Regolamento (UE) 2026/1802
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1802 della Commissione, del 24 luglio 2026, che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 per quanto riguarda il nome del titolare dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588 come additivo per mangimi
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 limitatamente al nome del titolare dell’autorizzazione dell’additivo per mangimi in questione, sostituendo Puratos con EW Nutrition GmbH. La modifica è qualificata come puramente amministrativa e non richiede una nuova valutazione scientifica dell’additivo. È inoltre previsto un regime transitorio per consentire la commercializzazione e l’uso delle scorte già prodotte ed etichettate prima dell’entrata in vigore.
Modifica meramente amministrativa del titolare dell’autorizzazione di un additivo per mangimi a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588, da Puratos a EW Nutrition GmbH.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’additivo per mangimi costituito da endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588, già autorizzato dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324. Incide sui termini dell’autorizzazione ai fini della commercializzazione e dell’etichettatura nell’Unione europea, con efficacia diretta in tutti gli Stati membri. Prevede inoltre una disciplina transitoria per le scorte dell’additivo prodotte ed etichettate prima dell’entrata in vigore, che possono restare sul mercato e essere utilizzate fino a esaurimento.
Modifica del titolare dell’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1802 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324, che aveva autorizzato come additivo per mangimi un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588. La finalità dell’intervento è esclusivamente quella di aggiornare il nome del titolare dell’autorizzazione, passando da Puratos a EW Nutrition GmbH.
Contesto normativo e presupposti
La modifica è adottata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003 sugli additivi destinati all’alimentazione animale. Dalla motivazione del regolamento emerge che la richiesta del titolare è stata considerata di natura puramente amministrativa e, proprio per questo, non ha comportato una nuova valutazione scientifica dell’additivo. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda.
Modifiche apportate al regolamento (UE) 2019/1324
L’articolo 1 dispone la sostituzione del nome "Puratos" con "EW Nutrition GmbH" sia nel titolo del regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324, sia nell’allegato, seconda colonna. Ne deriva che i diritti di commercializzazione e la titolarità formale dell’autorizzazione vengono ricondotti al nuovo soggetto indicato.
Misura transitoria per le scorte esistenti
L’articolo 2 introduce una clausola transitoria a tutela della continuità di mercato. L’additivo prodotto ed etichettato prima dell’entrata in vigore del regolamento, purché conforme alla normativa applicabile fino a quel momento, può continuare a essere commercializzato e utilizzato fino a esaurimento delle scorte. La scelta è giustificata dall’assenza di motivi di sicurezza che richiedano l’applicazione immediata della modifica.
Entrata in vigore e efficacia negli Stati membri
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica del titolare dell’autorizzazione
Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 è modificato sostituendo, nel titolo e nell’allegato (seconda colonna), il nome "Puratos" con "EW Nutrition GmbH". La modifica concerne l’autorizzazione dell’endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588 come additivo per mangimi.
Natura amministrativa della modifica
La variazione del nome del titolare dell’autorizzazione è espressamente qualificata come modifica puramente amministrativa, senza necessità di nuova valutazione dell’additivo. L’Autorità europea per la sicurezza alimentare è stata informata della domanda presentata ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1831/2003.
Misura transitoria
L’additivo per mangimi prodotto ed etichettato prima della data di entrata in vigore, in conformità alle regole applicabili anteriormente, può continuare a essere immesso sul mercato e utilizzato fino a esaurimento delle scorte.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di esecuzione dell’Unione, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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