Sentenza del 06/03/2018 n. 1434 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Atti impugnabili - Elencazione non tassativa - Impugnabilità di ogni atto recante una specifica pretesa tributaria - Fattura per la riscossione dell'IRESA - Impugnabilità - Sussiste
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la fattura con cui la Regione aveva liquidato e richiesto il pagamento dell’IRESA, sostenendo che tale documento, pur non essendo espressamente incluso nell’elenco degli atti impugnabili previsto dall’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, contenesse una specifica pretesa tributaria, con indicazione delle ragioni della richiesta e dell’importo dovuto.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile l’impugnazione. L’elencazione degli atti contenuta nell’art. 19 del d.lgs. n. 546/1992 non è tassativa: è impugnabile ogni atto dell’ente impositore che porti a conoscenza del contribuente una pretesa tributaria concreta, determinata o determinabile, illustrandone le ragioni fattuali e giuridiche, anche se l’atto non ha forma autoritativa e non è formalmente qualificato come atto impositivo. Di conseguenza, anche la fattura relativa alla liquidazione e riscossione dell’IRESA può essere contestata davanti al giudice tributario.
Norme richiamate
Art. 19 del decreto legislativo n. 546/1992
Elencazione degli atti impugnabili nel processo tributario.
L’elenco non deve essere interpretato in modo tassativo. Può essere impugnato qualsiasi atto che comunichi una pretesa tributaria specifica e lesiva, anche se non espressamente previsto dalla disposizione e indipendentemente dalla forma dell’atto.
Massime di principio
- Nel processo tributario è impugnabile non solo l’atto formalmente tipizzato dalla legge, ma qualsiasi comunicazione dell’ente impositore che renda concreta e attuale una pretesa fiscale.
- La sostanza dell’atto prevale sulla sua denominazione: una fattura, una comunicazione o un documento contabile può essere impugnabile se determina o richiede il pagamento di un tributo.
- Per valutare l’impugnabilità occorre verificare se l’atto identifica il tributo, l’importo richiesto e le ragioni fattuali e giuridiche della pretesa.
- L’impugnazione può essere proposta anche prima dell’eventuale riscossione coattiva, quando l’atto è già idoneo a produrre una lesione concreta degli interessi del contribuente.
- La regola è applicabile a pretese tributarie diverse dall’IRESA, purché l’atto contestato manifesti una pretesa specifica, attuale e riferibile a un determinato contribuente.
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