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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16285/2023 del 08/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con cui erano stati recuperati maggiori ricavi e irrogate imposte IRES, IRAP e IVA. La commissione tributaria provinciale aveva accolto solo in parte il ricorso della società, riducendo di euro 4.000,00 la pretesa per l'esclusione dell'IVA sui maggiori ricavi per prestazioni specialistiche e riducendo le sanzioni. La commissione tributaria regionale, investita dall'appello della contribuente, aveva rigettato l'impugnazione. In cassazione la società ha articolato quattro motivi: 1) violazione dell'art. 7 L. 212/2000 per difetto di chiarezza e motivazione dell'atto impositivo; 2) omesso esame di un fatto decisivo e violazione dell'art. 116 c.p.c., per non avere il giudice di merito affrontato la legittimità dell'accertamento sotto il profilo formale e metodologico; 3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 132, n. 4, c.p.c.; 4) violazione dell'art. 2730 c.c. per avere attribuito valore confessorio alle dichiarazioni del legale rappresentante rese in sede di verifica della Guardia di Finanza. Prima della decisione la ricorrente ha depositato istanza di rinuncia agli atti per intervenuta definizione agevolata delle pendenze tributarie ex art. 6 del d.l. 193/2016, convertito dalla l. 225/2016, dichiarando di non avere più interesse alla prosecuzione del giudizio.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della società alla definizione agevolata delle controversie tributarie e della correlata rinuncia al giudizio. Ha quindi dichiarato estinto il giudizio ai sensi dell'art. 6 del d.l. 193/2016, richiamando l'orientamento secondo cui l'ammissione alla procedura di definizione agevolata equivale, per il ricorrente, a rinuncia al ricorso; in ogni caso, la definizione agevolata determina l'estinzione ex lege delle liti pendenti. Le spese sono state poste a carico della parte che le ha anticipate, e non è stata disposta la condanna al doppio contributo unificato per effetto dell'adesione alla procedura agevolata.

Norme richiamate

  • art. 7 L. 212/2000

    richiamato come parametro di legittimità dell'obbligo di chiarezza e motivazione degli atti dell'amministrazione finanziaria, ma non esaminato nel merito per la sopravvenuta estinzione del giudizio

  • art. 116 c.p.c.

    invocato per contestare la valutazione delle prove e l'omesso esame del contenuto dell'accertamento

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    dedotto quale vizio di nullità della sentenza per carenza di motivazione

  • art. 2730 c.c.

    richiamato per censurare l'efficacia probatoria attribuita alle dichiarazioni del legale rappresentante rese in verifica

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    indicate come norme processuali che fondavano i motivi di ricorso per cassazione

  • art. 6 del decreto legge n. 193 del 2016

    considerato quale base della definizione agevolata delle liti tributarie, con effetto di rinuncia/estinzione del giudizio

  • art. 391 c.p.c.

    richiamato per l'estinzione del giudizio in presenza di rinuncia al ricorso

  • art. 46, comma 3, del decreto legislativo n. 546/1992

    richiamato per regolare le spese in caso di estinzione del giudizio tributario

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    richiamato per escludere la condanna al raddoppio del contributo unificato in presenza di definizione agevolata

Massime di principio

  • L'adesione alla definizione agevolata delle controversie tributarie, quando comporti l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti, determina l'estinzione del processo di cassazione senza esame dei motivi di ricorso.
  • L'attestazione di ammissione alla procedura di definizione agevolata può valere, per il ricorrente, come rinuncia inequivoca al ricorso anche in assenza di una formula di rinuncia ulteriormente espressa.
  • La definizione agevolata della lite esclude, in linea di principio, la condanna al doppio contributo unificato.
  • In caso di estinzione del giudizio tributario per definizione agevolata, le spese seguono la regola dettata dal processo tributario e sono poste a carico della parte che le ha anticipate.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioSpese di liteImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

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