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Sentenza

Sentenza n. 1030/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n.-OMISSIS-del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata in data 09.04.2025.

Giustizia amministrativa202503630

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: inottemperanza del Ministero alla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta docente per l'anno scolastico 2022/2023

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Como, Sezione Lavoro, pubblicata il 9 aprile 2025, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta docente per l'anno scolastico 2022/2023, per l'importo di 500 euro, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta o altro equipollente. La sentenza era stata notificata il 9 aprile 2025, non era stata impugnata ed era passata in giudicato, come attestato dalla cancelleria il 4 agosto 2025. Decorso inutilmente anche il termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni dello Stato, il ricorrente ha lamentato l'inadempimento dell'Amministrazione e ha chiesto l'adozione degli atti necessari all'esecuzione del giudicato, nonché, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un Commissario ad acta. Il Ministero si è costituito senza contestare il mancato adempimento; ha depositato soltanto un decreto di autorizzazione al pagamento delle spese di lite.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo adeguatamente documentata la pretesa e non contestato dal Ministero l'inadempimento all'obbligo risultante dal titolo giudiziale. Ha dichiarato l'inottemperanza e ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza del Tribunale di Como, mettendo a disposizione il contributo per la formazione entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato Commissario ad acta il Direttore generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano/Monza/Brianza, o un dirigente o funzionario delegato, da attivarsi entro i 60 giorni successivi alla comunicazione del ricorrente. Al Commissario è stato escluso qualsiasi compenso. Il Ministero è stato inoltre condannato al pagamento delle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in 1.000 euro per compensi, oltre accessori e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza, consentendo al giudice amministrativo di accertare l'inottemperanza al giudicato e di impartire le prescrizioni necessarie per la sua esecuzione, anche mediante la nomina di un Commissario ad acta.

  • art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997

    Prevede il termine dilatorio di 120 giorni entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti il pagamento di somme.

  • art. 93 c.p.c.

    Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.

  • artt. 26 e 39 c.p.a.

    Sono richiamati dal giudice ai fini della regolazione delle spese del giudizio amministrativo e dell'applicazione della disciplina processuale civile compatibile.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente documenta l'esistenza di un giudicato esecutivo e il suo mancato adempimento, e l'amministrazione non contesta specificamente l'inadempimento, il giudice può dichiarare l'inottemperanza e ordinare all'amministrazione di eseguire integralmente il comando giudiziale entro un termine determinato.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un Commissario ad acta, subordinandone l'intervento all'inutile decorso del termine assegnato all'amministrazione e stabilendo un ulteriore termine per l'esercizio dei poteri sostitutivi.
  • La nomina a Commissario ad acta di un dirigente o funzionario pubblico già preposto alla gestione della spesa interessata può avvenire senza liquidazione di compenso, quando il soggetto dispone di competenze istituzionali coerenti con il mandato commissariale.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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