Sentenza n. 2353/2026 - Palermo, Sezione 4
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Marsala, Sezione Lavoro, che aveva condannato l’amministrazione al pagamento di € 1.500 a titolo di bonus Carta del Docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza definitiva del Tribunale di Marsala, che aveva riconosciuto il suo diritto al pagamento di € 1.500 per il bonus Carta del Docente relativo agli anni scolastici 2022/2023, 2023/2024 e 2024/2025. La sentenza era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 17 giugno 2025, ed era stata notificata al Ministero il 6 maggio 2025. La ricorrente ha dedotto l’inadempimento dell’amministrazione, dopo il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l’esecuzione delle condanne pecuniarie contro le pubbliche amministrazioni.
La decisione
Il TAR ha ritenuto ammissibile il giudizio di ottemperanza anche per una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, ai sensi dell’art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. Ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Marsala, il rispetto del termine dilatorio di 120 giorni decorrente dalla notificazione all’amministrazione e l’inadempimento del Ministero. Il ricorso è stato quindi accolto, con ordine al Ministero di pagare le somme riconosciute dal giudicato entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. È stato inoltre nominato, per l’eventuale ulteriore inadempimento, un commissario ad acta individuato nel Direttore Generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega e con ulteriori sessanta giorni per provvedere su istanza della parte. Il commissario opera senza compenso ulteriore, in applicazione analogica della disciplina sull’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale. Il TAR ha altresì applicato una penalità di mora, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrente dalla notificazione della sentenza all’amministrazione e fino all’adempimento spontaneo o, in mancanza, fino alla decorrenza dell’efficacia della nomina del commissario ad acta. Il Ministero è stato condannato anche alle spese di lite, liquidate in € 500, oltre accessori.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Disciplinano il giudizio di ottemperanza e consentono di ottenere l’esecuzione del giudicato.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Rende ammissibile il giudizio di ottemperanza per le sentenze passate in giudicato del giudice ordinario.
art. 14 d.l. 669/1996
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni per l’esecuzione delle condanne pecuniarie nei confronti delle pubbliche amministrazioni, termine rispettato nel caso concreto.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell’ottemperanza di disporre una penalità di mora per incentivare l’adempimento del giudicato; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 5-sexies, comma 8, l. 89/2001
La regola sull’assenza di compenso aggiuntivo per il commissario ad acta, prevista per l’ottemperanza dei decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile per analogia alle condanne al pagamento di somme di denaro.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
Costituisce il fondamento normativo del bonus Carta del Docente riconosciuto dal giudicato da eseguire.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l’esecuzione di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario, purché il titolo giudiziale sia definitivo e siano rispettati gli ulteriori presupposti di legge.
- In presenza di una condanna pecuniaria definitiva e dell’inadempimento dell’amministrazione, il giudice dell’ottemperanza può ordinare il pagamento entro un termine determinato e disporre, per l’ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta.
- La nomina del commissario ad acta può essere disposta già nella sentenza di ottemperanza, con previsione delle modalità e dei termini dell’intervento sostitutivo subordinato all’ulteriore mancato adempimento dell’amministrazione.
- La penalità di mora prevista dall’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute in base al giudicato, con decorrenza dalla notificazione della sentenza di ottemperanza e cessazione al momento dell’adempimento o dell’effettiva operatività del commissario ad acta.
- La regola secondo cui il commissario ad acta non percepisce un compenso ulteriore in ragione dell’onnicomprensività della retribuzione dirigenziale può essere applicata analogicamente anche all’esecuzione di condanne pecuniarie diverse da quelle previste dalla disciplina originaria.
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