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Sentenza

Sentenza n. 2322/2026 - Roma, Sezione 5Q

Per la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI in ordine alla richiesta di un appuntamento per la presentazione della domanda di visto per motivi di studio ai sensi.

Giustizia amministrativa202513394

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. V quaterSentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato sulla richiesta di appuntamento per la presentazione della domanda di visto d'ingresso per motivi di studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito per ottenere la dichiarazione di illegittimità del silenzio serbato dal MAECI e dalla competente rappresentanza diplomatica italiana a Islamabad sulla richiesta di un appuntamento finalizzato alla formalizzazione della domanda di visto d'ingresso in Italia per motivi di studio. Nelle more del giudizio, la sede diplomatica ha convocato il ricorrente per formalizzare l'istanza di visto, determinando l'avvio del relativo procedimento amministrativo.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, poiché l'Amministrazione, nelle more del giudizio, ha dato seguito alla richiesta del ricorrente convocandolo per la formalizzazione della domanda di visto e avviando il procedimento amministrativo. Le spese di lite sono state compensate. Il Collegio ha tuttavia disposto il rimborso del contributo unificato, ove versato, in favore del ricorrente, rilevando la ragionevolezza del termine entro il quale la rappresentanza diplomatica ha riscontrato positivamente la richiesta di appuntamento.

Massime di principio

  • La convocazione del richiedente da parte dell'amministrazione, con conseguente avvio del procedimento amministrativo cui era preordinata la richiesta oggetto dell'azione avverso il silenzio, determina la cessazione della materia del contendere per sopravvenuta soddisfazione dell'interesse azionato.
  • In caso di cessazione della materia del contendere conseguente all'attivazione del procedimento amministrativo, le spese possono essere compensate quando l'amministrazione abbia riscontrato la richiesta entro un termine ritenuto ragionevole, ferma restando la possibilità di disporre il rimborso del contributo unificato al ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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