, XIX e XXII, mentre gli allegati VIII e XVIII sono soppressi.
Nuovi obblighi in materia di rinnovabili
Riformula la comunicazione su energia rinnovabile, ampliando i dati da trasmettere su quote settoriali, capacità installata, contributi effettivi per elettricità, riscaldamento/raffrescamento, trasporti e industria, nonché su biomassa, biocarburanti, combustibili rinnovabili di origine non biologica e idrogeno rinnovabile. L'allegato II riveduto include tabelle dettagliate su produzione, consumi, import/export di combustibili RFNBO, impatti, frodi, biomassa e traiettorie nazionali.
Obblighi aggiuntivi in materia di efficienza energetica
Sostituisce l'articolo 14 e aggiorna i relativi allegati per richiedere dati su contributi nazionali e traiettorie di consumo di energia primaria e finale, ristrutturazione degli edifici pubblici, riduzione dei consumi degli enti pubblici, finanziamenti per l'efficienza energetica, appalti pubblici efficienti, principio dell'"efficienza energetica al primo posto" e ostacoli alla sua attuazione. La comunicazione deve seguire i formati dell'allegato IV e dell'allegato XVII.
Povertà energetica
Modifica l'articolo 15 per rafforzare la comunicazione sui progressi verso l'obiettivo indicativo nazionale di riduzione del numero di famiglie in povertà energetica, consentendo inoltre la trasmissione di indicatori e della definizione nazionale di povertà energetica nei formati dell'allegato XIX.
Eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche
Sostituisce l'articolo 12 introducendo un quadro più preciso per riferire sulle politiche e misure di eliminazione graduale delle sovvenzioni energetiche, in particolare per i combustibili fossili, e sui progressi verso gli obiettivi nazionali. La tabella dell'allegato XV richiede anche informazioni su settore, scopo, vettore energetico, categoria di sovvenzione, periodo di attuazione, volume e fonti di finanziamento.
Attuazione delle raccomandazioni della Commissione
Riscrive l'articolo 17 imponendo agli Stati membri di comunicare, con l'allegato XXII, le politiche e misure adottate o previste per dare seguito alle raccomandazioni della Commissione adottate ai sensi del regolamento (UE) 2018/1999, inclusi eventuali calendari e motivazioni del mancato seguito, totale o parziale.
Disposizioni transitorie per le relazioni 2027 e 2029
Per le relazioni relative agli anni 2024 e 2025 da presentare entro il 15 marzo 2027, gli Stati membri possono usare, in deroga, i vecchi o i nuovi formati per alcune informazioni sugli edifici pubblici e sugli edifici di proprietà degli enti pubblici. L'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 9 del regolamento di esecuzione (UE) 2022/2299 cessa per le relazioni da presentare entro il 15 marzo 2029 e per quelle successive.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 24 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1881
- Regolamento · 24 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1803
- Regolamento · 24 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1853
- Regolamento · 24 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1777
- Regolamento · 24 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1802
- Regolamento · 24 lug 2026Regolamento (UE) 2026/1806
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →