Sentenza n. 2729/2026 - Roma, Sezione 4Q
per l’esecuzione del giudicato costituito dalla Sentenza del Tribunale di Roma n. 5199/2025 del 04.04.2025, rep. 3993, resa nel giudizio 3831/2024, con la quale l’Amministrazione resistente è stata condannata al “pagamento delle spese processuali che liquida nella misura di € 7.616,00 oltre € 1.142,40 a titolo di rimborso forfettario e che distrae ex art 93 c.p.c. in favore dell’avvocato Massimo Brunetti che si è qualificato anticipatario”.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione, da parte di AGEA, della condanna al pagamento delle spese processuali contenuta nella sentenza civile del Tribunale di Roma n. 5199/2025, passata in giudicato
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore delle spese)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza civile che aveva condannato l'amministrazione al pagamento di euro 7.616,00 per spese processuali, oltre euro 1.142,40 a titolo di rimborso forfettario, con distrazione in favore dell'avvocato che si era qualificato antistatario. La sentenza era stata notificata all'amministrazione e, decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. 669/1996, non risultava eseguita. Il ricorrente ha chiesto anche la penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. L'amministrazione, pur intimata, non si è costituita e non ha dedotto l'avvenuto adempimento né fornito giustificazioni dell'inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso per ottemperanza, rilevando che il giudicato civile imponeva all'amministrazione l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria e che AGEA non aveva né provato l'esecuzione né giustificato il mancato pagamento. Ha ordinato all'amministrazione di dare esecuzione al titolo entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha nominato quale commissario ad acta il Direttore generale presso la Direzione Generale degli Affari Generali e del Bilancio del Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di provvedere entro 120 giorni dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione, previa richiesta del ricorrente. Ha respinto la domanda di penalità di mora, ritenendo non equa l'applicazione dell'astreinte nel caso concreto, anche in considerazione del tempo trascorso dal passaggio in giudicato. Ha condannato l'amministrazione alle spese del giudizio, liquidate in euro 750,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario.
Norme richiamate
art. 112 c.p.a.
Consente l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti esecutivi del giudice.
art. 114 c.p.a.
fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato
La penalità di mora è una misura discrezionale, non automatica, la cui applicazione può essere esclusa quando risulti manifestamente iniqua o comunque non equa nel caso concreto.
art. 114, comma 4, c.p.a.
salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative
La richiesta di astreinte deve essere valutata alla luce dell'equità concreta e delle circostanze del caso.
art. 14 d.l. 669/1996
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo giudiziale consente, in assenza di adempimento, di procedere all'esecuzione nei confronti dell'amministrazione debitrice.
art. 93 c.p.c.
La condanna alle spese può essere distratta in favore del difensore che si sia dichiarato antistatario.
Massime di principio
- Il giudicato civile di condanna al pagamento di somme, una volta notificato e decorso il termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, può essere fatto valere mediante giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo competente.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l'amministrazione non dimostri l'avvenuto adempimento del giudicato e non fornisca giustificazioni dell'inerzia, il giudice può ordinare l'esecuzione entro un termine, nominando contestualmente un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- La penalità di mora prevista dall'art. 114, comma 4, c.p.a. non costituisce una conseguenza automatica dell'accoglimento dell'ottemperanza: la sua applicazione richiede una valutazione concreta di equità e può essere negata anche in ragione delle circostanze temporali e sostanziali dell'inadempimento.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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