Cassazione Penale, Ordinanza n. 23583/2026 del 25/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'imputato avverso la sentenza di applicazione della pena concordata, ritenendo il motivo non consentito nel perimetro dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Ha quindi disposto la declaratoria senza formalità e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 24 settembre 2025 il G.I.P. del Tribunale di Busto Arsizio ha applicato, su richiesta e accordo delle parti, la pena di anni uno, mesi quattro di reclusione ed euro 4.000,00 di multa per un fatto qualificato ai sensi dell'art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. L'imputato ha proposto ricorso per cassazione deducendo un unico motivo: l'erronea qualificazione giuridica del fatto, per mancata derubricazione nell'ipotesi di lieve entità prevista dall'art. 73, comma 5, del medesimo decreto. La Corte ha ritenuto il ricorso inammissibile perché la censura non era tra quelle deducibili nel ricorso contro sentenza di patteggiamento ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., e ha quindi applicato la declaratoria "senza formalità" ex art. 610, comma 5-bis, c.p.p. Consegue la condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento di euro 4.000,00 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Individua la fattispecie di reato posta a base della sentenza di patteggiamento oggetto di ricorso.
art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
È la qualificazione invocata dal ricorrente per ottenere la derubricazione del fatto nell'ipotesi di lieve entità.
art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Delimita i motivi di ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento; la censura proposta è stata ritenuta non rientrante nel catalogo dei motivi consentiti.
art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
Consente la declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione senza formalità.
legge 23 giugno 2017, n. 103
Viene richiamata quale fonte introduttiva dell'art. 448, comma 2-bis, c.p.p., in vigore dal 3 agosto 2017.
art. 616 cod. proc. pen.
È la base della conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende, come effetto legale dell'inammissibilità.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione contro una sentenza di applicazione della pena su richiesta, i motivi deducibili sono soltanto quelli espressamente previsti dall'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.; motivi diversi sono inammissibili.
- La contestazione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto, quando non si inserisce nel perimetro dei motivi ammessi per il patteggiamento, non è scrutinabile nel merito in cassazione.
- L'inammissibilità del ricorso avverso sentenza di patteggiamento può essere dichiarata senza formalità ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
- Alla declaratoria di inammissibilità seguono ex lege la condanna alle spese processuali e il versamento in favore della Cassa delle ammende, salvo diversa previsione normativa.
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