Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2026/1806

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1806 della Commissione, del 24 luglio 2026, che modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 per quanto riguarda la classificazione della sostanza gonadotropina corionica equina ricombinante in relazione al suo limite massimo di residui negli alimenti di origine animale

Normativa europea32026R1806

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna l’elenco europeo delle sostanze farmacologicamente attive soggette a valutazione dei residui negli alimenti di origine animale, includendovi la gonadotropina corionica equina ricombinante (reCG) con classificazione "LMR non richiesto". La modifica discende dalla valutazione dell’Agenzia europea per i medicinali e dal parere del comitato per i medicinali veterinari, che hanno ritenuto non necessaria un’ulteriore valutazione dei residui. L’intervento ha natura meramente tecnica e adegua il regolamento (UE) n. 37/2010 alla specifica valutazione scientifica effettuata. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e si applica direttamente in tutta l’Unione.

Modifica il regolamento (UE) n. 37/2010 inserendo la gonadotropina corionica equina ricombinante (reCG) tra le sostanze per le quali non è richiesto un limite massimo di residui negli alimenti di origine animale.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione, ai fini dei limiti massimi di residui (LMR), della sostanza biologica gonadotropina corionica equina ricombinante (reCG) e dei suoi analoghi ricombinanti della gonadotropina sierica di cavalla gravida, destinati all’uso in medicinali veterinari per animali da produzione alimentare. L’effetto riguarda tutte le specie da produzione alimentare, con classificazione "LMR non richiesto" nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri e entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010 in materia di LMR per reCG

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/1806 della Commissione aggiorna l’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010, che contiene l’elenco delle sostanze farmacologicamente attive e la relativa classificazione ai fini dei limiti massimi di residui (LMR) negli alimenti di origine animale. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 470/2009 e sulla valutazione scientifica dell’EMA, che ha ritenuto non necessaria un’ulteriore valutazione dei residui per la sostanza reCG.

Contesto normativo e presupposti scientifici

La Commissione richiama il quadro del regolamento (CE) n. 470/2009, che disciplina le procedure per la determinazione degli LMR per sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari per animali da produzione alimentare e per i biocidi nel settore zootecnico. Sono inoltre richiamati i principi metodologici del regolamento (UE) 2018/782, il quale distingue il trattamento delle sostanze biologiche a seconda che siano o meno analoghe a sostanze chimiche.

Per le sostanze biologiche non analoghe a sostanze chimiche, l’allegato I, sezioni I.6 e I.7 del regolamento (UE) 2018/782 prevede una valutazione caso per caso e, se del caso, la possibilità di classificazione come "LMR non richiesto". In questo contesto, Syn Vet-Pharma Ireland Limited ha presentato domanda il 19 dicembre 2025 per la gonadotropina corionica equina ricombinante (reCG). Il 16 aprile 2026 il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che non occorre un’ulteriore valutazione degli LMR e che la sostanza può essere inclusa nella tabella 1 con la classificazione "LMR non richiesto".

Modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 conformemente all’allegato del nuovo regolamento. La nuova voce inserita in tabella 1 riguarda la "gonadotropina corionica equina ricombinante (reCG, analoghi ricombinanti della gonadotropina sierica di cavalla gravida) - sostanza biologica che non è analoga a una sostanza chimica".

La classificazione risultante è la seguente:

  • residuo marcatore: non pertinente;
  • specie animale: tutte le specie da produzione alimentare;
  • LMR: "LMR non richiesto";
  • tessuti campione: non pertinente;
  • altre disposizioni ex articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009: nessuna;
  • classificazione terapeutica: nessuna.

Effetti pratici per gli operatori

Sul piano operativo, la modifica comporta che la sostanza reCG è riconosciuta a livello UE come sostanza per la quale non è richiesto un limite massimo di residui negli alimenti di origine animale. Per i professionisti del settore veterinario e agroalimentare ciò significa che la sostanza, nei limiti della disciplina applicabile ai medicinali veterinari, non è assoggettata alla fissazione di un LMR specifico nella tabella del regolamento (UE) n. 37/2010.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come usualmente previsto per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 470/2009, in particolare dell’articolo 14 in combinato disposto con l’articolo 17. La finalità è determinare/aggiornare i limiti massimi di residui (LMR) delle sostanze farmacologicamente attive destinate ai medicinali veterinari per animali da produzione alimentare e ai biocidi nel settore zootecnico.

Valutazione scientifica della sostanza reCG

Syn Vet-Pharma Ireland Limited ha presentato il 19 dicembre 2025 una domanda di valutazione per la sostanza biologica non analoga a una sostanza chimica gonadotropina corionica equina ricombinante (reCG). Il 16 aprile 2026 il comitato per i medicinali veterinari ha concluso che non è necessaria un’ulteriore valutazione degli LMR e che la sostanza può essere inclusa nella tabella 1 dell’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 con la classificazione "LMR non richiesto".

Modifica del regolamento (UE) n. 37/2010

L’allegato del regolamento (UE) n. 37/2010 è modificato inserendo, in ordine alfabetico nella tabella 1, la voce relativa alla gonadotropina corionica equina ricombinante (reCG, analoghi ricombinanti della gonadotropina sierica di cavalla gravida), qualificata come sostanza biologica non analoga a una sostanza chimica.

Contenuto della nuova voce in tabella 1

Per la sostanza inserita sono indicati: residuo marcatore "non pertinente"; specie animale: tutte le specie da produzione alimentare; LMR: "LMR non richiesto"; tessuti campione: "non pertinente"; altre disposizioni ai sensi dell’articolo 14, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 470/2009: "nessuna"; classificazione terapeutica: "nessuna".

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemedicinali veterinarisicurezza alimentareresidui di sostanze farmacologicamente attive

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.