Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza del 06/03/2018 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Processo tributario - Atti impugnabili - Elencazione non tassativa - Impugnabilità di ogni atto recante una specifica pretesa tributaria - Fattura per la riscossione dell'IRESA - Impugnabilità - Sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato la fattura con cui la Regione aveva liquidato e richiesto il pagamento dell’IRESA, sostenendo che tale documento, pur non essendo espressamente incluso nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, contenesse una specifica pretesa tributaria, con indicazione delle ragioni della richiesta e dell’importo dovuto.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile l’impugnazione. L’elencazione degli atti contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non è tassativa: è impugnabile ogni atto dell’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta, determinata o determinabile, illustrandone le ragioni fattuali e giuridiche, anche se l’atto non ha forma autoritativa e non è formalmente qualificato come atto impositivo. Di conseguenza, anche la fattura relativa alla liquidazione e riscossione dell’IRESA può essere contestata davanti al giudice tributario.

Norme richiamate

  • Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992

    Elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario.

    L’elenco non deve essere interpretato in modo tassativo. Può essere impugnato qualsiasi atto che comunichi una pretesa tributaria specifica e lesiva, anche se non espressamente previsto dalla disposizione e indipendentemente dalla forma dell’atto.

Massime di principio

  • Nel processo tributario è impugnabile non solo l’atto formalmente tipizzato dalla legge, ma qualsiasi comunicazione dell’ente impositore che renda concreta e attuale una pretesa fiscale.
  • La sostanza dell’atto prevale sulla sua denominazione: una fattura, una comunicazione o un documento contabile può essere impugnabile se determina o richiede il pagamento di un tributo.
  • Per valutare l’impugnabilità occorre verificare se l’atto identifica il tributo, l’importo richiesto e le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa.
  • L’impugnazione può essere proposta anche prima dell’eventuale riscossione coattiva, quando l’atto è già idoneo a produrre una lesione concreta degli interessi del contribuente.
  • La regola è applicabile a pretese tributarie diverse dall’IRESA, purché l’atto contestato manifesti una pretesa specifica, attuale e riferibile a un determinato contribuente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.