L.R. Veneto 17/2011
Disciplina dell'attività di raccolta dei cimeli e reperti mobili della grande guerra.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge del Veneto regola l’attività di raccolta, da parte di privati, di reperti mobili e cimeli della Prima guerra mondiale. Prevede autorizzazione regionale (con esenzione per alcune categorie associative), divieti in aree archeologiche e cimiteri di guerra, obblighi di segnalazione in caso di resti umani e di relazione annuale, oltre a sanzioni amministrative per le violazioni.
Disciplina regionale della raccolta di cimeli e reperti mobili della Prima guerra mondiale
Disciplina regionale della raccolta di cimeli e reperti mobili della Prima guerra mondiale
La legge disciplina, per il solo territorio della Regione del Veneto, l’attività di raccolta dei reperti mobili e dei cimeli della Prima guerra mondiale. Il provvedimento attua la competenza regionale prevista dal Codice dell’ordinamento militare e mira a consentire la raccolta in forma regolata, con presidi di sicurezza, tutela dei beni culturali e obblighi informativi verso la Regione.
Ambito di applicazione e definizioni operative
La disciplina riguarda i reperti mobili e i cimeli della Prima guerra mondiale individuabili a vista o comunque affioranti dal suolo, recuperabili con l’uso delle mani o con mere movimentazioni di superficie. È ammesso anche l’uso di attrezzature per localizzare, individuare e rimuovere i reperti, ma è espressamente escluso ogni intervento di scavo.
Autorizzazione regionale e soggetti esentati dagli oneri
La raccolta è soggetta ad autorizzazione regionale. La Giunta regionale deve definire, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge e sentita la commissione consiliare competente, modello, criteri, procedure e costi del rilascio.
L’autorizzazione è rilasciata senza oneri agli iscritti ad associazioni storico-culturali senza fini di lucro e agli iscritti alle associazioni combattentistiche e d’arma, su richiesta validata dall’associazione di appartenenza.
Per l’attività svolta nei fondi dai proprietari, dai titolari di altri diritti reali di godimento, dai conduttori e loro familiari, nonché dagli aventi diritto di uso civico, non è richiesta autorizzazione ma una comunicazione alla Giunta regionale corredata da autocertificazione sui titoli di disponibilità dei fondi.
Revoca del titolo e condizioni di permanenza
La Giunta regionale revoca l’autorizzazione se avviene il danneggiamento dei manufatti richiamati dal Codice dell’ordinamento militare oppure quando vengano meno i requisiti che consentono il rilascio senza oneri agli iscritti alle associazioni indicate.
Aree vietate alla raccolta
La raccolta è vietata:
- nelle aree archeologiche, come definite dal Codice dei beni culturali e del paesaggio;
- nei siti individuati come cimiteri di guerra ai sensi della normativa regionale sulle testimonianze della Prima guerra mondiale.
Rinvenimento di resti umani o resti di incerta attribuzione
Se, durante la raccolta, vengono rinvenuti resti umani o di incerta attribuzione, l’attività deve essere immediatamente sospesa e il fatto va segnalato senza indugio alle autorità competenti secondo la disciplina funeraria regionale.
La Giunta regionale deve inoltre individuare, entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, l’azienda ULSS che funge da centro di riferimento regionale per la ricerca e lo studio dei resti scheletrici.
Quanto rinvenuto insieme ai resti umani è considerato pertinenza personale del deceduto e deve essere consegnato alle autorità competenti.
Obblighi di informazione verso la Regione
Il titolare dell’autorizzazione deve:
- trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione sui luoghi visitati, indicando i siti ritenuti di particolare interesse per il ritrovamento di reperti e cimeli;
- segnalare tempestivamente alla Giunta regionale i ritrovamenti dei manufatti e residuati storici rilevanti, con coordinate geografiche e con gli eventuali mezzi di rappresentazione disponibili.
Vigilanza, controlli e sanzioni
Le funzioni di vigilanza e l’irrogazione delle sanzioni amministrative spettano ai comuni nei rispettivi territori e, mediante convenzione, anche al Corpo Forestale dello Stato.
Sono previste sanzioni pecuniarie per:
- raccolta senza autorizzazione: da 500 a 5.000 euro;
- raccolta in violazione del divieto di operare con scavi: da 100 a 1.000 euro;
- raccolta in luoghi vietati: da 500 a 5.000 euro;
- mancato adempimento degli obblighi in caso di rinvenimento di resti umani: da 500 a 5.000 euro, oltre alla revoca dell’autorizzazione o al diniego del rilascio.
Restano ferme le eventuali sanzioni penali previste dal codice penale.
Decorrenza e attualità della disciplina
La legge è entrata in vigore nel 2011 e disciplina un’attività ancora teoricamente regolata sul territorio veneto; tuttavia, per la sua natura fortemente legata alla raccolta di reperti della Prima guerra mondiale e ai relativi adempimenti amministrativi, essa appare oggi di utilità pratica limitata e in parte storicizzata.
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