Sentenza del 31/05/2017 n. 2431 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
IMPOSTA SULLE SUCCESSIONI E DONAZIONE - DONAZIONE - Remissione di debiti - Donazione diretta - Presupposto - Sussiste - Registro - Presupposto - Non sussiste.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa remissione del debito, qualora integri una donazione diretta sotto il profilo della forma e del contenuto, è soggetta all'imposta sulle successioni e donazioni. Non è invece dovuta una nuova imposta di registro sulla remissione, poiché il relativo presupposto impositivo è già stato assolto con riferimento all'atto originario che aveva generato il debito.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguarda il trattamento fiscale della remissione di un debito quando essa presenta i requisiti formali e sostanziali di una donazione diretta. La questione era stabilire se l'operazione dovesse essere assoggettata all'imposta di registro oppure all'imposta sulle successioni e donazioni. È stato ritenuto applicabile il regime delle donazioni, poiché la remissione costituisce un atto di liberalità, mentre l'imposta di registro era già stata applicata all'atto originario da cui era sorto il debito.
Norme richiamate
Imposta sulle successioni e donazioni
Si applica alla remissione del debito quando questa presenta i requisiti di una donazione diretta, cioè quando realizza una liberalità patrimoniale con le forme e il contenuto propri della donazione.
Imposta di registro
Non si applica nuovamente alla remissione del debito se l'imposta è già stata pagata sull'atto originario dal quale il debito era sorto; la remissione non costituisce, in tale caso, un autonomo presupposto per una duplicazione dell'imposizione di registro.
Massime di principio
- Per qualificare fiscalmente una remissione di debito occorre verificare la sua effettiva natura: se realizza una liberalità e rispetta i requisiti della donazione diretta, si applica l'imposta sulle successioni e donazioni.
- L'imposta di registro già assolta sull'atto originario non deve essere duplicata per effetto della successiva remissione del debito.
- La qualificazione civilistica dell'atto, inclusi forma, contenuto e intento di liberalità, è determinante per individuare il corretto regime fiscale.
- In situazioni analoghe è necessario distinguere tra una remissione con funzione meramente solutoria o commerciale e una remissione gratuita avente natura di donazione: solo quest'ultima ricade, secondo il principio enunciato, nell'imposta sulle successioni e donazioni.
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