Cassazione Penale, Sentenza n. 2405/2025 del 21/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnano l'ordinanza del 21/05/2024 con cui la Corte d'appello di Torino ha dichiarato inammissibile l'appello ex art. 581, comma 1-ter c.p.p. avverso la sentenza del Tribunale di Asti (01/02/2024). Denunciano violazione di legge e vizio di motivazione nella mancata interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p., sollevano questione di legittimità costituzionale per presunta violazione degli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e dell'art. 6 CEDU e sostengono che non era necessaria una nuova elezione di domicilio perché erano domiciliati presso i rispettivi difensori.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto i ricorsi infondati alla luce della decisione delle Sezioni Unite del 24/10/2024 che ha stabilito: la disciplina dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (abrogata dalla legge 9/8/2024, n.114, in vigore dal 25/8/2024) continua ad applicarsi alle impugnative proposte fino al 24/8/2024; l'art. 581, comma 1-ter, deve essere interpretato nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo per la notificazione. Nel caso concreto manca l'allegazione di una elezione di domicilio e l'indicazione della sua collocazione nel fascicolo, per cui l'appello è stato ritenuto inammissibile. I ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 581, comma 1-ter cod. proc. pen.
abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024
Le Sezioni Unite hanno interpretato la disposizione nel senso che per evitare l'inammissibilità è sufficiente che l'impugnazione contenga un richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, così da individuare immediatamente il luogo per la notificazione. La norma continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024.
legge 9 agosto 2024, n. 114
modifica/abroga l'art. 581, comma 1-ter c.p.p.; in vigore dal 25/08/2024
La legge ha abrogato la norma ma tale abrogazione non opera retroattivamente sulle impugnazioni proposte entro il 24/08/2024; per le impugnazioni anteriori resta applicabile la disciplina interpretata dalle Sezioni Unite.
decisione Sezioni Unite, 24 ottobre 2024
La previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione.
Fornisce il criterio interpretativo vincolante: non è richiesta una nuova elezione di domicilio se l'impugnazione richiama in modo espresso e specifico una precedente elezione e indica la sua collocazione nel fascicolo; in mancanza, l'impugnazione è inammissibile.
art. 348 cod. pen.
Norma sostanziale del codice penale relativa al reato per cui alcuni ricorrenti sono stati riconosciuti colpevoli in primo grado; citata per il contesto del giudizio penale ma non oggetto dell'interpretazione qui decisa.
art. 590-sexies cod. pen.
Norma sostanziale del codice penale relativa al reato per il quale i medesimi imputati sono stati prosciolti per remissione di querela; citata nel capo di imputazione ma non rilevante ai fini del vizio formale deciso.
artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 C.E.D.U.
Questioni di legittimità costituzionale e violazione di diritti fondamentali sono state sollevate dai ricorrenti, ma la Corte ha ritenuto prevalente il rigoroso rispetto del requisito formale previsto dall'art. 581, comma 1-ter c.p.p.; quindi tali censure non hanno impedito il rigetto per inammissibilità.
Massime di principio
- Quando si impugna una decisione soggetta al regime dell'art. 581, comma 1-ter c.p.p. (per i ricorsi proposti entro il 24/08/2024), occorre indicare in modo espresso e specifico una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e indicarne la collocazione nel fascicolo processuale; ciò consente l'immediata individuazione del luogo per la notificazione.
- La mera dichiarazione di essere domiciliato presso il difensore non è sufficiente se non è richiamata espressamente una precedente elezione di domicilio e non è indicata la sua collocazione nel fascicolo.
- L'abrogazione normativa non produce effetti retroattivi sulle impugnazioni già depositate: verificare sempre la data di proposizione dell'impugnazione rispetto alla data di entrata in vigore dell'eventuale modifica legislativa.
- Le eccezioni costituzionali o di violazione di diritti fondamentali non suppliscono ai requisiti formali di ammissibilità dell'impugnazione; il rispetto delle formalità processuali può determinare l'inammissibilità indipendentemente dalle questioni sostanziali.
- Per evitare l'inammissibilità è prudente, oltre al richiamo alla precedente elezione, allegare copia della dichiarazione di elezione di domicilio o indicarne con precisione la collocazione in fascicolo e, in ogni caso, prevedere una nuova elezione di domicilio nell'atto di impugnazione quando sussistono dubbi.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2369/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2372/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2374/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2380/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2383/2025 del 21/01/2025
- Sentenza penale · 21 gen 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 2384/2025 del 21/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →