Regolamento (UE) 2026/1777
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1777 della Commissione, del 24 luglio 2026, relativo al rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso [titolare dell’autorizzazione: ADM International Sarl, rappresentata nell’Unione da ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V.] e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rinnova l’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum per i polli da ingrasso, aggiornandone le condizioni d’uso e confermando un tenore minimo di impiego pari a 100 mg/kg di mangime completo. Contestualmente attribuisce la titolarità dell’autorizzazione ad ADM International Sarl, rappresentata nell’Unione da ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V., e abroga il precedente regolamento di esecuzione del 2015. Sono previste misure transitorie per consentire lo smaltimento delle scorte di additivo, premiscele, mangimi composti e materie prime prodotti ed etichettati secondo la disciplina previgente.
Rinnovo dell’autorizzazione di un preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum come additivo per mangimi destinati ai polli da ingrasso, con abrogazione del precedente regolamento di esecuzione n. 2015/1490.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori del settore dei mangimi, al titolare dell’autorizzazione e, in via indiretta, ai produttori, etichettatori, distributori e utilizzatori di mangimi, premiscele e additivo contenenti il preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum. Riguarda esclusivamente i polli da ingrasso e l’additivo classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici". Ha efficacia nell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; prevede inoltre un regime transitorio per prodotti realizzati ed etichettati prima del 16 agosto 2026, con termini specifici fino al 16 febbraio 2027 e al 16 agosto 2027. Non disciplina altre specie animali né altri usi del preparato oltre a quelli autorizzati.
Rinnovo dell’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum
Il regolamento rinnova l’autorizzazione di un preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum per l’impiego nei mangimi destinati ai polli da ingrasso, in attuazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. La Commissione si fonda sul parere EFSA del 19 novembre 2025 e conferma che, alle condizioni autorizzate, il prodotto resta sicuro per specie bersaglio, consumatori e ambiente; introduce inoltre prescrizioni di protezione per gli utilizzatori e un regime transitorio per la gestione delle scorte.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento si inserisce nel sistema autorizzatorio del regolamento (CE) n. 1831/2003, richiamato quale base giuridica e procedurale per il rinnovo delle autorizzazioni degli additivi per mangimi. Il considerando evidenzia che il precedente regime era stato stabilito dal regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490, valido per 10 anni, e che la nuova decisione segue una domanda di rinnovo presentata ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il provvedimento riguarda esclusivamente il preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum autorizzato come additivo per mangimi per i polli da ingrasso. L’additivo è classificato nella categoria "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", con specifico riferimento al miglioramento dei parametri di rendimento. Il nuovo titolare dell’autorizzazione è ADM International Sarl, rappresentata nell’Unione da ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V.
Condizioni tecniche dell’autorizzazione
L’allegato definisce la composizione del preparato e i limiti quantitativi dei suoi componenti:
- carvacrolo: 4,5-5,5%;
- cinnamaldeide: 2,7-3,3%;
- oleoresine di capsicum: almeno 2%, con capsaicina e diidrocapsaicina complessivamente allo 0,11-0,15%.
L’additivo è in forma solida e il suo controllo analitico è effettuato mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID) per la quantificazione di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina.
Sicurezza, utilizzo e misure di protezione
La Commissione riporta che l’EFSA ha confermato la sicurezza del preparato per animali bersaglio, consumatori e ambiente alle condizioni d’uso autorizzate. Per gli utilizzatori, tuttavia, l’additivo è qualificato come irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e come sensibilizzante cutaneo. Per questo motivo gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire i rischi; ove tali misure non bastino, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
La Commissione richiama inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo non può essere impiegato insieme ad altre fonti di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina.
Valutazione dell’efficacia e monitoraggio
Nel contesto del rinnovo non è stata richiesta una nuova valutazione dell’efficacia, poiché la domanda non conteneva modifiche o integrazioni delle condizioni originarie che incidessero su tale profilo. L’EFSA non ha ritenuto necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio successivo all’immissione sul mercato.
Abrogazione del precedente regime e disciplina transitoria
Il regolamento abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490, che costituiva la precedente base autorizzatoria. Per evitare interruzioni commerciali è previsto un periodo transitorio:
- il preparato e le premiscele prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027, in conformità alle norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte;
- i mangimi composti e le materie prime per mangimi contenenti l’additivo, se prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2027 secondo la disciplina previgente, possono parimenti essere commercializzati e utilizzati fino a esaurimento scorte.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Rinnovo dell’autorizzazione e condizioni d’uso
L’autorizzazione del preparato di carvacrolo, cinnamaldeide e oleoresine di capsicum è rinnovata per la categoria "additivi zootecnici" e il gruppo funzionale "altri additivi zootecnici", alle condizioni stabilite nell’allegato. Per i polli da ingrasso è previsto un tenore minimo di 100 mg/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%.
Cambio del titolare dell’autorizzazione
Il titolare dell’autorizzazione è designato come ADM International Sarl, rappresentata nell’Unione da ADM Specialty Ingredients (Europe) B.V., in sostituzione della precedente intestazione indicata nel regime autorizzativo originario.
Composizione, identificazione e metodo analitico
L’additivo è identificato con il numero 4d11 ed è una forma solida composta da carvacrolo al 4,5-5,5%, cinnamaldeide al 2,7-3,3% e oleoresine di capsicum almeno al 2%, con capsaicina e diidrocapsaicina complessivamente allo 0,11-0,15%. Il controllo quantitativo dei componenti nell’additivo avviene mediante gascromatografia con rivelatore a ionizzazione di fiamma (GC-FID).
Obblighi di impiego e misure di sicurezza
Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico. L’additivo non deve essere usato con altre fonti di carvacrolo, cinnamaldeide, capsaicina e diidrocapsaicina. Gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per evitare i rischi per gli utilizzatori; se ciò non basta, devono essere utilizzati dispositivi di protezione individuale per vie respiratorie, occhi e pelle.
Valutazione di sicurezza e assenza di nuova valutazione dell’efficacia
La Commissione fa proprio il parere EFSA del 19 novembre 2025, secondo cui l’additivo è sicuro per le specie bersaglio, i consumatori e l’ambiente nelle condizioni d’uso autorizzate. L’EFSA lo considera irritante per pelle, occhi e vie respiratorie e sensibilizzante cutaneo; non ritiene necessarie prescrizioni specifiche di monitoraggio post-immissione. Il rinnovo non richiede una nuova valutazione dell’efficacia perché la domanda non introduce modifiche che incidano su tale profilo.
Abrogazione del precedente regolamento
Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/1490 è abrogato a seguito del rinnovo dell’autorizzazione.
Misure transitorie
Il preparato autorizzato dal regolamento abrogato e le premiscele che lo contengono, prodotti ed etichettati prima del 16 febbraio 2027 secondo le norme applicabili prima del 16 agosto 2026, possono essere immessi sul mercato e utilizzati fino a esaurimento scorte. Lo stesso vale per mangimi composti e materie prime per mangimi contenenti l’additivo, se prodotti ed etichettati prima del 16 agosto 2027 secondo le norme previgenti.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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