Cassazione Penale, Sentenza n. 8392/2025 del 28/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza per vizi di motivazione e violazione di legge: 1) contesta la sussistenza dei gravi indizi in relazione al reato di turbativa d'asta (art. 353 c.p.), rilevando che le intercettazioni non dimostrerebbero minacce efficaci né l'effetto concreto di alterazione della gara; 2) contesta la sussistenza dei gravi indizi per il reato di scambio elettorale politico mafioso (art. 416-ter c.p.), deducendo che non sarebbe stato dimostrato il pactum sceleris, la concreta utilità promessa (o erogata) e che molte intercettazioni hanno toni ironici o ambigui; 3) contesta l'asserita qualificazione della nomina dell'assessore Comis come "utilità" oggettiva per il clan, lamentando temporalità e ruolo non provati; infine denuncia l'omesso confronto del Tribunale del riesame con le ragioni del G.I.P. che aveva escluso la gravità indiziaria per taluni capi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato al Tribunale del riesame di Catania chiedendo una nuova motivazione. La Corte ha rilevato che il Tribunale del riesame non ha sufficientemente confrontato e superato le ragioni del rigetto del G.I.P., non ha chiarito in che cosa consista concretamente la "turbativa" ai sensi dell'art. 353 c.p. né ha dimostrato con adeguata motivazione l'esistenza di gravi indizi relativi allo scambio elettorale-politico-mafioso (art. 416-ter c.p.). Perciò ha disposto l'annullamento con rinvio affinché il giudice del riesame indichi con precisione il ruolo del ricorrente e le modalità in cui le condotte avrebbero alterato la libera concorrenza o costituito scambio elettorale mafioso.
Norme richiamate
art. 353 cod. pen. (turbativa d'asta)
La Corte ribadisce che per integrare il reato occorre l'idoneità concreta delle condotte a cagionare un pericolo per la libera concorrenza e l'alterazione del corso degli incanti; non sono sufficienti mere condotte preparatorie o elementi meramente potenziali: il giudice deve indicare come si sia determinata la turbativa e il ruolo specifico dell'indagato
art. 416-ter cod. pen. (scambio elettorale politico mafioso)
«Chiunque accetta, direttamente o a mezzo di intermediari, la promessa di procurare voti da parte di soggetti appartenenti alle associazioni di cui all'art. 416-bis cod. pen. o mediante le modalità di cui al terzo comma dell'art. 416-bis cod. pen., in cambio dell'erogazione o della promessa di erogazione di denaro o di qualunque altra utilità o in cambio della disponibilità a soddisfare gli interessi o le esigenze dell'associazione mafiosa, è punito con la pena stabilita nel primo comma dell'art. 416-bis cod. pen. La stessa pena si applica a chi promette, direttamente o a mezzo di intermediari, di procurare voti nei casi di cui al primo comma (...) »
La modifica del 2019 amplia il novero delle condotte sanzionate: rileva la provenienza dei voti da soggetti mafiosi anche in assenza del "metodo mafioso"; "utilità" va intesa in senso ampio (qualsiasi vantaggio). Tuttavia, in sede cautelare occorre dimostrare i gravi indizi dell'accordo illecito, la significativa concretezza del pactum sceleris e l'effettivo o promesso vantaggio oggettivabile
art. 416-bis cod. pen. (associazione mafiosa)
Richiamato come norma che qualifica l'aggravante e l'ambito soggettivo: l'uso dell'aggravante mafiosa richiede congrua prova del vincolo associativo e del suo ruolo nelle condotte contestate; la Corte richiede cautela nel collegare automaticamente atti a finalità mafiose senza adeguata dimostrazione
art. 110 cod. pen. (concorso di persone nel reato)
Usato per evidenziare la partecipazione concorrente al reato contestato; la Corte richiede individuazione dei ruoli e del contributo colposo o doloso di ciascun concorrente
Legge 21 maggio 2019, n. 43 (modifica art. 416-ter c.p.)
Testo della novella riportato nella decisione (vedi art. 416-ter sopra)
La Corte richiama la novella legislativa per spiegare il nuovo campo di applicazione dell'art. 416-ter: si sottolinea che la norma ora punisce anche l'accettazione di promesse di voti provenienti da soggetti mafiosi indipendentemente dalle modalità di condizionamento, ma che ciò non esime il giudice dall'esigere prove adeguate del pactum e dell'utilità concreta
art. 512-bis cod. pen.
Norma menzionata tra i capi contestati ma per la quale il G.I.P. aveva escluso la gravìa indiziaria; la Cassazione non si sofferma nel merito sostanziale ma rileva la necessità che il giudice chiarisca le ragioni della propria diversa valutazione se intende riformare il G.I.P.
Massime di principio
- Se il giudice del riesame ribalta la decisione del G.I.P. sul provvedimento cautelare deve svolgere un "confronto critico" puntuale con le ragioni del rigetto e motivare autonomamente e dettagliatamente le ragioni del ribaltamento
- Per il reato di turbativa d'asta (art. 353 c.p.) non basta la mera attività preparatoria o atti potenzialmente idonei: occorre motivare come e perché le condotte abbiano concretamente rischiato di alterare la libera concorrenza o l'esito dell'incanto
- Per lo scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) la novellata fattispecie amplia le utilità rilevanti e la fonte dei voti, ma in sede cautelare rimane necessario dimostrare, con gravi indizi, l'esistenza di un accordo serio e concreto e una utilità effettiva o promettente attribuibile al candidato
- Nell'uso delle intercettazioni il giudice deve: a) verificare l'identità degli interlocutori; b) valutare il contesto e i toni (ironia, battuta) e confrontare espressamente le interpretazioni difensive; c) non fondare la misura su enunciazioni ambigue o isolate senza riscontri oggettivi
- La dimostrazione dell'interferenza mafiosa richiede elementi probatori specifici che colleghino efficacemente l'associazione, l'azione concreta (es. minaccia) e l'alterazione dell'azionamento concorrenziale o la concreta utilità promessa: l'assenza di escussione di testi chiave o di riscontri oggettivi indebolisce fortemente la richiesta cautelare
- La temporalità di conversazioni o incontri rispetto alla consultazione elettorale è un elemento da valutare congiuntamente ad altri indici; non è di per sé decisiva, ma l'assenza di altri riscontri concreti rende l'accertamento più debole
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8263/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8265/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8266/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8267/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8268/2025 del 28/02/2025
- Sentenza penale · 28 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 8269/2025 del 28/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →