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Sentenza

Sentenza n. 699/2026 - Bologna, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza n. 180/2024 Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, del 28.05.2024.

Giustizia amministrativa202501831

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Emilia-Romagna - Bologna, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 180/2024 del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, passata in giudicato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditore in ottemperanza)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Ravenna, Sezione Lavoro, n. 180/2024, divenuta definitiva. La sentenza era stata notificata al Ministero anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni per l'esecuzione, ma l'Amministrazione è rimasta inadempiente. Il Ministero non si è costituito in giudizio.

La decisione

Il TAR ha accertato la fondatezza del ricorso per l'inottemperanza e ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito e al Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale per l'Emilia-Romagna di dare esecuzione alle statuizioni della sentenza del giudice ordinario, detratto quanto eventualmente già corrisposto, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento, il TAR ha nominato sin d'ora quale commissario ad acta il Dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un funzionario delegato, da attivarsi su istanza della ricorrente entro i successivi sessanta giorni, con facoltà di subdelega. Il Ministero è stato inoltre condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 600 oltre spese generali e oneri accessori, alla restituzione del contributo unificato se versato e con distrazione delle spese in favore dei difensori.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale dell'azione di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'Amministrazione l'esecuzione del giudicato, fissando un termine e predisponendo, in caso di ulteriore inadempimento, misure sostitutive mediante commissario ad acta.

Massime di principio

  • Quando una sentenza passata in giudicato non venga eseguita dall'Amministrazione, dopo la decorrenza del termine dilatorio previsto per l'esecuzione e la rituale notificazione del titolo, il creditore può agire in ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
  • In accoglimento dell'azione di ottemperanza, il giudice amministrativo può ordinare all'Amministrazione e agli organi responsabili di dare esecuzione al giudicato entro un termine determinato, detraendo quanto eventualmente già corrisposto.
  • Il giudice dell'ottemperanza può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, da attivare su istanza di parte in caso di ulteriore inadempimento, individuandolo nell'organo amministrativo competente o in un funzionario da esso delegato.
  • La soccombenza dell'Amministrazione nel giudizio di ottemperanza comporta la condanna alle spese, oltre alla restituzione del contributo unificato se versato.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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